( -··..,;;·--· -· ··--·-··· -----------·---- ,, .}I, 304 u) di inviare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il rendiconto finanziario e la statistica delle quote incassate durante ranno in appos·iti moduli forniti dal Comitato Centrale e da pubbli,carsi nell'organo f,ederale ; in base a tali rendiconti il Comitato Centrale si riserva di richiamare le quote versate in m1eno. ART. 26. - Per godere dei diritti ieoncess'i dallo Statuto federale, le Sezioni ed Unioni dovranno essere da almeno un anno inscritte nella Federazione. Le Sezioni ed Unioni 1che senza giustificato motivo si trovassero 'in arretrato colla cassa federale di oltre tre n1esi, saranno ,considerate come morose. Siarà cura del Comitato Centrale di fare le dovute sollecitazioni, dopo delle quali le Sezioni od Unioni ritardatarie verranno invitate ad adempiere ai proprì obblighi ; non rispondendo esse entro 15 giorni; saranno dichiarate scadute da ogni diritto, salvo_ i, casi di ottenuta diliazione. Le Sezioni e le Unioni ,che volontariamente si staccassero dalla Federazione non potranno ac,campare alcun diritto per la r,estituzione delle· quote vers~te per quals'i,asi titolo. · · ART. 27. - Alle Sez1oni ed Unioni è. fatto obbligo di aderire alle risp-ettive Camere di Lavoro iscritte alla Con- , federazione Generale del Lavoro. ART. 28. - I Comitati delle Sez'ioni e delle Unioni hanno il dovere di ,chiedere al Comitato Centrale schiarimenti, indic,azioni e condizioni di salari e orari di quella località dove qualcuno dei soci intendesse di em,igrare. ART. 29. - L.e Sezioni e le Unìoni potranno deliberare l'e·spulsione e la pubblicazione sul giornale ufficiale della Federazione di quei soci che si rendessero colpevoli di atti ,contrari al progra1nma federale. Questi soci avranno però diritto di appe1l,arsi al Comitato Centrale. ART. 30. - Nel ieaso che so.ci della Federazione si rendessero colpevoli di riprovevole ,condotta e ,clie lé S-ezioni ove essi sono inscritti non prendessero i provvedimenti opportuni, il Comitato Centrale sarà in diritto dt richiamarle al dovere e di èspellere direttamente quei soci, ed anche - nel caso - le Sezioni se con essi avessero a ren- . dersi solidali. . CAPO ,rr. Delle agitaziont. ART. 31. - Quando sorgono agit,azioni di qualunque specie i Comitati locali sono in obbligo di informare il Comitato Centrale onde averne l'assenso prima di aprire trattntive o di jnviare proposte ai principali, aggiungen<lo n rletta domanrla nn rapporto dettagl~ato. sn1la situazione del BibliotecaGino Bianco
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