J • J,1280 ART. 4. - Possono far parte della Federazione tutte le Organizzazioni composte <li operai muratori, marmisti, scalpellini, fornaciai in laterizi, fumisti, lavoranti in calce, cemento e gesso, pavimentatori, de,cor.atori, pittori, indoratori, verniciatori, stuccatori, pontatori, sabbionai, copritetti, cavatori, minatori, selciatori, lavoranti in asfalto e lava, badilanti, manovali, garzoni e di tutte quelle categorie affini .all'edilizia ·che non hanno Organizzazioni nazionali proprie, purchè si uniformino al vigente- Statuto. ART.5. - Non si a,ocettano adesioni individuali o par- .ziali ; ma solamente quelle collettive che rapp'resentano tutti i soci ascritti ad una Organizzazione di ,categoria affine. · Delle Sezioni. ART. 6. - Le Sezioni non saranno considerate tali se non avranno :i;aggiunto il numero <li 20 soci. Potranno però éostituirsi Gruppi misti di operai affini alle categorie di cui all'articolo 4, e, non raggiungendo essi il numero di 20, ·sarà loro dovere l'aggregarsi alle Sezioni più vi,cine. N,el caso in ,cui la distanza fosse tale od incomoda da non permettere ai soci di presenziare alle adunapze, ogni Gruppo, benchè minore di 20 soci, potrà funzionare autonomo, inviando direttamente la sua adesiòne al Comitato Centrale. ART. 7. - Ogni Sezion~ si regge a mezzo di un regolamento proprio ; però dovrà uniformarsi al presente Statuto ed assoggettarsi ai deliberati del Comitato Centrale, del Congresso, e dei re/ erendum sezionali. ART. 8. - I Comitati direttivi ç.elle · Sezioni dovr.anno, in base all'art. 44, versare ogni mese, al Comitato Centrale 1 l'importo totale delle marchette, che avranno distribuite ai loro singoli soci. ART. 9. - All'atto della richiesta da parte del Comitato Centriale, le Sezioni che tengono fondi disponibili dovranno spedire il loro dare settim.~nalmente anticipato, b.asandosi sulla media delle quote fe·derali pagate, alla Federazione negli ultimi tre mesi, valendosi poi del credito verso i • • • I proprn soci. Qualora, per serie contingenze, al · Comitato Centrale, necessitasse incontrare dei prestiti e all'uopo si rivolgesse a Sezioni- in discrete condizioni finanziarie, i Consigli direttivi delle stesse avranno facoltà di prelevare dal fondo sociale l'importo ri,chiesto, rendendolo noto ai soci nella prima assemblea, o previa autorizzazione della stessa quando lo Statuto interno non permettesse il prelevamento alla Dire-z.ione. ART. 10. - Le Sezioni che venissero meno al loro dovere verso la Cassa federale, verranno,. dopo le solle,citazioni · Bibliot~~a Gino Bianco ..
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