.. ~ 30.2 Federazione nel decorso anno e pubblicato nell'organo ufficiale ; 1)1 formulare !.'ordine del giorno definitivo da presentarsi al 1 Congresso ed inviarlo alle Sezioni un mese prima della riunione per gli studi necessari. ART. 13. - Il Cornitato Centrale dovrà esser.e rappresentato nei Congressi da almeno uno de' suoi membri. ART. 14. - Il Con1ilato Centrale ha diritto di presentazione a tutt,e le sedute dei Consigli delle Sezioni e delle Unioni e alle assen1blee dei soci, e di procedere a verifiche amministrative. . ART. 15. - Il Comitato Centrale nornina nel suo seno un ,cassier,e, il quale ha la responsabilità dei fondi della Federazione. Esso non potrà .tenere disponibile che quanto o,ccorre· per le sp.ese eventuali·; le sornm,e ,e,c,cedenti· dovrà depositarle in un Istituto di credito pre.cedentemente stabilito. P,er prelevare detti fondi sono necessarie, oltre a quella del cassier,e, anche le firme di· due rnembri del Comitato. . ART. 16. - Le sedute del 1Comitato Centrale saranno presiedute da nn ,consiglier,e, per turno settimanale. Il consigliere di turno provvede·rà al disbrigo degli affiari d'urgenza, convocando straordinariamente il Comitato quando I o credesse necessario. ART. 17.. - Il segretario, il propagandista e gli altri jrnpi,egati della Federazione sarianno nominati dal Comjtat o Centrale, possibiln1ente per -concorso, d_anclo la preferenza, .a parità cl.i rnerit<D, a qnei ,concorrenti che siano soci della Federazione. · . Il segretario, il' propagandista e gli altri i1npi,eg1 ati di ,ooncetto, saranno confermati da un Congresso all'altro. Al segretario spetta la direzione di tutti i servizì, cornpreso quello del giornale, dei qtfali ha la responsabilità di fronte ,al Comitato Gentra1e. . . ART. 18. -· In caso di licenziamento, non provocato da ragioni di rnoralità o disonestà, e in caso cli rnorte, sarà co11cess~1.agli iin,piegati - dopo il primo trienni o -cil s,erv izio - nn'indennità 11gnc1le ad un n1es.e _di .~'tipendio f)er ogni anno 1con1piuto di servizio presso la F,ederazione. ·u gnale trattarnento sarà fatto in -caso di dimissioni volontarie, se precednte da un preavviso di tre mesi. _In 1 caso -di dissidio fra i}. Comitato ·C,entrale e gli impiegati deciderà la Conf,eder.azione G·enerale del• Lavoro, CAPO IV. Delta Commissione di Controllo. ART. 19. - La· Commissione di Controllo, nominata dal Congresso, è compost,n. <li ,cinqnc membri effettivi e di qnat- • tro supplenti. BibiioteèaGinoBianco . -... {
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==