273 ~ Dei Congressi. ART. 32. - Ogni ,cinque anni il segretario responsabile, d1ac,cordo colla Commissione di Controllo, chiamerà a Congresso nazionale i lavoratori del mare. ART. 33. - Le norme che regoleranno i Congressi saranno stabilite dal segretario responsabile d'accordo colla Comn1issione di Controllo. Nella votazione ogni Ente federato nazionale od autonomo ha un solo rappresentante, il qu~le disporrà d'un numer'O di voti corrispondente e proporzionale alle somme Y•ersate da questo Ente alla Federazione durante il quinquennio che passa fra un Congresso e l'altro. Più Enti federati potranno avere al Congresso un solo rappresentante, che disporrà della somma dei loro voti. ART. 34. - L.e spese di viiaggio e ·di diaria, che, i congressisti dovranno sostenere per intervenire ai Congressi nazionali, saranno sostenute dai rispettivi Enti federati ,che rappresentano. - Del Segretariato de11a Federazione. ART. 35. - Il segretariato della Federazione è alle dipendenze dirette ed esclusive del segretario responsabile e si ,compone: 1 a) del segretariato ,centrale ; b) del segretariato sezionale. ART. 3,6. - Il segretariato centrale siede presso la sede centrale della Federazione e si compone: a) dei segretari delle Associazioni e delle Leghe nazionali federate ; , b) del segretario tecniico ; e) del segretario politico-legale ; . d) del segretario capo-amministratore ; e) del segretario controllore ; f) dei segretari .a1nministratori ; g) dei segretari esatt.ori per conto delle Associazioni o Leghe nazionali federate ; h) del segretario custode. ART. 37. - Il segretariato sezionale si ,con1pone dei segretari delle Sezioni della Federazione. Del dovere dei segretari. ART. 38. - Il segretario responsabile curerà, a mezzo d'un regolamento interno, di ben disciplinare !e mansioni d'ogni componente il segretariato ce~trale e s~z1onale della f edera~ione 1 Biblioteca Gino Biç1nco
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