{)JI, HIA~O) '-X_II, HOS..'-;t) 11H#'i1d Per una partecipazione dei lavoratoria livello << I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro. Ciò comporta: la consultazione dei lavoratori; il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte; la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali». Così recita la direttiva quadro del Consiglio del 1 ° giugno 1989 relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. In materia di partecipazione dei lavoratori alle scelte dell'impresa e limitatamente ai problemi della sicurezza e della salute è questo il prodotto più alto e per ora unico della legislatura in campo comunitario. Certo, numerose direttive approvate nel corso degli anni '70, prevedono diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di fusione di imprese e di società anonime, di insolvibilità dell'imprenditore ma solo in relazione a licenziamenti, crediti maturati, cioè in un'ottica prevalentemente difensiva; in generale si può dire che le numerose direttive di diritto societario e di diritto commerciale elaborate in vista del mercato unico non contengono norme significative in materia di democrazia economica. Un bilancio sicuramente non soddisfacente che evidenzia un ritardo generale nel definire a livello comunitario sovranazionale i diritti certi e inalienabili dei lavoratori così precisati nella risoluzione del Congresso i: . - - europeo di Anna Catasta della Ces di Stoccolma (maggio 1988): eguaglianza di diritti per la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori in tutti i processi decisionali dell'impresa che sono importanti per i lavoratori. Nel corso degli ultimi anni il numero delle fusioni di imprese già esistenti è quasi triplicato confermando la tendenza ad allargare l'area geografica di influenza, collocandosi a livello comunitario su diversi mercati. Si assiste così da una parte a processi di concentrazione (il 23 % del volume d'affari industriali europei è controllato da 40 grandi gruppi), dall'altra alla creazione di unità imprenditoriali piccole formalmente indipendenti ma collegate strettamente a gruppi di imprese che agiscono a livello europeo. Questo processo investe tutti i settori, non solo quelli industriali, estendendosi anche al credito, ai servizi, al commercio utilizzando spesso lavoratori in appalto, con contratti temporanei, con condizioni di lavoro non negoziate. I centri decisionali si allontanano sempre di più dai luoghi fisici in cui viene svolto il lavoro mettendo in crisi non solo i modelli tradizionali di democrazia economica e di partecipazione dei lavoratori alle scelte delle imprese, ma anche la stessa possibilità di azione sindacale. È quindi urgente superare lo stallo che ha congelato da più di dieci anni tutte le proposte elaborate in materia di partecipazione dei lavoratori (quinta direttiva, direttiva Vredeling etc) anche a seguito degli avvenimenti in corso nei paesi dell'Est che hanno di colpo ampliato la dimensione del mercato europeo in un sistema di diritti assai incerto e in presenza di or27 ganizzazioni sindacali molto deboli e burocratiche. La carta dei diritti sociali fondamentali approvata nel dicembre scorso dal Consiglio dei ministri europei, pur avendo una limitata efficacia giuridica, riconosce la necessità di sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori soprattutto nelle imprese o nei gruppi a dimensione multinazionale e tenendo conto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nonché delle prassi vigenti negli Stati membri. Inoltre nel calendario legislativo predisposto per il 1990 è stata prevista, su richiesta del Parlamento Europeo, la definizione di uno strumento (ci auguriamo una direttiva) per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese a dimensione trasnazionale superando, anche se solo parzialmente, i limiti della direttiva in discussione sullo Statuto, della Società Europea. Perché il disgelo si provochi davvero bisogna però superare da una parte l'opposizione delle associazioni degli imprenditori e l'ostilità di qualche governo, dall'altra la difficoltà di definire una posizione univoca da parte delle organizzazioni sindacali gelose della peculiarità delle esperienze consolidatesi a livello nazionale. La dizione sopraricordata contenuta nella direttiva quadro sulla salute rispecchia queste difficoltà limitandosi a indicare l'esigenza delle partecipazioni da svilupparsi però in modo equilibrato (ma come determinare l'equilibrio? quali strumenti comparativi si possono adottare? e come determinare il giusto equilibrio tra diritti e doveri dell'imprenditore e diritti dei
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