_p.tJ, BIANCO '-Xli.ROSSO iiikiiiiit to che oramai ci troviamo di fronte a soggetti dotati, sia pure in forme diverse, di autonomia). Allo Stato è assegnato un ruolo di indirizzo, coordinamento e programmazione degli interventi (art. 3), alle Regioni è devoluto il compito dell'attivazione di tutte le misure concrete ai fini della rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale per la realizzazione del diritto in parola (specificamente la predisposizione di servizi collettivi come mense, trasporti, alloggi. .. ed interventi specifici in materia di orientamento, assistenza sanitaria e borse di studio) (art. 3 e 7). Residua la competenza delle Università il cui ruolo è prevalentemente funzionalizzato all'offerta didattica e formativa (art. 12). Vengono disegnati nuovi istituti ed organi collegiali. Fra i primi emergono i «prestiti di onore» (art. 15) e la previsione di attività a tempo parziale degli studenti che si sostanziano in forme di collaborazione retribuite ad attività delle università (art. 13). Fra gli organi principalmente si segnala la Consulta Nazionale per il diritto allo studio (art. 6) costituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca con composizione paritetica (rappresentanti degli studenti, Regioni ed Università) e presieduta dal Ministro. Tale organo vuole assicurare l'oggettiva rilevanza politica e una continua verifica dei risultati conseguiti in tema di diritto allo studio. A ciò concorre anche il «Rapporto al Parlamento» sull'attuazione del diritto in parola presentato ogni tre anni al Parlamento dal Ministro. Proiettata nel futuro è la previsione di corsi di insegnamento a distanza (art. 12), mentre un apposito capitolo di bilancio è destinato al finanziamento di borse di studio la cui erogazione risulta finalizzata all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza all'Università. Tale ultima previsione vuole favorire il riequilibrio delle iscrizioni fra le facoltà di uno stesso ateneo e fra atenei appartenenti ad uno stesso ambito territoriale in cui esistono capacità recettive non pienamente utilizzate (art. 16). Laddove forse il testo di legge appare insufficiente è nella parte relativa ai servizi di orientamento universitario, da considerare quale funzione pubblica di educazione alla scelta; vi è infatti solo un'indicazione fra le competenze della Regione (art. 7). Considerato che la debolezza dell'attuale struttura di orientamento è un fenomeno particolarmente grave in un sistema di massima liberalizzazione degli accessi, e che tutt'oggi le scelte degli studenti sono sovente improvvisate e non rispondono a reali interessi culturali e vocazionali, sarebbe sicuramente necessaria una politica generale dell'orientamento universitario sanzionata da una serie di disposizioni specifiche. <<CentesimuAs nnus>>: uomo, religione,etica di Marcello Stecco Merita tornare a riflettere sull'Enciclica «Centesimus Annus» di Giovanni Paolo II e merita tornarci, poiché l'inevitabile spettacolarizzazione a cui è soggetto ogni grande evento nell'era dei media, non raramente può depistare una corretta bussola di interpretazione. La riduzione ad esclusiva teoria o strategia sociale del messaggio dell'Enciclica, così come sovente è accaduto in questi : 21 giorni, rischia di privare la stessa del suo primo e straordinario messaggio che a me pare essere l'alto contenuto morale a antropologico. Forse, per certo laicismo e anche per qualche cattolico, sarebbe preferibile che così non fosse, ma tant'è, così è, piaccia o meno. Esemplare a questo riguardo il primo capitolo laddove viene richiamato «il legame costitutivo della libertà umana con la verità, tale
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