Almanacco socialista italiano - 1918

_,.....__,...,... .. .,...---,,.,....-..- ..·•---...--_...,.,.,-----·· ....,.. ..-,.---.--.-·•·---·-·1•-..--..-- .. -···-·---·-·---·····•·0:- ~ ·- • 271 ~ b) della Federazione-; e) del giornale 'Il Lavoratore del mare. i\RT. 19. - La Commissione di Controllo deve verificare armeJ?.O·ogni sei mesi il deposito; la distribuzione e l'archiviatura dei bollettari. - ART. 20. - La Commissione di Controllo, esaminate le entrate e le us,cite di tutto ~iò ,che si riferisc•e all'organizz1azione marinara, firma, sui registri di contabilità, i conti Yerificati e redige apposito verbale del controllo eseguito. In ogni verbale essa dç>vrà indicare il totale dei fondi sociali e come e dove sono depositati. ART. 21. - La Commissione di Controllo, ris,contrando delle irregolarità amn1inistrative, è tenuta a riferirle al segretario responsabile. Non ottenendo da questi sufficiente garanzia o giustificazione, potrà obbligarlo a convocare la assemblea federale. Se egli ·si rifiutasse, la Commissione dovrà convocarla di sua inizi,ativa. In questo caso, affinchè le deliberazioni ,che vi si pr~nderanno siano valide, dovrà partecipare all'assemblea il segretario responsabile, a meno ,che non si renda assente senza giµstificato motivo. AnT. 22. - Lia Commissione di ControUo vista o permette qualunque atto federale ai sensi del terzo capoverso dell'articolo 14. Sostituisce il segretario responsabile ai sensi dell 'ultin10 ,capov,erso delFart. 14. Inizia e dirige il referencliun nei riguardi d'un possibile licenziamento e di una possibile nomina del segretario re-: sponsabile ai s.ensi degli art. 14 e 15. Sorv,eglia la diligente custodia dei libretti de_gli Istituti di credito pre·sso i quali sono depositati i fondi dell'organizzazione marinara ai sensi dell'art. 39. . Convoca d'accordo o in disaccordo 1col segretario responsabile l'assen1blea federale ai sensi dell'art. . 21 .e del numero 4° della lettera b) dell'art. 27. Stabilis-ce d'ac,cordo ieot' segretario responsabile le nor- ,me regolanti i Congressi ai se_nsi degli ~rt. 32 _e 33. · ART. 23. ·- I membri della Commissione di. Controllo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Ciascuno di essi- ri,c,eve dalla Federazione, a titolo d'indennizzo spese personali, una gratificazione annua che la assemblea federale stabilirà volta per volta. ART. 24. - Nel cas9 iehe · qualcuno dei memb.ri della Commissione di Controllo, p,er una. ragione qualsi?si, venga a mancare, il segretario responsapile _procederà ,a-llq.sostituzione neJla forma indicata dall'art. 17. Delt'Assemblea· federale. ART. 25. - L:assemblea federale si convoca solo nella seçle ,centrale· deUa Federazione;' regola e controfla •l'oper,a, 8ibHo..eca Gino Bi~nco ....

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==