Almanacco socialista italiano - 1918

1 .._ 313 ~" ART. 34. - L.e Sezioni che venissero meno al loro dovere verso la Cassa federale e che si trovassero in arretrato di oltre quattro mesi verranno, dopo le. sollecitazioni del Comitato Centrale, invitate ad adempierlo a m,ezzo del giornale. Non ottemperando nei quindici giorni ·successivi all'invito, esse saranno dichiarate decadute da ogni diritto salvo i casi di ottenuta dilazione .. ART. 35·. - Le~ Sezioni che volontariamente si staccassero dalla Federazione non potranno accampare nessun diritto per la restituzione delle quote._ ART~36. - Non potranno per nessun titolo essere ammesse a far parte delle Sezioni- persone estranee agli Ospedali, ai Mani,comi ed alte Case di Salute. ART. 37. · -. Non sarà tenuto calcolo di quelle Sezioni che si trovano in mora con i pagamenti e che domandassero . l'appoggio morale del Comitato federale come pure· del Comitato regionale. . · ART. 38. - Quando vengono avanzate domande di mi- . glioramento od altro. ogni Sezione è in obbligo_ di inf ormare immediatamente il Comitato Centrale e il Comitato federale ed attenderne i consigli. . ART. 39. - Qualunque agitazione iniziata senza l'autorizzazione del Comitato regionale e del Comitato Central·e non sarà riconosciuta dalla Federazione. ART. 40. - Tutte le Sezioni sono tenute a fornir-e con la massima sollecitudine al Comitato Centrale e al Comitato regionale tutti quei dati riguardanti ·1a statistica ed altre materi-e 1 che fossero loro richieste.; usando nella corrispon-, <lenza la maggio'r chiarezza. AR.T.41. -- Tutte le Sezioni dovranno aderire alle rispettive Camere del Lavoro salvo e.asi di forza maggiore. . AnT. 42. -. Le Sezioni potranno deliberare ,la espulsione e la pubblicazione sul giornale di classe. di quei soci che si rendessero colpevoli di atti contrari al programma federale. Questi soci però avranno diritto di appellarsi al Comitato federale. · ART. 43. - L,e-Sezioni espulse dalla Federazione avr,anno diritto di appellarsi al Congresso e di delegare un loro membro a presenzi,:;irlo. . . < ·GAP'ITOLO VI. Dei Congressi.· ART. 44. -· I Congressi Nazionali saranno convoca.ti dal Comitato federale ogni tre anni salvo casi ec,cezionali che · lo ri,chiedessero prima, oppure quando la maggioranza delle Sezioni lo domand,asse per referendum. In tal caso le Sezioni dovranno pronunziarsi circa la Biblioteca Gino Bi~co r , I ( ' .

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