Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

- 260 - nozze, gli orfa!Ji, in aggiunta ai documenti enumerati ai paragrafi preceden t.i, devono pre~entare copia autentica dell'atto di separàzione o dell'atto del nuovo matl'imonio. 55. - Quando i figli, sia.dell'ultimo o di prec~dente matrimonio dell'impiegato civile non convivessero con la Yedova, per ottenere la qnota di pensione loro spettante a tet·mini di legge, dovranno presentare alla Corte dei Conti ,rE>golaredomn.nda, producendo u1i atto ii, giudiciale di notorietà o un certificato municipale, comprovante che vivono separati dalla madre o mn.trigna. 56. - Quando le domande siano motivate d~lla morte di un irn piegato attribuita a <"ause di sen~izio, si dovranno presentare i docuìnenti prescritti nei paragrafi precedenti e il Ministero farà proced.ere all'accertamento dei fatti pei quali 8' invooa la pensione privi'legiata. 57. - La Corte dei Conti su rnppo1'to çlèl consigliere relatore, da pe1· mezzo della sezione all'uopo stabilita, la deliberazione amministrativa di liquidazione della pensione. 58. - In conformità della de1iberazioue delJa Corte sul progetto di liquidazione, sarà ethe;:;so da essa stessa il deereto che assegna la pènsioi1e. Questo decreto conterrà il numero.d'ordine, il cognome, nome, l'a,data e il luogo di naiscit-a, la qualità del ·pensionato, la legge applicata, l'ammontare in cifre e in lettere, la dec>onenza e la durata della pensione. Con~errà pure l'indicazione dei S3rvizi valutati e di ·quelli esclusi, come pure i motivi pei qdali 11oi1venne accoltn. in qualche parte la dcfmànda. Infine de\·e resultare il Ministero, a carico del quale deve imputarsi .la pensione, come pure dovrà indicare se si tr.:.ttta di pensione di diritto, di autorità o di ri\·ersabi1ità. Il decreto deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario generale. 59. - L' origina!e del decreto, che assegna la pensione, viene conservato nel segretariato generale della Corte dei Conti. Una copia conforme viene trasmessa al Ministero del Te'Soro per i provvedimenti di. sua competenza. Un' altr,t copia viene comunicata a .mezzo della Pretura all' internssato, con la. restituzione dei documen.ti presentati, ad eccezione degli atti di S~ato "Civile e degli stati di servi',io, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione. 60. - Le Pre~Ùre famrn eseguire gratuitnmente la consegna di detto decreto e dei documenti annessi per mezzo deg·i uscieri giudiziari da essi dipendenti. L'usciere estende referto della notifìc>n• zione esé·guita e ne con ;egna copia alla parte, a cui la notitiea.zione è fatta. L'originale del 'l'efel'to munito di bollo e di visto del Pretore, viene per mezz0 del Pretol'e steS3O, trasmesso alla C.,rte dei Conti. 61. - Il rieorso contrn la liq uid3.zione della pensione, deve pre.sental'si secondo la legge 26' giugno 18f>8 n. 0 4516 direttamente alla Corte dei Conti nel termine di noran!·a giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione del decreto impugna~o. 62. - A tutti co~oro che sono ammessi a far liquidare pensioni a car:co del:o Stato, potrà es~ere .accordata dal Mini8tero del Tesoro, sulla proposta del procuratore gener,1le presso la Corte dei Conti, per l' intervallo ct i .,.._ tempo ·occorrente alla liqnidazione, un ac- " conto mensile temporaneo da imputa1si sul tratta;\nento definitivo che sarà loro dovuto. Cof:òro che vogliono ottenerJ qu?sto acconto, devono farne espressa domanda al segretariato genentlEl della Corte dei Conti, che prop5rrà ,l'entità dell' ~c::-o:1to mensile, il qua~t:i non potrà in nessun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione. 63. - Le domanLle per e.:;sere collocati a ripQS-òe quello per ottenere la liquidazione delL.i pensione, devono essere scritte su cark\ da bollo da L. 1,20. · Invece i documenti che si uniscono alle ,lomande medesime sono P-senti da, tassa di hoHo. · 64:. - Gli atti di ·na<;cita, di matrimonio ~ di morte, devono ess:;ere legalizzati dal presidente del Tribunale Civile, se sono rilasciati da municipi: e dalle curie arcivescovili se rilasciati dalle autorità parrocchiali. 65. - Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, devono essere prodotti in copia autentka o per estratto dagli originali registri dello Stato Civile. Non- sono ammessi, come equipollenti, i certlfi.cati G1.esunti dai registri d' anag1·afe. 66. -:- La legalizzazione degli atti dJscritti al n.0 64 è eseguita gratuitamente. ' Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al b(illo, debbono però essere legalizzati. 67. - Alla mancanza di documenti 01·iginali compro,·anti le nomine conseguite ed i servizi prestati, non si può supp~ire .con attestazioni private. Sarà ammessa la· presentazione dei documenti equipollenti quando per qualsiasi causa sia reso materialment.e im.possibile di ottenere la copia autentica dei documenti originali. . Società Reinach e c. • Milano. BibliotecaGino Bianco

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