Almanacco italiano : piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1919

- 425 - '' G. - l'er lillllitlaru i da nui lo Slato costituirà delle commissioni circon!lnriali, 1>resieclute cla nn mngistrato, le quali determinorunno i cliritti delle parti su domanda dello medesime. Lo stesse decideranno anche Rugli esoneri totali o 11arziali dal reimpiego dtil· l' in,lennizzo contemplati nell'art. 3. - Per decidere sui roclnmi sarà costituita una Commissione centrale dei danni. - Delle Commissioni circondariali e centrali faranno parte anche 1·appresontanti dogli interessati. "7. - La Commissione circondariale controllerà, il reimpiego in base a preventivi e 11urni rngolatori da essa approvati, nonchè ai regolamenti edilizi, e predisporrà pagamenti rateali in corrispondenza dolio stato di avanzamento dei liwori. '' 8. - In ogni comune danneggiato saranno istituite commissioni locali, presiedute dal sin - daco, col còmpito di assistere le commissioni circonrl:triali noli' accertamento dei danni, nella formazione dei preventivi, nel controllo dei reimpieghi, e cli venire in aiuto ai danneggiati in ogni evenienza relativa all'opera di restaurazione. " 9. - Lo Stato, a mezzo delle casse di risparmio e di altri istituti di credito, organizzerà, un servizio di anticipazioni da farsi agli interessati, con garanzia sugl' indennizzi dovuti dallo Stato o con altre cautele, per le opere di ripristino o di riparazione. " 10. - Opportuni provvedimenti tutelerauno i diritti dei creditori in confronto delle cose e dello per!!one aventi diritto all' inclennizzo, o ciò senza pregiudizio del reimpiego stabilito dalla legge. " 11. - Lo Stato provvederà, a realizzare gli eventuali diritti dei danneggiati in confronto lloi Governi nemici, a sensi delle rispettive leggi e dello convenzioni internazionali, e computerà il ricavato a rimborso di quanto a,•esse già pagato per lo stesso oggetto, corrisponclenclo ai danneggiati l'eventuale ecccclenz11,". L'Alto Commi11sariato pei profughi di guerra ha in quella vece elaborato un voro e proprio schomà di dit:1eguoLli legge sul risarcimeuto dei danni cli guerra, il quale contempla non solo i danni alle cose rua bensì anche quelli alle persone, ed entra in particolari di diritto e cli procedura tali da dare all'istituto uua completa fisionomia di organismo giuridico. Come 1:1iè visto, lo :,studiocli :,siffattaquestione è stato nffidato alla Commit1sione re11,le clol clopogùerra; ma ancl10 il Parlamento dovrà presto os8eme investito. La Francia, a tale riguardo, !li è mossa ben primn cli uoi; o fin clall' autunno 1910 la Camera cloi dc1rn· tali francese app1·0, ava all'unanimità un com11leto difiegno <li leggo sulla riparazione cloi danni di guena. La smobilitazione del materiale. Un tema che si accosta molto a 4110!10 della smobilitazione riguarda la utilizzazione cli tutto il materiale fin qui applicato alla guerra. Che ne sarà, a conflitto ultimato, dei quadrupedi, dei carri, delle automobili, degli noroplani, delle immense scorte di viveri, cli biancheria, di vestiario, di oggetti di corredo, di materie prime pronte ad essere trasformate delle quali dispone oggi l' .Amministrazione della guerrai Si dovrà tutto ciò conservare in qualche modo per la eventualità di una guerra successiva, oppure sarà opportuno intanto rivenderne una gran parte? Ed in quanta cù in quale parte i congegni applicati ai se1·- vizi bellici potranno essere destinati acl opere di pace? Sarà il caso, per esempio, di utilizzare gli aeroplani non piti volanti soprn lo linee nemiche, nella organizzazione di tutt~ un nuovo sistema di comunicazioni e cli trasporti civili i Ecco alcuni interessanti quesiti cla risolvere. Leggi di guerra e leggi di pace. Durante gli anni di guerra tutta la logislazìono civile ecl economica ba su\Jìto eccezionali mutamenti, per adattare la vita cli tutti e cli ciascuno allo straor11inario contingenze sopravvenute. La libertà clel cittadino ha subito in tlltli i campi limiLa;,:ioui pi11 o meno gravi, non esenti cliLsaoritizì. È dit:lìcile apprezzaro fin da oggi per qunuto tempo 1lebbano rimanere in vita, ancora dopo le ostilità, i calmieri, i clivieti di eSJJOrtaziouoe di importazione, i ruouopolii cli Stato, le Irmitazioni dei consumi di ogni genere, e via cliscorrenclo. Ed è pii1 difficile gindicare se quel che è stato giustificato come una eccezione di tempi anorruali clebblt in parte sopravvivere in un periodo ulteriore. Ma, da un punto di vista generale, la questione della durata clellalegislazione di guena deve pure essere affrontata e risolta, e secondo l' O).Jinionedi chi scrive con l'obiettivo cli lasciare al più J)resto, con le garanzie tli una bene intesa disciplina nazionale, libero corso alle energie produttivo dei privati, csRondo quC'sto l'unico sistema che possa d1w- ,·ero claro incremento alla l'icchezz1t e al beuossere <lolla Nazione e tloi cittadini tutti. Lino :-.r~mc11E'l'n. CREDITOITALIANO 31blloteta G r,v u w, ,\.i Qualsiasi operazione di banca '

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