- 232 - I B) - Principali disposizioni emanate con, Leggi, Decrèti, Regolamenti, Circ'olari, ecc., in dipendenza dello stato. di guerra, dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916. Adriatico (ved. Naviga2-io11e; Pesca). · Agricoltura: 30 maggio 1916, D. L. n. 0 645. - Pl'ovvedime:qti straordinari per il lavoro agricolo. Agrumi: 2G ag,osto 1915, D. L. n.0 1388. - Disposizioni a favore del commercio degli agrumi e loro derivati. Amministraziondi ello Stato: 18 novemb. 1915. D.-L~gge L. n. 0 1625. - Economie nelle spese deHe varie amministrazioni dello Stato. - Ved. anche: ronro,.si. Assicurazioni (ved . • lfm·ina mercanti'.le). Assistenzaciv'ile: 25 luglio 19t5, D. L. n. 0 1142. - Riconosci.mento ai Comitati ed Associa.ziQ.,ni per l'assistenza civile durante la gue1·ra della c:1pacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggin ngimento d<al loro fine e stare in giudizio per le azioni che ne Cl>nseguouo. Austria (,ed. Impol'tazio,;i e P1·opr-ietà -indust1·iale). Avventizi: 9 aprile 1916, D. L. n. 0 400. - Am• missione di avventizi in l110go di funzionari ed j\genti chiamati alle armi. Avvisial pubblico (ved. T.. s~e di bullo). Bidelli (ved. Ist1·u~ione 1nedia.). . Buoni del Tesoro: 18 ottobre 1915, D. L. n. 0 1498. - Emiisione dei Buoni del Tesoro in pagamento di somrpe dovute per acquisti o provviste occo,-renti al:e Amministrazioni della Guerra e della Ma- ·rina. 5 maggio 1916, D. L. n. 0 505. -'- Emissione di Buoni del Tesoro triennali e qninquen1 . I na 1.i Calmiere·: 27 aprile 1916, D. L. n. 0 472. - Prezzi massimi di vendita al pubblico per le merci di comune e largo consumo. Cambiali: 12· giugno 1916, D. -L. n. 0 736 - L'esercizio 'delle azioni camb:arie contro i debitori domiciliati nei Comuui sgom- . brati per 01·dine dell'autorità militare, è sospeso fino a nuova disposizione. Cassepostali: 21 ottobre 1915, D. L. n. 0 1507. - Provvedimenti a favore delle famiglie dei correntisti delle Casse di risparmio "postali morti it~ guerra. Centesimodi guerra: 17 febbraio 1916, D. L. n.0 242. -Applicazione del contributo del centesimo di guerra di .cui al D. R. 21 novembre 1915; n.0 1643. - Ved. anche Provredi,nenti finanzia1·-i. · Cereali (ved. Gra, o, ecc.). Cinematografi (ved. Provrediment·i finanziar-i). Cittadinanza: 25 luglio ln5, D. L. n. 0 llH. - Ammissiene dell'acquisto della cittadi• nanza italiana durante la guerra. Cloroformio: 8 agosto 1915, D. L. n.o 1269. - Fino al termine della guerra, all' industria· della fabbricazione del cloroformio vengono concesse le agevolezze consentite all'alcool adulterato. Colombiviaggiatori: 1° luglio 1915, D. L. n. 0 1051. - Divieto dei viaggi e sospensione Biblioteca Gino Bianco degli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a pri rati, · fino al tetmine dello stato di guerra. Commissionedelle prede: 1° agosto 1915, D. L. n.0 1234-. - Nuove'- competenze della. Commissione delle pi;ede. Concorsi: 28 feb bràio 19 lG, D. L. n. 0 182. - Le amministrazioni dello Stato dovrann ), dopo tr,tscorsi non meno di quattro mesi dalla ce~sazione dello stato di guena, bandire gli esami di idoneità e gli esami di concorso per merito distinto per promo• zioni ai gi-adi di primo segretario e di• primo ragioniere e ai. gradi corrispondenti. Contrabbando: 15 luglio 1915, D. L. n.o 1131. - ~odjficaiione del D. L. 3 giugno 1915, n. 0 839, che s.tabilisce gli oggetti che vengono considerati eontrabbando- di guerra. 2 settembre 1915, D. L. n. 0 1334. - Sono considerati contrabbando assoluto il cotone greggio, le filaccie, i cascami di cotone ed i filati di cotone. ' 27 febbraio 1916, D. L. n. 0 266. - Stabilisce" · gli elenehi degli oggetti e dei materiali che ,sono considerati contrabba1~do a;soluto -e condizionale. · \ , Contratti : 8 agosto 1915, D.. L. n. 0 1280. - Proroga di un anno dei conti-.atti agrari con soadenza dal 10 agosto al 31 dicembre 1915. 2 settembre 1G15, Comando Supremo del R. Esercito. - Viene dichiarato p1·ivo di qualsiasi effic~cia giuri dica ogni genere di contratti esistenti nei te1-ritori occupati dal R. Esercito. . ' 30 s~•ttembre 1915, D. L. n. 0 1444. - Provvedimenti per la proroga dei: contratti agrari. 11 novembre 1915, D. L. n.0 1593. - Termini per la proroga e rescissione dei contratti agrari. 23 marzQ 1916, D. L. n. 0 3154 - Per la durata della guerra sono proibite le contrattazioni concernenti rottami o torniture di ferro, acciaio, ghisa, piombo, ec. 24 febbra,io 1916, D. L. n.0 270. - Proroga dei contratti agrari. ' - Ved. anche: Opet·azioni a te1·mine. - Vedi anche: 1.'u1·,.:hia. Correntisti (ved. Casse postali). Cotonegreggio (ved. Cont,·abbando). Credito agrario: 26 settembre 1915, D. L. n. 0 1433. - Provvedimenti per il cred to agrario. Danni di guerra: 14 novembre 1915, D. L. n.o 1642. - Indennizzo ed accertamento dei danni sofferti da cittadini itaiìani in seguito a bombardamenti del nemico. 10 febbraio 1916, D. L. n. 0 163. - Modificazioni alle disposizioni per l'accertamento ·dei danni sofferti da italiani fn <'Onseguenza di bombardamenti del ne• mko. (Proced'ura sulle domande di 1'isa1·ci-
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