Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

• - 218 - di una punizione più grave della. sospensione dello stipendio. Il procedimento disciplinare s'inizia cçm la comunicazione eseguita a <:ura del Ministero dei fatti, che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte. L'incolpato ha dieci g'orni di tempo dalla data della comunicazjone fattagli per difendersi; e lo può fare in due modi o pt·esentando le sue giustifil'azioni al consiglio di disciplin:1 in i critto, o diehia.rando sempre dentro detto termine di tempo di presentarsi personalmente avanti al Consiglio stesso per difendersi a voce. Qualora l'incolpato nelle sue difese designi speci:fieatamente pel'sone, che potrebbero deporre a suò discarico, il contiiglio di disciplina, se ne riconosca. la 110cessità, può richiedere un'inchiesta, o un supplemento d'inchiesta. È anone in facoltà del C,>nsiglio di procedere ad esami testimoniali. Ove il Consiglio prima di pron\.').nziare il suo parere, ritenga uecessario che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata alle persone, che abbiano eseguite le inchieste precede11ti o riftJl'iti i fatti, che furono fonda.mento dell'accusa. Trascorso il termine nel quale l' impi~2"ato deve presentare le sue discolpe, il Ministro fissa la data di adunanza del consiglio di disciplina, facendone dat·e all'incolpato, quando abbia chiesto di essere udito personalmente, un preavviso di cinque giorni, mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il Consiglio riconosca provati in tutto o i11parte i fatti dedotti nel foglio di contes 1a-.;ioni, se es:s~ono più proposte di punizione, il preside:1 te mette ai vo ~i la proposta più grave, e sul..'cessivame:1te quelle meno gravi. La votazione avviene in ordine inverso alla anzianità dei componenti del Consiglio. L'impiegato. che si è pl'esentato d:wanti :tl cons~glio di disciplina per esp< rre le sue ragioni -e contro il quale non è stato poi emesso alcun pr .>vvedimento disciplinare, ha diritto alla indennità di missione e di viaggio così per l'andata che per il ritorno. Alla famiglia dell'impiegato sospeso dallo st-ipendio può essere concesso un a.sse:a{noalimentare pari al terzo de.lo stipendio di, cui l'impiegato è provvis'.o. Nel caso.di revoca della sospensione l'impiegato è tenuto alla restituzione di quanto la famig1ia di lui avesse percepito come assegno ali men ~are. II. • Ciessiorie degli stipendi e pensioni. (Legge 30 giugno· 1908, N. 0 335, e regola1nento approvato con R. Decreto _28 settembre 1908, N.0 574). 1.· - Fino a che siano in attività di servizio gli impiegati dipendenti dallo Stato, dall'amministrazione del fondo per il culto, e dagli economati generali possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, ma non superiore al quinto del loro stipendio netto, cioè depurato dalla tassa di ricehezza mobile ~ da quella ver le pensioni, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni; 2. - ne cessioni di stipendio hanno luogo soltanto a favore di istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati, di casse di risparmio, di società cooperative ej ordinarie di credito, di monti di pietà e di. società di assicurazione costituite e legalmente esel'centi in Italia. 3. - Non possono fare cessione di stipendio coloro che non abbiano stabilità d'impiego, cb,e conferisca diritto a pensione o ad indennità, a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fis.;:o e continuatiYo che ne tenga luogo ed infine a.i funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare. 4. - La cessione non può Rver luogo, che da p~rte di un solo cedente in favore di uu solo c0ssionario. 5. - ]fino a che non sia esti11ta la prima cessione fatt:t, sarà ineflkace e come non fat.t.a ogni altra cessione, almeno che il nuovo atto non estiug·1a od assorba la cessione prece.dente, pnrchè la durata di questa seconda cessione non si prolunghi oltre a 5 anni dal1' inizio ~ella prirr\a. BibliotecaGino s·ianco 6. - Nel caso di cessazione dal serv1z10 con diritto a pensione, la cessione in corso dell''impiega~o sarà fatta sulla sua pensione, ma sempre in misu,ra di un quinto e fino all'estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata. 7. -· Nel caso poi di cessazione dal servizio colla sola indennità per una volta tanto, l'importo delle res:due rate sarà ritenuto per interb sulla indennità spettante allo impiegato è corrisposto al cessionario, previo abbuono. da parte di questo degli interessi non più percepiti. 8. - Tutti gli impiegati rilasciano sul loro stipendio ogni mese: Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio non superiorn alle L. 1500 lorde. Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio superiore alle l.,, 1500 lol'de sino alle L. 3000. Centesimi 30 dalle L. 3000 alle 5000. Centesimi 40 dal!e L. 5000 a:ie 700::>. Centesimi 50 se con stipendio superiore alle L. 7000. Con queste ritenute v:ene a formarsi un fondo di gara11;1,iapresso la cassa depositi e prestiti per far fronte agli indennizzi ai ces• isionari in causa di morte del cedente, e per i rimborsi agli impiegati, che non avendo mai fatto re:3~ioni durante la loro carriera, hanno dil'itto a.Ila restituzione della somma loro ritenuta, a'l' atto del loro collocamento a riposo. Lo stesso diritto di 1·icnborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'impiegato. D. - L'azione per ta~e rimborso si p~·òI (

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