.. ,1 J hanno aggr-egate Leghe ,contadini,. debbono pagare tante quote quanti sono i soci inscritti e paganti. ART. 5. - Le organizzazioni Jederate debbono mantenersi in ,continui rapporti col Segretariato della Federazione, comunicare le tariffe, le agitazioni, i Convegni, i Congressi, •le deliberazioni più importanti che interessano il movimento dell.e organizzazioni. . AR~. 6. - Le L.eghe. federate dovranno essere disciplinate ialle_deliberazioni dei Congressi, del .consiglio generale e del Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale. ART. 7. - È fatto obbligo ai lavoratori orgànizzati: à) di non impegnarsi in contratti per prestazione d'o"'. pera fuori del Comune o della provincia a cui ,appartengono, se non per mezzo della propria Lega ; b) di non recarsi a lavorare nei paesi ove sia sciopero· o boicottaggio; è fatto obbligo alla Lega la più stretta sorveglianza perchè questo divieto venga osservato ; cf volendosi re,care, in tempt normali a lavorare fuori . del territorio, di darne avviso alla Lega del luogo e di sottomettersi scrupolosamente alle sue tariffe e patti di lavoro ; d) di non farsi concorrenza nell'assunzione di fondi a mezzadria, nei patti di affittanza ,e nei contratti di lavoro. ART. 8. - Le Leghe che verranno meno alla disciplina federale ed alla solidarietà nei movimenti e nelle lotte per il lavoro, e che per,ciò saranno espulse dalle Federazioni e d,alle Camera del Lavoro, saranno espulse dalla Federazione, salvo l'appeUo al Consiglio g,enerale ed al Congresso Nazionale. , Organi direttivi. ART. 9. Sono organi della Federazione: a) il Congresso ; b) il Consiglio generale nazionale ; e) il1 Comitato Esecutivo; d) il Segretariato ; _ e) il Referendum. r ART. 10. -· Il Congresso si ,co1npone delle rappresentanz~ di tutte le Associazioni iaderenti, e si riunisce ogni due anni in via ordinaria e straordinariamente quando sia ne,cessario. Al Congresso ciascuna associazione adereqte ha diritto ad un rappres,entante, con diritto di voto, fino ia 200 soci, a due fino a 500, a tre fino a 1000, a 4 oltre i 1000. I rapp·resentanti con diritto di voto dovranno ·essere !av?ra~ori della terra e regolarmente inscritti nelle assoc1.az1on1. Le votazioni in questioni importanti sia.ranno fatte· per appello nominale e per numero di so~i inscritti nelle as- . . . . soc1az1on1. BibliotecaGino,Bi?nco
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