. 256 - Impiegat.i con stipendio fra le lire 1000 e le 2200......... 6 - Impiegati con stipendio fra le lire 2200 e le 3500 • • • • • • • • . 8 Impiegati con stipendio fra le lire 3500 e le 5000 ......... 10 Impiegati con stipendio fra le lire 5000 e le 7000 .....•... 12 - Oltre le 7000 ................. 18 - 4. - Non si computano per determinare la indennità di missione gli assegna·nenti ad personam, gli assegni per sp ·se d'ufficio e gli altri emolumenti dei quali potessero essere provvisti gli impiegati. 5. - L'impiegato riceve la sola metà dell'indennità di missione, quando si resti· tuisca alla propria abitazione nel giorno stesso nel quale l'abbandonò. 6. - Qualora la missione si protragga oltre un mese il Ministro determina la misura della indennità da corrispondersi nel mese successivo. Determina pure il Ministro 1 compensi che dovranno avere gli impiegati che ricevono destinazione temporanea presso qualche ufficio fuori del luogo della loro ordinaria residenza. Il Ministro è autorizzato a concedere un supplemento alla indennità stabilita qnando le circostanze speciali della missione lo richieggano, ma in ne.~sun caso la totale indennità accordata all'impiegato potrà eccedere quella della classe immediatamente superiore. 7. - Non è dovuta alcuna indennità di missione a quelli impiegati che ricevano una somma fissa a titolo di indennità di giro. 8. - Jl Ministro determina. volta per volta le indennità da accordarsi per le mi-,- sioni all'estero. · 9. - Di regola le indennità di missione si pagano a missione compiuta, o mensil- ~ mente se questa si protrae oltre un mese. All'impiegato che ne facda domanda potranno essere accordate delle anticipazioni. VIII. - Dispensa dalla chia:mata alle ar:mi. I. - Gli impiegati civili ascritti per ragioni di leva alle classi in congedo illimitato di la, 2a e 3a categoria, o aventi il grado di ufficiale in congedo, che occupano uno dei posti stabiliti dalla Istruzioue per la dispensa dalla chiamata alle armi, approYata con R. Decreto 9 agosto 1903, sono dispensati da presentarsi alle armi nelle chiamate per istruzione in tempo di pace, ed altri occupanti determina.ti uffici anche da quelle che abbiano luogo in caso di guerra. 2. - Le dispense dalle chiamate alle armi riguardano dunque gli ufficiali in congedo, i militari di truppa di prima eategoria, che abbiano compiuto il loro obbligo di servizio e i militari di seconda e di terza categoria i quali abbia.no prestato o no un servizio militare qualsinsi. - 3. - La dispensa dalla chiamata all' istruzione in tempo di pace è assoluta, ma riguarda una sola chiamata: Jaddove una classe o categoria fosse richiamata più di una volt.a all'istruzione, la dispensa dovrà essere rin• novata, semprechè sia comprovato che il militare si trovi ancora in una delle condizioni prescritte dalla· istruzione presente, cioè copra un ufficio che lo esonera dal rispondere alla chiamar.a indetta. 4. - Nell'interesse del servizio militare in tempo di guerra le amministrazioni e direzioni varie procureranno nei Jimiti del possibile e sempre quando le esigenze del servizio lo permettano, di acc0rdare a coloro che ne facessero domanda di rinunziare al beneficio delJa dispensa. 5. - La dispensa daUe·chiromate alle armi per mobilitazione dei militari di truppa addetti al servizio ferroviario, telegrafico e po· stale, agli stabilime11ti militari o della regia ~ari11a, al sel",izio semaforico ed alle capitanerie di porto, non è assoluta, ma costituisce uua sospensione dall'obbligo di rispondere al richiamo alle anni colla respettiva classe ed una temporanea licenza di rimanere a prestar servizio, come militari, presso le amministrazioni civili o gli stabilimenti cui appartengono. Gli uomini quindi, pur rimanendo nella posizione in cui si trovano, sono considerati come in servizio sotto le armi e soggetti alla giur;sdizione militare (senza però aver diritto ad assegni sul bilancio della guerra) ed il Ministerò si ri.serba la facoltà di far ce;,sare la dispensa tanto per taluna delJe categor;e d'impieghi, quanto per una o più classi e categorie in quella misura, che dalle esigenze militari -sarà coqsigliata, o anche solo per coloro della cui opera intende di valersi per destinarli a qùei servizi, che secondo !a 101·0 specialità. possono disimpegnare. 6. - Pei militari tutti ascritti ed in attività di servizio nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza, la disper~sa è assoluta sì in tempo di pace che in tempo di guerra. 7. - Sono dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione tutti gli ufficiali in congedo (complemento, di milizia territoriale e di riserva) che .coprano determinati impieghi presso le amministrazioni dello Stato. 8. - Numerosi elenchi degli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa che dàrmo diritto all:1 esenzione dalle chiamate alle armi per istruzione o mobilitazionei dei militari di truppa e degli ufficiali in congedo sono pubblicati di seguito alla IstL·uzione citata nell'art. 1. L'indole sommaria della presente guida non ci permette di riprodurli •. 6ibliotecaGino Bianco
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