1 • ... ---------------- -----------·-········~---- ----- --------- ' 307 c>C ART. 47. - Le spese dei Congressi saranno sostenute dalle Sezioni e dalle Unioni, in base ai soci iscritti. Prirna della chiusura del Congresso, ogni rappresentante comuni- - 1cherà ,all_'ufficio-di segreteria le spese di viaggio ,e· di diaria e le giornate perdute ·per parte.c'ipazione al Congresso .stesso. Il Congresso fisserà di volta in volta la diaria da pagarsi ai rapp-r,esentanti. · CAPO IX. Del Giornale Ufficiale .. ÀRT. 48. . Nel Iùogo di residenza del Comitato Centrale verrà pubbhcato un ·giornale che assumerà il titolo di: Le Arti Tessili 1e sarà l'organo ufficiale della Federazione. Esso si pubblicherà ogni mese e sarà distribuito gratuitamente a 1cia:scun federçtto. ART. 49. - La redazione del gi◊rn~le sarà nominata dal Comitato· C.entrale e dovrà possibilmente essere 1c.o·mposta di ,operai .appartenenti ad organizzazioni di mestiere. ART. 50. - Il giornale pubbli1cherà gli atti ufficiali ·della · I~"'ederazione.. CAPO X. Dispòsizi oni generali. ART(. 51. - Verranno espulse dalla Federazione quelle Sezioni ed ·Unioni che non ott•e•mperas·sero ai deliberati dei . Congressi-federrali e confederali ed a quanto è disposto dar pres'ente CSt,atuto. . · , ART. 52. - Per tutto ciò che riguarda la .cassa f1 ederale i componenti il ·com1itato Cientrale sono moralmente e ma~ terialmente responsabili verso le Sezioni federa te. ART. 53. - Il presente Statuto non può essere modifiicato se non . 1ier rl.,ehberazione di Congresso o di refe~ - rendum 'fra i soci. ART. 54. - -La Federiaz'ione non potrà. sciogliersi iche p,er ,caso di forza maggiore o per a$soluta n1ancanza di Sezioni. ÀRT. 55. - In caso di scioglin1ento di una ~ezione o Unione la>cassa, i libri e tutto auanto il màteriale ie•sistente, dovranno essere spediti aHa s-ede del Com'ita_to çentrale. Questo ha l'obbligo della ,cnstodi_a· e fruirà d,egli interessi ·. delle· somn1e riicevute in deposito ; rli ,tutto, il C.omitato Centrale farà consegna a quella nuova Sezione che nella stessa loca,li tà sarà sorta cogli stessi scopi di· quella pr,ecedentemente sciolta e ,allorquando i nuovi soci possano garantirne il retto funzionamento . ART. 56: - Ogni S-ezione o Unione dovrà essere munita del presente Statuto. ART. 57. - Il Pri1no !\,faggio ò ri,conoscinto dalla Ferirrazione con1e fer,ta ufficiale dei lavoratori. - ~iblioteca Gino Bi~co ì ,. i ' . ' ..
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