Madison - si leva la voce dei più stimati nostrl co11cilta<l1n.i.. a lamentare che trOTJPOsf)esso si prendono deliberazioni non secondo le regole della giustizia e i diritti della minoranza ma per la forza suf)eriore di una maggioranza interessata che s'lmpQne >. (n. X): invero la piccolezza e indipendenza degli stati favoriscono lo sviluppo di Quelle « fazioni violente ed Of)pressive che fanno diventare amar; i doni della libertà» (XLV). Problemi elettorali Il solo rischio è che, agitando .così lo spettro dell'anarchia si lasci l'impressione che il federa-- lismo sia una tendenza reaziona,ria. Non si vorrà. sotto il pretesto di ovviare all'anarchia. soffocare l'autonomia locale da un lato e la libertà dei pa,rtiti dall'altro sotto un governo dispotico e accentrato? No: tenere a freno le fazioni turbolente non vuol dire, nel pensiero degli autori di Questi articoli, creare il dispotismo. Ci sono, spiega Madison (n. X), due metodi di cura contro i misfatti delle fazioni: l'uno consiste nel rimuoverne le cause e l'altro nel dominare gli effetti. Chi volesse rimuovere le cause delle fazioni dovrebbe distruggere la libertà oppure far sì che tutti i cittadini avessero le stesse opinioni, le stesse passioni, gli stessi interessi; ma l'una e l'altra di queste vie (entrambe battute, aggiungiamo noi, da Quei regimi del nostrn secolo che amarono definirsi al tempo stesso «autoritari» e <totalitari>) sono per Madison da rifiutare. < Del primo rimedio nulla f)otrebbe dirsi con più verifli se non che sarebbe peggiore della malattia. La libertà è per la fazione quello che l'aria è per il fuoco: un alimento la cui mancanza lo fa spegnere istantaneamente. Ma abolire la Ubertà, che è essenziale ulla vita politica perchè nutre la fazione sarebbe cosl pazzesco come voler eliminare l'aria, che è essenziale alla vita animale, perchè dà al fuoco la sua forza distrnttrice. Il secondo espediente poi, è inattuabile, quanto il primo è insensato. Finchè la ragione dell'uomo sarà fallibile ed egli avrà la libertà per esercitarla, sr formeranno opinioni diverse. Finchè ci sarà un raPTJOrto fra la sua ragione e il suo amor proprio, le sue opinioni e le sue passioni infllliranno a vicenda le une sulle altre e le prime si adegueranno alle seconde. La diversità delle attitudini degli individui, che è l'origine dei diritti di proprle(à, è un ostacolo altrettanto Insuperabile per l'uniformità degli interessi ... ». Bisogna dunque contentarsi di agire sugli effetti delle fazioni: creare cioè un sistema di governo che sfrutti le fazioni a vantaggio di tutti e impedisca loro di concepire disegni dr oppressioni. A tal fine serve appunto, oltre al governo rappresentativo, l'unione federale di più stati in una vasta area: si affidano cosi gli interessi generali a uomini che, venendo da luoghi diversi ed essendo eletti in una larga massa. saranno più propensi a prescindere da vedute unila tera li e ristrette. Nemmeno è, per altro verso, da temersi che il governo federale prenda il soppravvento e soffo. chi l'autonomia dei singoli sta ti federati: basta assicurarsi che la costituzione federale crei fra governo centrale e governi locali u.n eQuilibrio sta- ;,ile, che non sia destinato a romper.si in modo da trasformare la federazione in uno stato unitario. Madison, cui tocca anche Questa volta la discussione dell'argomento (nJCLV - XLVI), _:_a bene che il dubbio affacciato dagli oppositori è serio e che non basta, ad eliminarlo, ricordare enfaticamente il « sangue prezioso di migliaia dl americani sparso» e la perdita di « milioni duramente guadagnati" e chiedere se lo scopo di tali sacrifici sia stato < norr che il popolo d'Ame• rlca godesse pace, libertà e sicurezza ma che i 5overni dei singoli stati, quelle particolari istitu- !lon; municipali, godessero una certa misura di potere e fossero dotati di certe dignità e attributi di sovranità». Vediamo cosi Madison, abbanJonata la retorica, scendere all'esame delle garanzie che la costituzione americana offre all'au- ,onomia dei singoli sta ti: e qui il suo lavoro diviene di nuovo interessante pe,r il federalista di oggi, Gli organi federali, egli osserva anzitutto, Jipendon 0 nella loro formazione dagli organi dei ;ingoli sta ti, che hanno parte nell'elezione del Presidente e del Senato; viceversa nessuno degli or6ani locali è nominato dalla federazione. In secondo luogo, il numero degli impiegati della federazione è minore dei numero degli impiegati dei singoli sta ti riuniti: Quindi sarà maggiore la influenza personale di Questi ultimi sulla massa del popolo. Se poi paragoniamo i poteri del governo federale a Quelli dei singoli governi, troviamo che i primi sono pochi e tassativamente determinati e si eser.citano soprattutto in tempo di guerra e nelle relazioni con l'estero, mentre i secondi sono numerosi e illimitati e, sopratutto in tempo di pace, hanno la massima importanza nelle relazioni fra i cittadini all'interno del paese. Infine il carattere democratico della costituzione, che pone .il governo federale alle dipendenze del popolo, e l'esistenza di un tribunale federale incaricato di applicare la .costituzione sono, insieme con la tenace volontà del popolo di difendere le sue autonomie, le garanzie migliori che lo stato federale manterrà integra la propria natura federale. Idee vecchie, si; ma nuove per l'Europa, che non si è decisa ancora ad abbracciare un simile programma di unione nella libertà. T. S. Premessa 1. Le osservazioni e le proposte che qui Ye11gono fatte costituiscono uno studio prevalentemente tecnico dei problemi elettorali che potrnnno P~.esentarsi nell'immediato dopo guerra. L. impegno assun~o dalla. Corona - e già sancLto, a quanto e stato detto, in una legge dello stato - di affidare ad un'assemblea costituente la scelta delle i tituzioni politiche che dovranno reggere l'Halia, e la occupazione del paese da parte degli e crciti i11glr e e americano, porteranno pre umibilmente ad uno svilw,ppo pacifico e legalitario della situazione italiana; e per questa eventualità sono fonuulate le ~ropostc! le qual_i uppongono anche la s?1;>r~vv1.1·enz~1. ~ un prm~o.trunpo, degli attuali tShtuh pohtic1 ed amrrun1strativi. Lo scritto vuole essere stimolo ad uno studio od a una discussione approfonditi; e non sarebbe ntl Yero chi giudicasse oziosa e futile simile fatica di fronte alla ituazionc "'l'a,is• si.ma in cui versa l'Jt.alia. L'opera di ri~ostruz1one n:i~rale .e ~atcrialc esige un nuovo clima p0htico, ricluede che ven"'a ridata vita alle is~ituzioni r~,p~resen.tative~ e quindi i pro- •~lem1 elettorali r1acqu1stano una innegabile importanza ed un valore di attualità perchè la loro soluzione ci darà il mezzo per la ricostrnzione politica del paese. 2.1ntanto in It.alia la situazione è questa. Vi è un g·overno 1I qual~ non è di nomina popolare. qua..ntunque ii1sponda, grosso modo, a i ,sent1men ti delle classi la rnratrici; non vi è una camera dei deputati; cd i comuni c le provincie sono amministrati da commissari di nomina governativa. Si potrà affiancare al governo un'assemblea di consultazione e di controllo formata dai rappresentanti eletti o des~gnati da.i vari .P<;1rtitiP?litici; si potrà far designare gli amm1111straton dei comuni e dcL le provincie dai comitati locali di liberazion.e .e creare attorn? a loro dei consigli consult1v1 (al controllo rimarranno, fino alla riforma degli enti locali, gli istituti giuridici predisposti dalle leggi vigenti); ma anche tutto quC'Sto r~ppr~scnterà poco più che un palliativo. La s1t11az1one attuale, giustificata dalle condizioni di necessitù da cui sorse, non deve essere protratta al ~i. là .dello stretto necessario; e a.p· pena possibile il popolo italiano deve essere chiamato ad esprimere la sua volontà, mediante le consultazioni elettorali. Certo non sarà pos~ibi~e _pro<?Cdere.simultaneamentè a tutte le elez.1on1. Lo .1mped1rebbero anche esigenze di ordme materiale. E allora, a quale consultazione dovrà darsi la preferenza? La log~ca giuridica vorrebbe che la preferenz~ vemsse data alla consultazione per la Cos~Lt~ente, avendo q~esta ~semblea il compito d1 rinnovare tutta 1 orgamzzazione statale. Ma se così si facc~sc; se, di conseguenza, si dovesse nocessanamente attendere la fine dei lavori della Costituente, gli enti locali rimarrebbero troppo a lungo senza le loro rappresentanze naturali. Non è opportuno che questo aYvenga; ed è bene invece che la ripresa della vita politica e costituzionale si faccia soprattutto attraverso e attorno ai comuni, i quali sono tanto vioini al sentimento ed allo interesse popolare e costituiscono le cellule insopprimibili dello stato. Noi riteniamo perciò che le elezioni comunali debbano avere la precedenza sulle altre; e di conseguenza approviamo senza riser,e la decisione del governo italiano di far luo"'O al più presto a tali elezioni. " Le quali costituiranno anche, se è lecito dire una specie di proYa generale per lo schiera~ mento dei partiti e costituiranno quindi anche un~ fonte ~i utili insegnamenti; e la conquisi.a dei comuni da parte delle forze proletarie rappresenterà una valida garanzia contro ogni tent.ativo reazionario del potere centrale e della monarchia. GioYerà non perder di vista questo aspetto del problema. Le elezioni ammlnl•tr•tlve 3. Per le elezioni comunali e provinciali manca nell'attua le legislazione italiana una legge eleL torale, la legge comunale in vigore non prevedendo le elezioni. Necessita quindi che il governo con un provvedimento legislativo d'urgenza o richiami in vigore la vocchia legge comunale e provinciale del 1915 o faccia luogo ad una speciale legge elettorale. Secondo la vecchia legge comunale, ogni comune aveva un proprio consiglio elettivo, composto di 15, 20, 30, 40, 60, 80 membri secondo la popolazione del comune medesimo. Il consiglio comunale veniva eletto a suffragio universale maschile con Yoto limitato. Ogni elettore, cioè, poteva votare una li ta d1 candidati pari a 4/5 dei membri assegnati al consiglio; e si ritenevamo eletti quei candidati che raccoglievano la maggioranza relativa dei suffragi. Ne conseguiva che il partito i cui candidati riceYeva110 il numero 'Più alto di voti, conquistava i 4/5 del consiglio: l'altro quinto era riserbato al partito che Yeniva subito dopo. I partiti minori, che seguivano, non avevano nel consiglio alcuna rappresentanza. Il che certo non era giusto. Questo modo di elezione a sistema maggioritario con rappresentanza della minoranza più forte, rimase sempre in vigore fino all'abolizione, av,;·enuta nel 1926. dei consigli comuna. li; rimase in v:igorc cioè anche quando si adottò per le elezioni politiche, con la legge del 1919, il sistema della rappresentanza proporzionale. Rima,se in vigore, senza che vi fossero forti opposizioni al riguardo, perchè la proporzionale nelle elezioni amministrative ha sempre trovato in Italia scarsi fautori, intendendo ognuno che con la sua introduzione si arebbe resa difficilissima, o addirittura impossibile. l'amministrazione in migliaia di comuni del regno. Il che avrebbe portato a consegucnZ<' politiche perniciose e gravi. Se la rappresentanza proporzionale politica, come rileveremo nel seguito di questo scritto, rende incerta la vitalità del governo atteso il frazionamento dei gruppi nell'Assemblea legislativa, questo fenomeno si presenterebbe ancor più accentuato con la proporzionale amministrativa, atteso il numero dei componenti il consiglio comunale in rapporto al numero dei parti ti in cui il consiglio si frazionerebbe. Inoltre, la cifra quasi irrisoria di voti richiesta per la conquista del quoziente nel consiglio comunale diventerebbe di per sè incentivo al moltiplicarsi delle liste e delle candidature. Certo l'esdusione dai consigli comunali dei partiti minori, risultante dal sistema maggioritario, è cosa ingiusta e spiacevole; ma al BibliotecaGino Bianco grave inconYenientc si può rimediare senza ~·icorrcre alla rappre entanza proporzionale mtegrale, apportando al Yeccbio sistema maggiori tari o le correzioni opportune. Con queto vecchio istema maggioritario si a,·ern una maggioranza veramente pletorica: così che si può, senza inconvenienti, ridurre 'la maggioranza dai 4/5 al 3/5 del consigLlo ed élevare ai 2/5 i seggi di minoranza, da ripartire, con la proporzionale. fra tutte le li te soccombenti. In tal modo tutti i partiti avrebbero una rnppresentanzv ed una voce nei consigli comunali, senza impedire o rendere difficile la formazione di una maggioranza e la continuità dell'amministrazione. Riterremmo inoltre opportuno dare alle minoranze una rappresentanza nelle 15-iuntccomunali, e precisamente un assessore eftcttivo nei comuni mecli, un asscs· sore effettivo ed tm assessore supplente nei grandi comuni: con ciò il controllo delle minoranze verrebbe estc o, come è giusto che sia, al potere e ecutiYO. La nomina dei sindaco e della giunta do,rebbe continuare ad essere fatta dai consigli comunali; e perchè le minoranze possano ave• re, nelle giunte, la loro rapprescn tanza, basterà disporre che la voi.azione degli a ses ori sia fatta con voto limitato. 4. Le elezioni provinciali si sono fatte sempre contemporaneamente alle elezioni comunali e con li) stesso sistema elettorale. Per le provincie vi è chi pensa che, prive come sono di una loro sostanziale ragion d'essere, si debba sostituire ad esse un altro ente locale di più ampio respiro, intermedio fra il comu~e e lo stato. In attesa che questa divisata riforma amministrativa si concreti e maturi, OJ?Ptt re sia rigettata, le proYincie potrrbbero rimanere anche amministrate senza inconvenienti da una commissione di nomina governativa. Altrimenti sarù bene provvedere alle elezioni provinciali con gli stessi criteri e nello stesso momento che per le elezioni comunali, così come i è fatto nel passato. tenendo presente però che con l'attuale divisione per ~n~ndamenti non sarebbe praticamente poss1~ile la rappresentanza proporzioJ1alc nelle mmoranze e che, se si ,uole addi,·enire _a guest1:1 rifo1'1!1a anche nel campo della provmcia, b1sognera raggruppare gli attuali man-damentq fa circoscrizioni elettorali più vaste. La ,,costituente•• 5. Durante la crisi politica che ha portato alla formazione di un governo in cui sono rappresentati i maggiori partiti e alla nomina di un luogotenente del re, la monarchia <:Ome ""ià abbiamo ricordato, ha assunto l'i'mpegno.., di convocare, dopo la guerra, un·assemblea costituente autorizzata a scegliere ed a codificare le istituzioni politiche e sociali dello stato italiano. La promessa fu già fatta, dalla monarchia sabauda, durante il primo Risorgimeno italiano; ma la promessa non fu poi adempiuta. Jl governo ed il popolo italiano dovranno milare questa volta, decisi a tutto, perchè il pàtlo sia rispettato. L'assemblea costituente, formata come ogni altr~ assemblea parlamentare, da rappresen. tanti popolari eletti in libere elezioni. dovrà approvare la costitruzione dello stato e le leggi fondamentali; e poichè la costituente riunisce in. sè tutta la sovranità popolare, le leggi da lei approvate non dovranno aYere bisogno cli alcuna sanzior.e da parte cli altro organo o potere dello stato per essere valide ed entrare in vigore. Convocata per decidere il nuovo ordinamento nazionale, la costituente cesserà di diritto qtLanclo avrà approYato le leggi fondamentali. E' questa la regola storica che sarà opportuno rispettare. Questa limitazione di durata costituisce anche una garanzia per l'assemblea la quale potrà decidere sugli ordinamenti dello stato in assoluta libertà senza che i suoi componenti possano essere traviati eia considerazioni personale d'ordine in fcriore. Questa limi tazionc dovrà essere espressa nel la legge di convocazione; e la conYocazione spet. terà naturalmente al potere esecutivo. Ma quali saranno i modi ed i termini della convocazione medesima? La cosliluente essendo, dal punto di vista estrinseco, niente altro che un·assemblea parlamentare. le elezioni a<l essa :possono farsi legittimamente secondo la legge ,-igente nel tempo per le elezioni politiche. Queste giusto criterio però non può trovare applicazione tra noi. La legge elettorale Yigentc in Italia è quella del 2 settembre 1929 che diede vita alla cosidctta camera dei fasci e delle corporazioni e non può pertanto in nessun modo essere applicai.a. Tale legge infatti non disciplina un istema elettorale aperto alla Yolontà nazionale e perciò aipplicabile in ogni momento ed in ogni regime, ma ba rappresentato la codificazione dell'arbitrio JJer cui una ristretta oligarchia designava ed eleggeva i rapprcscn tanti al Parlamento, avendo per base politica e co tituzionale l'esistenza dei fasci e delle corpora7Joni. Caduto il regime. scomparsi i fasci e le corporazioni, la legge trovasi svuotata di ogni suo contenuto e si presenta sotto ogni aspetto. anche quello materiale, del tutto inoperante ed inattuabile. Anzi tale legge deve considerarsi abrogata im. plicitamente dai nuovi provYedimcnti legislatici che hanno abolito la camera dei fasci e delle corporazioni. Bisogna di necessità che altra sia la legge clcL torale. Ma come fare se non esiste un potere legislativo cui ricbfodere l'lapprovazione di una legge nuova? Il problema ncn è meramente formale; e per quanto situazioni storiche come l'attuale consentano e qualche volta esigano di badare più alla sostanza che alla forma, converrà tuttavia essere cauti perchè si tratta, dal punto di vista storico-politico, della legittimità della prossima grande assemblea popolare e di conseguenza della legittimità della nuova costituzione italiana. Ma sotto l'aspetto formale le leggi tuttora vigenti in Italia e la pratica co• stituzionale cli oltre un cinquantennio consentono di risolvere il problema jn modo impeccabile senza bisogno di ricorrere ad espedienti privi di ogni base giuridica. Tutte le volte che la nece sità urge, come in questo caso. il potere esecutivo ha facoltà di emanare decreti legge. L'urgenza di convocare un'as cmbica costituente è universalmente riconosciuta perchè, <listrutta ormai la carta albertina, sconvolta dalla guerra tutta la vi la della naitaliani zionc, la formulazione di nuove norme costituzionali è una necessità primordiale per lo stato italiano; e su questa neces ità è unanime il giudizio dei paese. Ma decisa la convocazione della costituente, la formazione della.-: legge elettorale si presenta come mezzo ind1s~nsabile per raggiungere il fine, di gui a c-hc nessuno potrebbe mai, dal lato formale, contestare al governo il diritto di provvedere al riguardo. ISi. potrebbe però sul terreno politico avanzare il timore che qualche partito o gruppo di par. titi riuscisse a prevalere nel governo e a dar vita ad una legge cli comoda e larvata sopra ffnzione; ma un siffatto pericolo, sempre po sibile in astratto, non pare si possa pre• sentare in concreto. ella pratica, un governo formato dai rappre entanti dei maggiori partiti politici ibliani, assistito da un'assemblea consultiva, sotto la vigilanza dell'opiniOJle pubblica, con la stampa libera ed attenta, non potrà fare opera faziosa. La situazione politica offrirà su.fficienti garanzie. maggiori certamente di quelle offerte dalla risurrezione di una antica assemblea parlamentare, come la camera eletta nel 1921, lontana nel tempo, co ì staccata dai sentimenti popolari. Se si contestasse la competenza del governo ad emanare la legge elettorale; se veramente s~ ave sero fondati timori di una sopraffaz~one da parte del governo, di una legge ingwsta cd oppressiva, non resterebbe che ricorrere all'iniziativa popolare o sottoporre a referendum il progetto od i progetti di legge. G. Uno scrii.tore cattolico, difendendo con veemenza la proporzionale, ha sostenuto recentemente che dichiarata nulla la legge 2 settembre 1929, la quale aveYa istituito la camera dei fasci e delle corporazioni, torna di diritto ad avere vigore la precedente legge elettorale e cioè la legge 2 settembre 1919 che aveva istituito lo scrutinio di lista con la rapprasentanza proporzionale integrale. La tesi della. nullità di una legge e della risurrezione della. ~reccd~nte legge abrogata è, sul terreno g,ur1clico, prnttosto audace; ma si potrebbe anche consentire in essa nella consider~zio~e che il ~arlamento del 1929, dopo la arbitraria espulsione delle minoranze antifasciste e ciel clima di violenza creato dal regime, non aveva base nè costituzionalé nè morale. Le conseguenze, però, sarebbero certame!lte assai di_verse da quelle supposte dallo scrittore cattolico. Perchè, nel caso, la precedente legge che tornerebbe in vita sarebbe non la legge del 1919 sulla proporzionale, sibbene la legge del 1925 che ripristinava il collegio uninominale o la legge 15 febbraio 1923 la quale istituiva lo scrutinio maggioritario e con rappresentanza proporzionale delle minoranze. Contro quest'ultima legge non sarebbe facile una eccezione di 01·dine costituzionale, perchè la legge fu votata da un Parlamento eletto regolarmente nel 1921 ed aiwrovata. contro i vot_i co~p~tti. dell'~strema ~inistra, dai deputati fascisti l1berah e cattolici. Per pot~r arrivare a dichiarare nulla questa legge, bJSognerebbe considerare come inficiata di violenza ti1tta la vita costituziMale dello stato a partire dal 28 ottobre 1922 e dichiarare nulla e non semplicemente abr~gata tutta la legislazione fascista. Se a tanto non si può giungere, bisogna riconoscere che, su questo punto, le conclusioni dello scrittore cattolico sono del tutto errate e che invece sono esatte le nostre secondo I~ quali la legge del 2 settembre 1929 essendo diventata inattuabile, o essendo stata abrogata dalla recente ìegge che sopprimeva la Camera dei fasci e delle corporazioni, manca in Italia una legge elettorale e di conseguenza deve il P?tere esecu ti,;-o emanarla per poter addivemre alla consultazione politica del paese. La legge elettorale 7. Quale sistema elettorale il Partito Socialista deve chiedere che sia prescelto? Data la natura dell'assemblea costituente, e la sua funzione, riteniamo si debba chiedere che le elezioni alla costituente siano fatte con 1~ rappresentanza proporzionale. Trattandosi d1 a,pprovare le leggi fondamentali dello stato cli dare alla società una novella base, ragio~ YUi)le che la parte di jnfluenza parlamentare cli ciascun partito corrisponda esattamente alle sue forze reali nel paese; che se tutti i ciL tadini dovranno sottostare alle leggi della assemblea ed ai mutamenti rivoluzionari che essa deciderà. queste leggi e questi mutamenti sian decisi dal la maggioranza effetti 1·a del 12_aese. Chi scrive queste righe pensa che, per le elezioni politiche ordinarie, l'applicazione della ~appreseutanza proporzionale, nella sua forma mtegrale e co11 le vecchie modalità, dia ori""ine a seri inconvenienti cui sarà necessario ~imediare, ma questi inconvenienti - relativi s<?prattutto alla difficoltà di foTmare una maggioranza e quindi di dar vita ad un governo stabile - si ritiene non concorrano o concorrano in misura molto attenuai.a'. rispett? ~~ un'assemblea che abbia compitì ben def1111tLe non lunga durata. ei Parlamenti il governo viene rovesciato att1averso voti negati Yi di sfiducia. a formare i quali partecipano i gruppi e gli uomini più disparati, senza che questa maggioranza sia mai costretta a tramutare le sue negazioni in atti e fatti positivi; onde 1m fluttuare cli combinazioni e di intese, un pe~etuo ondeggiare di maggioranze mutevoli. Nell'assemblea costituente non c'è da rovesciare governi, ma da risolvere in concreto determinati problemi, di guisa che non. vi saranno voti puramente negativi, ma ogni, voto contrario ad una soluzione significhera un volo favorevole per una soluzione diversa. La forza delle cose e la necessità di ri olvere in concreto quei problemi costringerà a formare una maggioranza. Gli obbiettivi della costituente poi sono tali che le el<:zioni. r~lative rapp_rescnterallilo un alto confhtto d1 idee ,onde I opportunità che clementi di carattere personale non turbino nè molto nè poco la scelta eia parte degli elettori, la quale deve essere scelta di tendenze politic~e e non di uomini. Un'altra peculiare rag10ne questa perchè le elezioni si facciano con la proporzionale, soppressi tutti i voti di preferenza e tutti i voti aggiunti. (Continua). E. L. S. Redattore: Er I eh Va I lt r . Zurigo TI po g r a Il• : S. A. Arti Grafiche già Valadlnl & C. - Lugano
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==