- 42-1 - tonnellnt1•, ani llue milioni e mezzo 11i tonnellate che so nn commmnno annnalrnente sulla intern rete nnzionnlo. Ricostituzione della ricchezza delle terre danneggiate dalla guerra. Una questione ohe as1rnmer:\ nell' immediato dopoguerra una altissima importauza sarà quolla della ricostitnzione della ricchezza e del risarcimento dei danni di guerra nei territori occupati dal nemico ed in quegli altri territori italiani che noi abbiamo occupato ocl occupel'emo, ritoglielllloli al nemico. In linea di diritto è fuor di clubbio che i danni sopportati Ila una parte degli italiani per la, s:ilvezza della patria debbano essere ripartiti su tutti gli itltri, clebllano cioè essere assunti a carico dello Stato. Dal punto cli vista economico e pratico riesce ovvio pensare che quei territori che subirono distrniioni o devastazioni in causa della guerra gueneggiata non potrebbero giammai risollevarsi spontaneamente, se non intervenisse l'aiuto clE)llacollettività. Infatti gli itbitanti cli quei territori sono andati quasi tutti profughi e raminghi per l'Italia, o sono !!tati internati dall'Austria, riducendosi a povertà e clisperdendo così energìa di restaurazione spontanea. Il principio della riparazione dei danni di guerra è stato clel resto pienamente riconosciuto dal Presidente del Consiglio on. Orlando, quando ha detto al Senato, nella secluta clel 31 tlicembre 1917: " Circa la questione dei clanni sopportati clalle terro che soffrono l'invasione e che sono state, sono e saranuo esposte immediatamente ai danui clolla guerl'a, dichiaro che io reputo l'intervento tlello Stato per la reintegrazione cli queste 11ofl.'et·t1urc.ome un clovere naziouale: dovere fonda.tu sn di elementari ragioni ,li 1mlidariuta di 111,poli, avendo quei nostri t'rnlolli sotl'el'lo J"'l' la cawm comune, ma fontla.tu altn,~ì su ,li un'alta, evidente ragione di ('Onvenienza e cli utilità, intesa questa parola nol suo pià alto significato. In quel significato. cioò, per la coi nozione di utilità si C'oufomlo con la noziouo clel bene e della virtì1: ossia, che quello terre sono cospicua parto del tenitorio 11n1--ionale , curando l:t resurrezioue di esRtl, il paeso cnra pure il Rno p1·oprio in terosso ". La preparazione di studi iutorno a questo torna si è venuta maturando in due schemi elabor11,ti dall' Unione Econoniica Nazionale per le nuove provincie d'Italia e dall'Alto Commissariato per i profughi di giterra. Il progetto dell'Unione Economica Nazio• nale si limita a tracciare alcuui principi fonllamoutali ecl è così formulato: " 1. - Lo Stato risarcisce i clanni materiali e diretti sopportati clagli :tutichi e nuovi cittadini per fatti di guerra. " Sono da inclennizzru:si per intero tutti i danni derivati da operazioni legittime ed illegittime dell'Esercito nazionale e cli quello nemico a proprietà immobiliari e mobiliari, pubbliche e pl'ivato, ed alle navi, e così il ' clotel'ioramento o la per11ita di tali beni iu com;ogueuza di forzato abbandono. " 2. - Le req uisizioui ed espropriazioni, operate per ordine delle RR . .Autorità civili e militari, o quelle 01·diuate antecedentemente clalle Autorità austl'iache, sono pm:imenti da indennizzarsi, semprn che non siano stato indennizzate a suo tempo. " Saranno indennizzati egualmente, in quanto non troveranuo soddisfacimonto a uor· ma di speciali leggi da emanarsi, i danni del'ivati da sequestri, confische, pagamenti inflitti o simili disposizioni delle Autorità nemiche. "3. - L'indennizzo cle,•e corrispondere alla !!omma necessaria por il ripristino delle coso a cui esso si riferisce. - L'indennizzo dato per gl' immobili e por le navi deve impiegarsi uella ripristinazione del loro stato antel'iorn alla. guerra. Per giusLificati motivi d'ordine economico, igienico e morale si potrà coucoclere l'esonero totale o parziale dal reimpiego dell'indennizzo o permettern che queato avvenga sotto altra. forma o in località diversa. " 4. - I proprietari, soli o consorziati, cureranno la ricostituzione dei beni immobili di qualsiasi specie, distrutti o danneggiati. "Nel caso d'incapacità da parte dei me- !lesimi di provvedervi, vi provvederà lo Stato. " 5. - Lo Stato nominerà apposite commissioni, di cui faranno parte anche elementi locali, per procedere ai primi accertamenti dei clauni e per raccogliere fe })l'ove soggette a sparire. ~tttttttttttttttttttttttttttt~tttttttttttttt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ s OMERO REDI IL PIÙ DIVERTENTE LIBRO PER I RA- a " · GAZZI - Grande formato - Con iffustraz. L. 5 :: ~ - Le pistole - R. BEMPORAD & FIGLIO g ~ d'Omero EDITORI $ FIRENZE ~ ti :: occccccccccccccccccccccc,,,,ccc,c,,,cccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1, Bibliotec CRfDITC ITALIANO Qualsiasi operazione di banca
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