L'Avvenire dei Lavoratori - anno XXXV - n. 15 - 15 agosto 1944

.. Bi I prohlellli della deD1ocrazia in Italia m Le so-vranità La distinzione dei tre poteri, anche nella sua più recisa teorica, ba tuttavia un limite nel capo dello stato, nel quale tutti e tre si assommano. Ciò troverebbe la sua giustificazione in quanto il capo dello stato fosse il sovrano. Quella stessa teorica moderna ba invece asserito che la sovranità risiede nel popolo, cui corrisponde la sua legittima rappresentanza nell'assemblea, che fu detta invece, impropriamente, legislativa. Ne è derivata quella specie di ibrida diarchia della monarchia costituzionale - dalla quale non fu diversa la terza repubblica francese, salvo la sostituzione di un presidente temporaneo ed eletto, al re - in cui non si sa bene se la sovranità risieda nel popolo, o nella assemblea elettiva che ne ba la rappresentanza, o nel capo dello stato; ovvero nell'ultimo - e nel primo - solo nominalmente, ed effettivamente nel parlamento; oppure nel re e nel parlamento a un tempo. Poiché il monarca è un residuo dei tempi feudali, di tradizioni anteriori - e il presidente del tipo anzidetto ne è, vanamente, soltanto una copia riveduta - non è difficile fare un passo innanzi. E non si esce dal quadro dello stato creato dalla società borghese, per quanto si aprano e si agevolino gli sviluppi veramente popolari, rimettendo intera la sovranità nel popolo, cioè in effetto, nei suoi rappresentanti eletti. Su questo punto non sembra si debba far luogo a particolare dibattito ; non si ba che l'applicazione di un principio da tempo stabilito, che già si concreta nella formula stessa di una assemblea costituente. Ne discende, peraltro, un importante ulteriore principio, che può avere successivo sviluppo nella soluzione dell'insolubile dilemma dei rapporti tra i poteri legislativo ed esecutivo i quali del resto non possono essere radicalmente discissi per le esigenze stesse della loro utile esplicazione. La sovranità risiedendo nell'assemblea dei rapresentanti del popolo, in essa legittimamente i tre poteri concorrono, e si dividono, per quanto sia possibile ed opportuno, soltanto nell'esercizio degli organi specificatamente disposti a collaborare a ciascuno di essi. I suesposti principi si riflettono nei lineamenti di una costituzione evolutiva che si può tracciare, in armonia ad essi e ~Ile concrete esigenze della situazione che ci sta innanzi. Lineamenti di una costituzione e-voluti-va Giunti a questo punto, occorre, per esser precisi, tracciare le grandi linee di una costituzione che risponda alle considerazioni accennate, e possa essere strumento di trasformazione sociale. Quando si scende a voler fissare le forme, v'è il rischio di erigere un complesso astratto, prodotto dalla propria fantasia. Lo faremo tuttavia, perché altrimenti le consiàerazioni generali da cui abbiamo preso le mosse parrebbero restar campate in aria: intendendo che valgano non tanto le forma indicate, tanto meno nella loro minuzia, quanto i principi in esse contenuti; e che le forme servano•a darne un esempio concreto. La costituzione evolutiva - cioè quella che non importa se corrisponda a una ideale perfezione, ma meglio serve alle esigenze dei tempi e ai compiti cui i suoi organi dovranno provvedere - sembra debba imperniarsi intorno ai seguenti criteri. Centro ne è l'assemblea dei rappresentanti del popolo, periodicamente eletti in proporzione della popolazione, e depositaria della sovranità: il cui nome potrebbe essere appunto quello di asse mb 1e a sovrana. Essa ha tutti gli attributi della sovranità. Capo dello stato, per le funzioni rappresentative cui è opportuno un individuo, è il suo presidente; ma per tutto quanto concerne l'esercizio della sovranità, capo dello stato è l'assemblea. In essa i tre poteri concorrono. L'ordine giudiziario è separatamente costituito, in piena autonomia; ma ove occorra l'esercizio di poteri straordinari (grazia, amnistia), o la nomina originaria, o la titolarità, provvede l'assemblea sovrana. Delle leggi l'assemblea sovrana ha l'iniziativa e l'approvazione; la loro elaborazione e compilazione spetta a un corpo tecnico, a una camera legislativa cioè, cui può concorrere, nei casi di urgenza, il potere esecutivo centrale. Questo è costituito da un consiglio eletto dall'assemblea sovrana, e da questa revocabile; il consiglio esecutivo è organicamente costituito nei settori politici ed economici della vita del paese, ed è il governo, operante sotto il controllo e con la collaborazione dell'assemblea sovrana, che ne valuta e ratifica l'operato. Corpi speciali collettivi sono costituiti per le materie economiche e per le finanze dello stato: entrambi, come il corpo legislativo, banno esclusivamente funzioni tecniche; quanto alle decisioni aventi valore legale, occorre recarle all'approvazione della assemblea sovrana. Poiché la sovranità risiede del pari nelle assemblee regionali, e comunali, cui si attribuisce larga sfera di autonomie, e costituiscono perifericamente gli organi dello stato, una quarta camera è costituita, per agire come centro di elaborazione tecnica dei rapport' tra le autonomie, e come suprema istanza di giurisdizione amministrativa, per i conflitti di competenza. Nella regione, nel comune, l'autorità dello stato non è rappresentata da organi delegati dal centro, ma dagli organi locali, che si accentrano nell'assemblea regionale e comunale, dalla quale emanano gli organi esecutivi, economici, finanziari, amministrativi regionali e comunali. Il potere esecutivo centrale vi ha un proprio ufficio, che può deferire all'ordine giudiziario gli atti delle autorità locali in contrasto con le leggi dello stato. L'assemblea sovrana può delegarvi propri magistrati con speciali funzioni. SoTI"anità popolare La costituzione tracciata contiene la piena esplicazione del principio della sovranità popolare. Il principio informatore si può riassumere nella formula: tutto il potere all'assemblea popolare. La sua formazione può essere variamente determinata, secondo le esigenze e il grado di sviluppo della situazione. La costituzione è evolutiva, atta cioè a promuovere la trasformazione dello stato, essenzialmente per 11ampiezza dei poteri attribuiti a una unica assemblea, che può sentire direttamente le esigenze rivoluzionarie maturate nel popolo di tempo in tempo. Una seconda camera che ne limitasse l'esercizio con pari poteri costituirebbe forse un controllo, ma certamente una remora. All'assemblea sovrana, che può in ogni caso procedere da sé stessa a qualunque atto, è invece affiancata una camera legislativa di carattere tecnico, nella quale si attua il vantaggio del doppio esame, senza che si possa far luogo a un conflitto tra le due istanze. La camera legilativa infatti non ha altro compito che quello di elaborare e formulare le leggi, che le sian richieste dall'assemblea sovrana, o, per gli ordinari provvedimenti urgenti, dal consiglio esecutivo, con l'immediato controllo di un ufficio di urgenza dell'assemblea sovrana, che può opporsi al provvedimento e convocare immediatamente l'assemblea. In caso di inidoneo adempimento del compito assegnato alla camera legislativa, l'assemblea sovrana potrà rinviarle il provvedimento per nuovo esame o provvedere direttamente attraverso le proprie commissioni, o il voto diretto. Il consiglio esecutivo, nel quale si attua il principio politico del gabinetto di capi-dicastero politici, opera in connessione con l'assemblea, senza delimitazione di campi reciprocamente esclusivi. Qualunque atto del consiglio esecutivo può essere discusso e vagliato dall'assemblea. Il consiglio esecutivo trae peraltro dalla sua elezione periodica la propria stabilità; e dalla facoltà di revoca, con atto espresso, attribuita all'assemblea, ricava la certezza della continuità della propria opera sino a che non vi sia opposto un termine preciso. La formula statale-è ripetuta negli organi~i locali, che ripetono dal popolo e non dagli organi centrali la propria autorità. Lo stato non è organizzato dall'alto, con propaggini tentacolari; ma dal basso. Nella cerchia locale, le assemblee locali esercitano i poteri statali e rappresentano la sovranità, operando entro i limiti segnati, dall'assemblea sovrana, ma costituendo l'espressione locale dello stato in forza della loro investitura diretta. Si ripetono perciò, a fianco dell'assemblea locale, gli organi esecutivi locali, sua emanazione, che esercitano localmente le funzioni statali entro le grandi linee determinate dagli organi centrali. Si ottiene cosi l'autogoverno più prossimo al popolo, pur restando al centro la possibilità di provvedere con la massima precisione ed energia. In caso di conflitti di competenza, varrà il ricorso giudiziario, ovvero il ricorso amministrativo all'organo centrale delle autonomie; in casi speciali l'assemblea sovrana, che non ha limiti alle proprie attribuzioni, potrà delegarne l'esercizio a commissari tratti dal proprio seno. Le quattro camere delineate non costituiscono altrettanti parlamentini, ma organi tecnico-politici di collaborazione specializzata, cui sono demandati i compiti di competenza specifica, a effetto consultivo o preparatorio, ed eventualmente anche amministrativo, regolamentare e di coordinamente e gestione centrale. Funzioni dei vari organi Le linee tracciate non si preoccupano di creare o mantenere corpi superflui o distinzioni di dignità; ma unicamente di provvedere nel modo migliore e più sollecito alle funzioni dello Stato. Vi è una funzione che non è soltanto legislativa né esecutiva, ma di sovranità; e questa è affidata in intero all'assemblea sovrana. Vi è una funzione di governo; e questa è affidata al consiglio esecutivo centrale. Vi è una funzione di tecnica legislativa. L'assemblea sovrana dev'essere formata di rappresentanti del popolo, cui non si richieda alcuna specifica preparazione né competenza. Essi devono soprastare all'intera vita nazionale, e determinarne le grandi linee politiche. Nessuna legge può essere emanata senza la loro approvazione; ma lo studio, e la discussione e la compilazione dei testi legislativi ne assorbirebbe troppo tempo, richiederebbe la partecipazione di elementi idonei che possono anche non esserci, e troppo spesso attrarrebbe l'interesse e l'opera effettiva di una minoranza dei suoi membri. Da ciò l'utilità di una camera legislaUva, composta di elementi preparati nella tecnica giuridica e nelle diverse competenze specifiche. Dssa sarebbe formata dall'assemblea, della quale ripeterebbe per tal modo l'indirizzo politico. Analogamente è necessario un corpo competente per dirigere le finanze statali e controllarne la contabilità. La trasformazione economica che si prevede necessaria richiede un organo idoneo alla direzione in materia, oltre l'ambito strettamente ministeriale; se le socializzazioni dovranno essere deliberate dall'assemblea, è evidente che un organo apposito ne elabori il piano - che esorbita dalla normale funzione legislativa - e prepari poi le formule della gestione socializzata, ne eserciti il coordinamento e il controllo. Anche qui occorre competenza, specializzazione di lavoro, snelleza di uffici particolari; mentre l'indirizzo generale è determinato dall'assemblea, che forma detto corpo e ne deve approvare ed emanare le disposizioni generali. Tutti e tre questi corpi devono essere formati dall'assemblea, con criteri politici e tecnici insieme, che si possono riflettere anche in diversa durata delle funzioni di parte dei membri, diversa in particolare per la camera finanziaria, cui meglio si addice la stabilità e una certa figura funzionariale. Solo la camera delle autonomie, sede suprema della custodia dei diritti autonomi, e a un tempo collaboratrice dell'assemblea sovrana per le disposizioni in materia, meglio è eletta direttamente dagli enti locali, e costituita dai loro paritetici rappresentanti. Il criterio delle funzioni, per cui ogni organo ha i suoi compiti specifici, che dovrebbero interamente assorbirne l'operosità, renderebbe naturale l'incompatibilità tra l'appartenenza all'uno e all'altro organo. Infatti in ciascuno i membri dovrebbero avere sufficienti incarichi per non potersi utilmente dedicare ad altro, onde il cumulo, a parte le considerazioni circa un eccesso di potere o di favore, porterebbe a un reale menomato esercizio delle proprie funzioni. Contro l'obbiezione che troppi uomini risulterebbero necessari a un tale complesso statale, si può osservare che, mentre l'assemblea sovrana potrebbe essere abbastanza ampia (sui 500 membri), e la camera delle autonomie sarebbe determinata dal numero degli enti locali autonomi (due o tre per ciascuno), il consiglio esecutivo è per sua natura ristretto (tra i 10 e i 20 membri), e pure assai ristretta, potrebbe essere la camera finanziaria (sui 30 membri); e che anche le camere legislative ed economica, specie la seconda, non dovrebbero essere troppo estese (non oltre il centinaio); e tutti gli organi potrebbero essere ridotti al numero di membri strettamente richiesto dal buon andamento delle loro funzioni. L'incompatibilità adunque dovrebbe essere preferita, salvo che per il consiglio esecutivo, che sembra possa essere formato tra i membri dell'assemblea, pur senza richiederlo obbligatoriamente; potrebbe essere assoluta per la camera delle autonomie; e potrebbe essere stabilita oltre una certa proporzione per le altre tre camere, e non più di una di esse. Ciascuna cioè non dovrebbe comprendere membri delle altre, e non più di una certa quota di membri dell'as- . semblea sovrana. La costituzione da un punto di 'Vista socialista Ci si potrebbe domandare a questo punto che interesse presentano le linee esposte da un punto di vista socialista e proletario, poiché nella elaborazione puramente formale che si è presentata, non è fatto alcun riferimento alle posizioni di classe. Intanto se le forme sono vantaggiose, sono veramente funzionali, possono giovare anche alla classe lavoratrice, e soprattutto alla trasformazione socialista. Inoltre all'assemblea sovrana, cui sono delegati tutti i poteri, può essere agevolmente data formazione di classe, qualora le circostanze lo consentano. Essa può divenire assemblea dei lavoratori, e attuarne tutte le esigenze: ciò dipenderà dalla sua costituzione. della quale non si è di proposito predeterminato un univoco procedimento. Infine sono attuati alcuni principi, che valgono a formare gli organi per la trasformazione economica e sociale, che difficilmente potrebbe essere operata da altre costituzioni. A ciò tende l'istituzione del sistema unicamerale, quale è questo sostanzialmente, cui i socialisti dovranno certo tendere in prjmo tempo. Alla assemblea sovrana è attribuita pienezza di poteri che consente ampi e solleciti atti eversivi. E' soppresso ogni organo a tendenza conservatrice o funzionariale, con mansioni di controllo sostanziale e formale. degli atti dell'assemblea sovrana. Sono stabiliti organi interamente nuovi, che rompono con le tradizioni burocratiche, le formule acquisite, e le posizioni precostituite: organi nuovi esigono uomini nuovi, e spezzano ogni vincolo col passato, che si risolverebbe in intenti conservatori. Alle quattro camere collaterali sono attribuite funrzioni specifiche, che possono agevolare l'esercizio statale, non ritardarne o ostacolarne l'impeto rinnovatore; esse sono inoltre sempre formate dall'assemblea sovrana; ciò che ne assicura l'indirizzo politico e la collabo,:-azione fedele, senza affaticare la consultazione popolare. Unica eccezione è la camera delle autonomie, che è eletta dalle assemblee iocali, ma ha compiti ·ben determinati, e può soltanto recare l'apporto di una diretta sensibilità regionale. L'elezione unitaria da parte dell'assemblea corona del consiglio esecutivo evita le manovre personalistiche, e consente una ferma e omogenea presa del potere. Quanto ai modi di formazione dell'assemblea sovrana, in via teorica essa dovrebb'essere eletta con suffragio universale diretto, e col sistema della rappresentanza proporzionale che solo risponde al principio democratico della rappresentanza popolare. Tuttavia non è escluso che si ricorra ad altre forme, se possano dare miglior frutto; in particolare attraverso l'elezione indiretta, tramite i consigli di lavoratori, se questi abbiano sollecitamente preso vita nel paese. I principi della unicità e della sovranità dell'assemblea conservano intanto il loro valore, e predispongono la più efficiente utilità. Da questi punti di vista, la costituzione delineata, senc2;aavere i caratteri di una riforma socialista, presente indubbiamente notevoli vantaggi per il socialismo in cammino e per il movimento proletario. D. M. Fine. Bruno e FoJi Vigorelli Nel turbine di una disperata battaglia, Ira i monti d'Italia sono caduti, giovani capi di partigiani, Bruno e Foli Vigorelli. La dolce mitezza di Bruno, il veemente ardore di Foli, confluivano in un comune sentimento di fratellanza con gli umili di ogni contrada che faceva loro detestare la guerra. Ma nella guerra dei partigiani, guerra del popolo e per il popolo, essi sentirono la loro guerra. A questa guerra accorsero raggianti di garibaldino trasporto, pervasi di lede socialista appresa fanciulli nella famiglia ed approfondita negli studi e nella vita Ira il popolo, consci dei rischi e dei disagi, presaghi forse del sacrificio. A questa guerra accorsero ché, per sentimento e convincimenti profondi, pienamente ne sentirono l'essenza: guerra nazionale d'indipendenza contro la servitù straniera, guerra civile per la libertà contro la servitù domestica, guerra sociale per la redenzione del lavoro. Né lo sconfinato, ricambiato amore per i genitori, né quello di giovani cuori, né gli agi tranquilli, né la sicurezza di un operoso domani Furono per un solo attimo freno o remora alla decisa consapevolezza con cui si incamminarono sulla via della morte. Da questa morte sorge oggi nuova luce agli ideali che illuminarono le due giovani vite, sorge un impegno solenne di dovere per quanti rimangono. Non è ormai più lontano il giorno in cui madri, spose, sorelle, compagni dei partigiani caduti saliranno a migliaia a ricercare di monte in monte, di valle in valle le loro nascoste, disadorne tombe. Fra essi saranno i genitori, i compagni di Bruno e Foli Vigo,-elli. Oggi il pianto ed il sospiro giungono ancora a quelle tombe con la voce del vento, col raggio del sole d'Italia, di quel sole che per il Loro sacrificio illuminerà finalmente domani: «non più guerra ed ozi ai tiranni, ma la concordia pia del lavoro.» B. «Liberare e f ederare"?J Scritti di politica, economia e cultura E' già uscito : CARLO ROSSELLI PROFILO DI FILIPPO TURATI E' una piccola ma precisa e istruttiva storia del socialismo italiano, attraverso le vicende della forte personalità di Filippo Turati. Raccomandiamo questo opuscolo ai giovani che del socialismo hanno solo una vaga idea, per lo più attinta dalla polemica giornalistica. I problemi politici, istituzionali, sociali che il socialismo italiano ha dovuto affrontare nei suoi cinquant'anni di vita sono esposti da Carlo Rosselli con la passione del vero storico che ha sempre in mente, rievocando il passato, di servire il presente. Un opuscolo di 70 pagine, 1 franco. Inviare ordinazioni alla Casella postale Nr. 213, Zurigo 6. Ai librai e ai rivenditori lo sconto abituale. •Liberare e Jederare !» Scritti di politica, economia e cultura PIERO GOBETTI PROFILO DI MATTEOTTI Indice: L'intransigente del «sovvers1v1smo»; L'aristocratico del «sovversivismo»; La lotta agraria nel Polesine; li socialista persecutore di socialisti; li nemico delle sagre; li suo marxismo; Il suo antifascismo; Il volontario della morte; Cenni biografìci. Ristampa dell'introvabile profìlo di Matteotti scritto da Gobetti, che nella sua brevità e semplicità è quanto di meglio si sia fin'ora scritto sul grande martire socialista italiano. La personalità intellettuale e morale di Matteotti viene disegnata sullo sfondo delle lotte sociali e della vita politica del Polesine e dell'Italia. Un opuscolo di pagine 30, et. 50 la copia. Per ordinazioni scrivere alla Casella postale Nr. 213, Zurigo 6. I

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