Almanacco socialista italiano - 1918

~ 286 ART. 41. - Qualora fra il Cornitato Centrale ed il Consiglio _Federale sorgess.ero dc.Ile divergonz,c sopra questioni concernenti l'amministrazione, o per reclami sezionali inerenti a tattica nelle agitazioni e sciop-eri, e non fosse possibile di appianarle per iscritto, le due parti dovranno ,convoèare una seduta ,comune, che sarà presieduta da un membro della Confederazione del Lavoro. La maggioranza deciderà inappellabiln1ente. . ART. 42.. - Il Consiglio Federale si riunirà, ordinari.a~ mente; dne volte all'anno, e, precisamente nei mesi di ·gennaio e luglio. . Esso s·arà in facoltà di rinviare· alle sedute ordinarie o di definire, in .seduta di Comitato ese,cutivo, dopo aver sentito il parere dei sei mernbri fuori sede, tutte le questioni meno· ,complicate e clie non rivestono carattere d'urgenza e di gravità e,ccezionale. _ ART. 43. - Uno dei 1nembri del Consiglio Fede-raie, designato dagli altri, dovrà prender parte al Congresso per render conto dell'operato sud. · Il Consiglio Federale resta in -carica da Congresso a Congr-esso. Nel caso si rendessero ne,cess:arie ·delle elezioni suppletorie, queste verranno fatte dalla rispettiva Sezione. Tutte le spese inerenti al suo funìiona1nento saranno a carico della Cassa federale. Quote federali. ART. 44. - La quota federale è settimanale e il paga- · mento ne è fatto per sole quaranta settimane all'anno. L'entità della .quota s~ttimanale è la seguente: a) Cent. 25 per gli op·erai che per,cepis,cono un salari.n d.a L. 0,51 "in più all'ora ; . b) Cent. 20 per gli operai che percepiscono un salario da L. 0,35 a L. 0,50 all'ora (esclusi i manovali) ; e) Cent. 15 per gli op-erai che per,cepiscono un salario da L. 10,20 a L.. 0,34 all'ora (es-elusi i garzoni) ; d) Cent. 10 per gli ~ltri ,che percepiscono un saliario inferiore a L. 0,20 ali 'ora. · Le Cooperative di lavoro, le quali hanno reso inutile il ramo della resistenza, dovranno pagare, una quqta mensile di -centesimi 10 per ogni. socio, senza però avere diritto ,alcuno al sussidio di resistenza. ART. 45. - Sarà in .facoltà del Comitato Centrale l'au- · , mentare temporaneamente ~ c_ontributi mensili di tutti i federati nei cas~ di grandi scioperi nei ,centri maggiori. I Avvisi di partenza e d'arrivo. ART. 46 .- I membri che partono dal territ_orio di ,compctenzn di una data Sezione debbono avvertire prima il BibliotecaGino Bianco ·

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==