.P.lL BIANCO l.XltROS.SO •il•liiill Disciplinalegislativa delle Cooperativesociali di Nadia Sgaramella ' E stata approvata definitivamente dal Parlamento la legge quadro che reca la disciplina delle Cooperative sociali, strutture cooperative che fino ad oggi non avevano trovato nel nostro ordinamento una loro precisa tipizzazione. La legge disciplina infatti quello speciale tipo di cooperazione che si propone di «perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini» attraverso due modalità: la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La legge distingue quindi fra due forme di cooperazione che, pur proponendosi scopi di interesse generale, si differenziano notevolmente nella gestione ed organizzazione: il primo infatti si connota essenzialmente come cooperativa di servizi sociali ed ha il lavoro come fine; la seconda si caratterizza invece come strumento per l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà ed utilizza il lavoro non soltanto come fine ma anche come mezzo di socializzazione ed integrazione sociale. A questa distinzione si accompagnano agevolazioni di tipo diverso. Insieme ad alcuni benefici tributari a carattere generale, quali l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per tutti i trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali, la riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie per contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale e l'applicazione dell'aliquota Iva del 6%, la legge prevede alcune agevolazioni specifiche per le cooperative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In particolare, la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta relativamente alla retribuzione corrisposta ai soggetti svantaggiati e la possibilità per gli enti pubblici di stipulare, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati. Le cooperative che hanno diritto a questi particolari benefici devono essere composte per almeno il 30% da soggetti svantaggiati che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, debbono essere soci della cooperativa stessa. Ai fini della legge in oggetto si considerano soggetti svantaggiati gli invalidi fisici, psichici e senso'" riali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 nonchè gli altri soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i ministri della Sanità, dell'Interno e per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. La cooperativa può avvalersi anche della attività prestata gratuitamente da soci volontari il cui numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Questa legge, che si configura come una leggequadro, ha necessità per la sua corretta applicazione del supporto di una adeguata legislazione regionale. Alle regioni compete infatti, a norma dell'art. 9 della legge, l'emanazione entro un anno di precise norme attuative. A tal fine ciascuna regione dovrà istituire l'albo regionale delle cooperative sociali e dovrà determinare le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di
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