Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

- 255 -- pet stabilirsi -deftnittvamente in un altro Comune del re~no, sono dovute per_ tale viaggio le indennità' descrittA nei paragrafi. 1 e 2 sopra riportati. _ _ Allorchè l'impiegato o l'agente di basso servizio è dispensato da.Il' impiego per misura disciplinare senza diritto <.t pens.ione, non potrà m1;tt usufruire di alcuna indennità di trasferta per recarsi al domieilio eletto. Agli_impiegati ed agli agenti di b.asso servizio che, al momento del collocament-o a riposo, si trovassero nella posizione di dispon)ùilità o di aspettativa per motivi di salute, la indennità sarà liquidata in ragione_ della · dlstanza dal luogo in cui i medesimi riscuotevano i relativi assegni, a quello della residenza prescelta.. La d_etta 'indennità deve essere richiesta entro un anno dalla decorrenza del colloca• mento a riposo. Trascorso questo periodo di tempo, senza che la indennità sia stata re,- clamata, s'intende perduto ogni diritto a conseguirla. Le indennità agli impiegati ed agli agenti di basso servizio non ::sono dovute se non a viaggio effettivamente compiuto. , 1 Non è concessa alcuna anticipazione sul:a indennità dt viaggio agli impiegati od ageuti di basso servizio colloc:1ti ·a riposo. l'er comprova.re il (1iritto all'indennità i1 collocato a riposo deve, compiuto 11 viaggio, pre~enta.re all'amministrazione cut apparteneva. tutte le indicazioni prescritte dal H. De• creto 1° ottobre 1876, numero 3450, riportato nei paragrafi 1 e 8' qui sopra. Alla domanda deve essere. unito: 10 una dichiarazione del Sindaco del Comune -ove l'impiegato ha preso domicilio. dalla quale risulti che l'impiegato stesso e Lt sua f",miglia si sono effettivamen~e colà stabiliti;· · . 2° un certificato dell'autorità competente, che comprovi di non essei e stata rilasciata dopo il decreto di collocamento a riposo e neppure anteriormente per un periodo di tre mesi, alcuna richiesta di ridn~ zione pel viag_qio di citi si fl'atla a favore <Ìel1' impiegato o delle persone di sua famiglia, che.hanno diritto all'indennità di trasferta .. Il computo delle indennità sàr:ì fatto sempre in base all'itinerario più breve e che reca una. minore spesà per lo Stato, indipendentemente dalla via seguita di1lla famiglia ◊-- dal 8UO capo per recarsi alla i,-esidenza preseel ta. Alle persone di famiglia indicate all' articolo 3 del R. Decreto 1° novembre Us76, numero 3450 dell' im.P i egato od agente di basso servizio morto in attività di servizio, o entl'o l'anno de11a decortenza del collocamento a riposo, è esteso il beneficio delle ·indennità, secondo le istr11;zioni sopra riportate. . · VI. - Indennità di ·residenza agli -impiegati civili in Roma. 1. - Gli impiegati civili delle. ammini1 strazio:qi centrali e provinciali residenti in Roma, che abbiano uno stipendio non superiore alle L. 4000-, i quali per effetto della legge 22 luglio 18~4, numero 339, art. 8 non gÒdono delle indennità stabilite ct.a11alegge 7 luglio 1-876, numero 3212, hanno diritto ad una indenn.ità di residenza qi lire 200 per gli scapoli, di lire 250 per gli ammogliati senza prole o per gli scapoli -con genitori, se viveHti con essi, e di lire 350 per gli ammogliati o vedovi con prole. 2. - Eguale trattamento viene fatto agli 1 impiegati civili strao-rdinari, qualunque sia , la loro qualifica, residenti in Roma, noqiinati ·t prima della legge 11 giugno 1887, num. 182. 3. - Agli uscieri od inservienti ohe si trovino nelle medesime condizioni e non siano , forniti d'alloggio, è assegnata l'indennità di:. L. 150 ai ce~ibi; L. 200 agli ammogliati senza prole ed agli scapoli con genitori, s.e viventi con essi; L. 250 agli ammogl. o vedovi con prole. 4. - Agli impiegati, uscieri e serventi, ai quali con l'art. 8 della legge 22 luglio 1894:, numero 339, fu conservata l'indennità di residenza ed il decimo dello stipendio stabiliti dalla legge 7 luglio 1876, n. ~22, viene estesa la presente legge solo nel caso che ave-;sero ct.iritto ad una somma maggiore di quella loro attribuita dalla legge del 1876, sopra ricordata. . . ' Gli impieg:i!-ti ed uscierl che godono della indennità e del decimo loro assegnato dalla legge 1876, non possono mai aumentarle per successivi aumenti di stipendio· o per aumento del numero dei componenti la loro fami;;lia; conse-rvano quindi l'indennità di alloggio ed il decimo di stipendio che avevano ai giorno nel quale audò in vigore la legge 22 luglio 1894. · 5. - Le indennità di alloggio e del decimo non sono computabili nella liquidazione delle pensioni. VII. • Indennita di missione. I. - Gli impiega.ti in missione hanno diritto al ri mborse del biglietto di andata e di ritorno secondo il loro grado, e ad una indennità di soggiorno giornaliera. 2. - Gli impiegati aventi grado di capo divisione e direttore generale e gradi equiparati hanno diritto al rimborso del big-lietto di 1 a classe per l' anc.lata e per il ritorno; ·Biblioteca Gino Bianco quelli inferiori a detti gradi al rimborso di un biglietto di andata_ e ritorno in 2a. classe. 3. - L'indennità giol'lrnliera di soggiorno è stabilita come appres•.~o in ragione dello stipendio annuo: Alunni ed impiegnti con stipendio fino a lil'o 1000 •••••• -L. 5 ,

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