Almanacco socialista italiano - 1918

805 ~ lavoro, sui salari in vigore ,e sui miglioram-enti che intendessero domandare. . ART. 32. - Il Comitat0 Centrale ha il dir'itto di accordare o di rifiutare il 1 consenso chiesto e potrà inv'iare un suo delegato sul luogo per ·es~minare le ciricostanze ed assicurarsi dell'opportunità di un'agitazione. Nel caso di accordato consenso potrà pure inviare un sùo rappresentante per · aiutare la Comrµissione direttiva della iagitazione, e impar- _tire .in seguito _le occorrenti istruzioni per la buona riuscita. · Le, Sezioni che' inizieranno uno sciopero senza l'approvazione del Comitato Centrale, perderanno il diritto ad ogni nssistenza. ART. 33. - Il consentimento o meno da parte del Comitato Centralè per una agitaz'ione dipenderà sempr,e dall'opportunità, dalle condizioni di lavoro, dalla forza dell'organizzazione e dai mezzi disponibili. . ART. 34. - Nel ,caso che venissero annunciate contemp_or.ane1am-entediverse agitazioni, il Comitato Centrale ha il dovere di prender prima in considerazione quelle dove la probabilità ·di suc,cesso sia maggiore e le condizioni di lavoro·. e di salario peggiori. ART. 35. - Ottenuta l'autorizzazione, qùalora le pratiche 1 conciliatrici riuscissèro infruttuose, si convocheranno tutti i soci della Se'Zione o deUa Unione ih ..adunanza generale, nella quale 'il rappresentante del Comitato C-entrale, dopo e·stesa relazione e dis1cussione .da parte dei soci, farà procedere alla· votazione per scrutinio segreto per l'astensione dal lavoro. Se ·dallo scrutinio risulterà la dichiarazione di sciopero,. il Comitato Cent'rale non potrà mai negare l'appoggio morale e_mater·iale consentito daHe. condizioni dell'organizzazione. ART. 36. - Nel caso che il Comitato Centrale non soddisfacesse la Sezione richiedente, questa potrà ricorrer,e, :a mezzo di ref erenclum indetto dal Com,itato Centrale, al giudizio delle Sezioni. · . · ART. 37. - L,e sovvenzion'i in caso di sciopero verranno .,. fissate dal Comi·~ato Centrale e si regoleranno a seconda dell'importanza del movimento e dei fondi disponibili ; il su,ssidio avrà principio dopo il quindi,eesimo gtorno dall,a cessazione del lavoro. ART. 38. - Terminato lo sciopero la Sezjone o Unione dovrà comunque mandare al Comitato Centrale il rendi- ,conto delle soese incontrate e dei sussidi avuti ; dovrà altresì restitui1~e alla_ ·Cassa centrale l'eventuale avanzo dei sussidi elargiti dalla Federazione e dalle altre organiz- . . BibliotecaGino Bianco \ ' f À

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