I . ART. 23. - I Con1ilati tcgionali hanno il <lovc1;cùi rappre:;entare uflìcialn1ente la Federazione in tutte le Ù'C~asioni , in cui il Cornitato Centrale non potesse delegare un suo 1nembro. Per ogni movimento di una qualche importanza dovrà essere dato avviso al Comitato Centrale per il dovuto -consenso, salvo casi di assoluta eccezionalità. ART. 24. - Non sarà tenuto conto di quelle agitazioni delle quali non sia stato informato e chiesto parere al Comitato Centriale. , ART. 25. - Ogni Comitato regional,e avrà una propria amIJJinistrazione della quale' élovrà dar conto bimestralmente al Comitato Centrale, il cui segret,ario è tenuto a controllare e vigilare i conti delle Federazioni r,egionali. ART. 26. - I Comitati regionali potranno convocare Congressi regionali quando lo credano opportuno, oppure ne venga fatta richiesta da un terzo almeno delle Sezioni dell,a regione. Hanno però il dovere di consultare il Comitato Centrale ,comunicandogli l'ordine del giorno per ottenerne l'autoriz.zaz.ione. ART. 27. - Qualora i Comitati regionali eccedano dall'orbita loro assegnata dallo StJ1tuto e dai deliberati dei Congressi N,azionali, il Comitato Centrale prima li richiamerà all'os$ervanza dello Statuto e dei deliberati suddetti, poi p-ersistendo i Comitati regionali nel loro ,contegno saranno dal Comitato Centrale dichiarati sciolti. ART. 28. - In caso di scioglimento di un Comitato regionale i fondi residuati sar,anno versati al Comitato Centrale che li restituirà non appena sarà sorta un'altra Federazione nella stessa regione '.e che dia :affidamento. ART. 29. - Alle Federazioni regionali è fatto obbligo di servirsi dell'org,ano della Federazione Nazionale per tutto quanto riguarda la propaganda ed i comunicati. ART. 30. - Ogni .appello alla solidarietà nazionale dovrà essere rivolto dal Comitato .Centrale. CAPITOLO V. 1 De 11e Sezioni. ART. 31. - Le Sezioni non saranno consideriate tali se non avranno raggiunto il numero di 10 soci. p·otranno però costituirsi pi-ocoli gruppi. ed aderire alla Sezione più vicina. ART. 32. - Ogni Sezione si regge a mezzo di un regolamento prqprio; però dovrà uniformarsi al presente Statuto ed assoggettarsi ai deliberati del Comit,ato Centrale, del Congresso e dei referendum federali. . ART. 33. - I Comitati direttivi delle Sezioni dovranno, conforme all'art. 8, versare ogni me&e al Comitato Centrale l'importo totale delle quote federali dei singoli soci in ragione di centesimi 15 al mese. , BibliotecaGino Bianco " (
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