Almanacco socialista italiano - 1918

~ 292 gnale Jalla minaccia di una «serrata>), la comunicazione dovrà esser.e. fatta per mezzo del telegrafo. Lo stesso dovrà pure avvenire ogni volta che gl'imprenditori manifestasser~ l'intenzione di peggiorare in qualsiasi modo le cond.izion1 di salario e di lavoro. ART. 8. - Il Comitato Centrale ha il diritto d'informarsi, direttamente sul luogo, delle condizioni locali, oppure d'in-:. caricare il Comitato provinciale ad assumere tutte quelle i.nformaz.ioni iehe crederà opportune. Consenso per lo sciopero. ART. 9. Per gli scioperi di qualsiasi specie (scioperi di miglioramento o di difesa) è necessario il consenso del Comitato Centrale, come prescrive l'articolo 3, senza il quale è escluso il -pagamento di qualsiasi sussidio. Fanno ec,cezione quegli s.cioperi parziali (boi•cotti di singole costruzioni) che debbono essere sostenuti coi m·ezzi locali. ART. 10. - Previe le norme stabili te dagli articoli precedenti, le proposte di scioperi di miglioramento devono essere presentate almeno ..,tre settimane prima -del giorno in cui questi dovranno scoppiare. Per gli scioperi di difesa, la comuni 1cazione al Comitato Centrale, prescritta dall'art. 6, vale ,come proposta. ART. 11. - Nel periodo dal novembre a tutto marzo non ·si debbono, di r,egola, iniziare degli scioperi di conquista. ART. 12. - La decisione del Comitato Centrale riguardo ad una proposLa di s.ciopero dev'essere 1comunicata in iscritto aUa Sezione locale interessata. Decisione definitiva. ART. 13. - Una decisione definitiva riguardo ad uno sciop-e~o, non può venir presa prima che il Comitato Centrale abbia dato il suo consenso. ART. 14. - A seconda delle condizioni locali questa decisione può venir presa in una assemblea di soci. L'assemblea però, perchè la decisione sia valida, deve-, in ogni caso, essere composta dalla stragrande n1aggioranza degli interessati. Prim.a della votazione dev'essere. richiamata l'attenzione dei presenti sulle disposizioni del reg9lamento per gli scioperi, e speci,almente su quelle- concernenti la p,artenz.a, il sussidio di sciopero e la contribuzione di coloro che restano al lavoro. La votazione dev'essere effettuata a scrutinio segreto, e lo sciopero può essere ·iniziato soltanto se almeno tre quarti dei votanti lo consentono. Bibliotepa Gino Bianco

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