,; -·-·· -···· -----···-··· ··-···- ·------------ ----···--·- ---···- / 303 $ , - Tre dei membri effettivi e due di quelli · supplenti devono risiedere ·nèlla località dove ha ·sede il Comitato Centrale. · Potranno far parte della Con1missi'one ·di Controllo anche gli in1:p,iegati delle Unioni e· delle Sezioni. ART. 20. - Alla Comrri'issione di Controllo spetta: a) la revisione mensi]e della 1contàbilità federal,e fatt,a dai tre membri residenti nella sede ,del Comitato; b) la revisione annuale compiuta da tutti i membri ; . e) r,edigere la relazione finanziar'ia iannuale di ·controllo a· corredo del bilancio, da pubblicarsi nel giornale · " ·1 ufficiale. . Le Unioni e le Sezioni saranno avvisate dell'ep0,ca nella quale la Commi$sione di Controllo procederà ialla revi·sione annuale; a questa adunanza ess'i' potranno inviare,· a pro~ pri,e spese, un delegato ,con voto 1 consultivo. ·cAPO V. Delle Unioni e delle Sezioni. ART .. 21. - Le Sezioni non saranno considerate tali se non avranno r,aggiunto il numero di 25 soci. Potranno però ,costituirsi Gruppi misti ·e qualora essi non raggiungessero il num,ero di 25 dovranno aggregarsi alle Sezioni più vicine. · · · . Nel caso ,che la· distanza fosse tale da non poter presenziare alle adunanz.e della Sez~one, il Gruppo, benchè minore di 25.·soci, potrà funzionare autonomo, ·inviando .direttame.nte la sua adesione al Com'itato Centrale. .• · A.RT. , 22. - Gòl ,consenso del· Comitato Centrale. p,o- · tranno costituirsi delle Unioni regionali di categoria, purchè il numero dei soci paganti alla Federazione l'intera quota di ,cent. 30 mensili non sia inferiore ai 3000 soci. In tal ,caso lo. ,cassa f.ederale rim.borserà alle Unioni cent. 10 mensili per ogni socio, come contributo :al loro funzionamento . . ART. 23. - Alle Sezioni ed Unioni, s.alvo -quanto è imposto dallo Statuto federale e salve le decisioni cle'i Congressi e dei referenda, è ,c0n.sentito. di svolgere·.un~azione autonon1a per quanto riguarda altri scopi particolari n.on ,com1presi nel presente Statuto. . ART. 24: - Ciascuna Sezione .o Unione si regge a mezzo di un ,regolamento propr'io ; ·però dovrà nùif ormarsi al presente Statuto e assoggettarsi ·.ai deliberati del Comitato Central,e, dei re/erenda federali e dei deliberati dei Congressi. ART. 25. -' Le Sezioni e· le Unioni sono tenute: a) di inv'iare m,ensilm-ertte l'an1montare delle qliote federali al Comitato .Centrale ; BibHotecaGino·Bi9_nco ,. , J
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