- 228 - clato il rnmttcre complrssi \'O ,li rsi-n ri,.;prllo al t'<.lll tcnnlo riRpctliYo cliog11n11n, dello t 1·0 pnrti. I limiti impoi-U dal111,pl'esrntc pnhhlic11,ziono non ci consrntono crrto cli fn.l'O ncn,11pl1c mm breve ci-posiziono di tuttn. questa logislnziono. (1) Rinssmnoremo bre,·cme11te i soli COlloetti foudnmoutnli. Eù nuzitutto: n. qua.li comuni si applica tale legislazione speciale 1 La legge del 12 gennaio 1909 non li indicò, 111::1, clolegò al G9verno ln, potesth cli indionrli. Se non che il Governo omise ivart decreti 1:oali, coi quali app1·ovù snoccssivamonte vn.rt elenchi, in alcuni dei quali tlo,evm10 applioal'si alcuno ùisposizioni, e diverse in altri. Il sistemn. aclottnto in conclusione fn questo. U' è dapprima una categoria indotcrminatn. di comuni clanneggin.ti dal terremoto del 28 ùic. 1908, pei quali il go,-erno è libero cli impiegare i fondi stauziati con determinate leggi. C' è poi nna determinata categol'ia di comuni poi quali sono state dttte la facoltà ùi provvedimenti eccezionali e la delega legislatini., e che forma la tabella ::i,nuessa al testo unico, e sono qùelli ni quali si ::i,pplicano in genere le leggi speci:i.li. Ci sono poi elenchi speciali, nei quali si applicano rispottivamon te disposizioni speciali. Però tanto i comuui compresi ora nella tabella n. ,, quanto quelli compresi nella tabella n. 2, non hanno n.1cnna graclnazione, nel senso che le disposizioni che si npplicano a quelli cli nna tabella si applicano a tutti e rispetti rnmf'nte per gli altri <lell' altra tabella. Per due rispetti solo fu introdotta una graduatoria: cioè por la misura <lolla indeuuità speciale n.gli impieg11ti e per certe agevolazioni tributarie. Questo sistema ha dato luogo a critiche e si è so~tcnnto che occorresse introdurre nn:1 grn.ùuatoria,, perchè non tutti i comuni sono soggetti a terremoti cli eguale intensità sismic:1, e ciò specialmente per quanto riguarda le normo tecniche edilizie. Il concetto in astratto è esatto, ma come venire all'attuazione pratica1 E poi converrebbe lasciare in tal caso forse ali' autorità politica o amministrativa la facoltà di fare nna tale graduatoria nel campo clell' applicazione ùelle norme: e riò non sarebbe prudo11te per la tr11c1rnza ro1 tempo ascernn l'll(' il 1,i~Ol'('. , Il cdterio poi rhc fn adottato nella rompilazione cli tn,Ji elenchi fu quel lo della percentuale, rispetto nel ogni abitn.to, dello rase rri;;e inabitabili pel trrremoto. BastaYa nna percentuale superiore al 20¾ per far comprendere il comune negli elenchi che ora formano la t:1bclla 11. 1. In verità tnle criterio in pratica diede luogo ad inconvenienti, perchè Jn, « cas:1 • non ò unn, unità di misura ben determinata, sia che si consideri come l'abitazione di una famiglia, sia che si consideri il comples!<o dei vani che formano unica abitazione. Snrebbe stato forse più opportuno pren- • dere il • vano • come unità di. misura o adottare come criterio nna determinata percentuale di vani resi inabitamli. L'altro concetto fondamentale di questa legislazione è che i fondi si ritraessero da 1,ma sovraimposta speciale (addizionale) la cui ripartizione fu affidata ad una speciale commissione con sede presso il Ministero del Tesoro. Però più tardi per i bisogni della guerra, essa fn anmcntata e si consolidò in nna somma determinata b parte devoluta per i comuni danneggia.ti dal terremoto. Lo Stato intanto dovette far fronte a molti bisogni implicanti ingenti spese: per ricostrnzione di opere pubbliche, baraccamenti per alloggiare le persone rimaste senza tetto, integrazione -dei bilanci degli enti locali' (provincie, comuni e in parte opere pi.f,). A tutto provvide, bisogna riconoscerlo, e con larghezza lo Stato, sebbene a eerto punto ci. sia stato uno stri11gimento di f'Teni. Per i pia11i regolatori concesse cbe i fonùi vengano ùati dalla Cassa Depositi e Prestiti con mutui al pagamento dei quali lo Stato concorre per metfl. Al fine di promuovere la ricostruzione dei fabbricati, seguendo il principio aclottato colla legge del 1887 sulla Liguria, e che del resto aveva precedenti anche n1:1lla' 11tica Roma, fu stabilito di concedere mutui cli favore ai proprietari danneggiati, al pagamento dei quali concorre lo Stato sia per il capitale, sia per gl' interessi. All'uopo per la Calabria si affidò tale serviz,io a<l una sezione dello istituto di credito Vittorio Ero. III fondato in forza della (I) Per nua traUazione più ampia e com- legge speciale per la Calabl'ia del 25 ginpleta veci. la mia pubblicazione. « Le leggi ape- gno 1906, n. 255, mentre poi si costitul eia.li italiane iu cousegneuza di terremoti. - · b · il l h Esposizione e commento _ Milano, Soc. Ril. r,1• un consorz10 ancar10, qua e a per l>rarla, 1916•· garan~ia dei mutui il diritto ad una, 8,....,,,.....,1.v CRHITO ITALIANO • Qualsiasi operazione di .banca
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==