Innanzitutto, oltre il limite fissato, potrebbe essere resa possibile l'età di abbandono del lavoro fino ad un secondo limite d'età (65-70 anni), da definire eventualmente anche con una certa gradualità e in armonia con quanto in vigore negli altri paesi europei. Una seconda ipotesi potrebbe prevedere la costituzione del pensionamento progressivo mediante l'introduzione di modelli di part-time, che consentano un distacco graduale e non traumatico dal lavoro, con un mix di pensione e di retribuzione, atto a favorire il mantenimento del potere d'acquisto del lavoratore-pensionato. In entrambe le ipotesi, una particolare agenzia del lavoro dovrebbe preoccuparsi, come già avviene in altri paesi europei, di rendere possibile la mobilità dei lavoratori avanti nell'età, adeguando le mansioni al mutare delle condizioni psico-fisiche degli individui. 4. Pensionamenti anticipati e cumulo della pensione con la retribuzione Nell'ambito delle scelte opzionali, volte anche a contenere la spesa pensionistica, riteniamo debba essere mantenuta l'attuale normativa che regola la concessione delle pensioni di anzianità del regime generale (35 anni di contribuzione), cui dovrebbero essere rapportate gradualmente anche le condizioni di servizio per i pensionamenti volontari anticipati nel pubblico impiego. Sempre nell'ambito delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, andrebbero rispettivamente soppressi e notevolmente alleggeriti i divieti di cumulo fra pensioni e retribuzioni. Nuove norme dovrebbero riguardare le lavorazioni usuranti e ultra usuranti con la costituzione di regimi integrativi per finanziare forme anticipate di uscita dal lavoro. Tutte queste proposte non interessano soltanto i lavoratori attivi, ma anche i pensionati per i risultati che riforma o riordinamento realizzerebbero sul piano dell'equilibrio finanziario del sistema. 5. Perequazione periodica Per ciò che è interesse più diretto dei pensionati, il riordinamento o la riforma dovrebbero porre fine ai provvedimenti improvvisati e contingenti di mi- ~!I-Bl.\~CO l.XII. llOSSO iiti#hlii Pescivendola - Fano glioramento delle pensioni poste in atto nell'ultimo decennio, con risultati dubbi sia sul piano dell'equità che sul piano di un nuovo e migliore ordine del sistema previdenziale. Ciò si potrebbe ben conseguire migliorando e perfezionando i meccanismi di protezione del potere di acquisto delle pensioni, realizzando, da una parte, un congegno di scala mobile semestrale del costo vita per il recupero al 100 per cento del deterioramento monetario e rinnovando, dall'altra, la disciplina del congegno di dinamica salariale, mediante un adeguamento annuale percentuale identico per tutti i lavoratori dipendenti, che riguardi l'intero im- • JI porto della pensione lorda in atto al 1 ° gennaio di ogni anno, in base all'incremento salariale effettivo per tutte le categorie dei lavoratori attivi, pubblici e privati. 6. Validità della nuova normativa La nuova normativa dovrebbe valere per i «nuovi assunti» dopo l'entrata in vigore della legge di riforma o di riordinamento del sistema previdenziale nazionale. In tal modo, si rispetterebbero i diritti acquisiti e le aspettative legittime degli iscritti alle varie forme di previdenza generale e speciale alla stessa data di entrata in vigore delle nuove norme di riforma o di riordino.
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