_i)_(_I.Bl:\~CO lX11. nosso lii•liiiil ta, e che acquistano sempre più importanza decisiva. Si tratta della realtà complessa detta "Shariàh" (legge), che in origine era la via che portava verso l'acqua, e quindi verso la vita. È l'insieme dei precetti dettati da Allàh. Schematicamente si tratta di cinque gradini di comportamenti: i doveri (fard), che sono necessari per la salvezza; ciò che è raccomandato (mandùb), o desiderabile (mustahàbb), che è ricompensato se si assolve, ma non porta danno se manca; le azioni indifferenti (mubàh), che non vengono né premiate né punite; le azioni riprovevoli (makrùh), che non sono punite, ma la cui assenza sarà premiata, e infine le azioni proibite (haràm), che meritano la punizione, e la cui mancanza merita il premio finale. Quest'ultima classe corrisponde, grosso modo, a quello che la tradizione ebraicocristiana chiama peccato. Nella Shariàh c'è anche il diritto matrimoniale e la morale sessuale. Il matrimonio è raccomandato, e il celibato è condannato. Il fedele libero ha diritto a quattro mogli, lo schiavo solo a due. Maometto, ma si trattò di un privilegio direttamente ricevuto dal Cielo (Corano 33), poté avere nove mogli e tre concubine. Per legge l'uomo può rimandare una moglie senza particolari procedure legali; la donna può, ma solo attraverso un procedimento giudiziario. Una donna "infedele", cioè non mussulmana, che si converte all'Islàm, è libera da ogni matrimonio precedente. Nessun infedele può sposare una donna mussulmana. I mussulmani antichi mutuarono dalle corti bizantine la tradizione del quartiere separato per le donne (harém), da cui esse non possono uscire se non velate, e col volto coperto. In Turchia l'usanza dell'harém è durata fino al 1926, altrove è ancora vigente, e in qualche nazione è stata reintrodotta dopo essere stata abolita. Tra le proibizioni, tradizionale il divieto di mangiare carne di maiale, e di ogni animale macellato senza invocare Allàh, e la esclusione di ogni alcolico. Presso i gruppi ortodossi sono vietati i giochi d'azzardo, i prestiti ad interesse, e le assicurazioni di ogni tipo. Il diritto vigente nei paesi mussulmani ha come origine non solo il Corano, ma anche la Sunnàh (legge tradizionale), la Qjyàs (legge dedotta per analogia dalle tradizioni), e l'lgmà (accordo), che viene dal consenso di una comunità islamica particolare. Gli studiosi del diritto sono chiamati "Ulamà" (i dotti); gli esperti incaricati di decidere nelle controverBerlino, 1933. Ebreo! sie, invece, sono i Muftì. In Iran e in India si chiamano Mullàh. Ogni vertenza di morale o di diritto viene portata davanti a loro, e la loro decisione è obbligatoria per tutti. (G.G) Brevissima Bibliografia Oltre l'Enciclopedia delle Religioni, edita negli anni '70 da Vallecchi, interessante il Grande Dizionario delle Religioni, edito da Marietti e Cittadella, nel 1989, e curato da Paul Poupard, ex rettore de l'Institut Catholique di Parigi. Per uno sguardo sintetico, insostituibile l'ultima "garzantina", Enciclopedia delle Religioni, Garzanti, Milano 1989. È un'ottimo primo approccio su tutte le materie "religiose" di ogni tipo. Tra i volumi: H. Kueng, Cristianesimo e religioni universali, Mondadori, Milano 1986, e il recentissimo Cristianesimo e Islàm, a cura della Comunità di S. Egidio, Morcelliana, Milano 1990. L'editore Marietti (Genova) ha in corso di pubblicazione una collana esplicitamente dedicata all'lslàm, e anche al suo rapporto con la cultura occidentale. Come curiosità storica va consultato, e con gran gusto, il volume a cura di F. Gabrieli, Storici arabi delle Crociate, Einaudi, Torino 1987. È la storia vista dall'altra parte, e riveste davvero un grande interesse.
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