Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

• - 247 _,. a) per recidiva nei fatti che dettero motivo a precedente sospensione dallo stipendio; b) per grave insubordinazione; e) per pregiudi_zio recato agl' interessi dello Stato o a quello dei privati nei loro rapporti collo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d' uffic:o. -. d) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose; • · e) per off~sa al decoro dell'amministrazione; f) per uso dell'impiego per fini personali; g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare il~egittime· pressioni sulla azione dei superiori o a ò.imin uirne l'autorità. La sospensione è inflitta con deéreto ministeriale, che deV'e esser.e preceduto dal' pa- . rere del consiglio di disc_iplina, se trattasi q.i sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro questo decreto~ ammesso entro quindici giorni ricorso al Governo del Re. Sul ricorso deve essere sempre sentito ìl eonsigLo di diseiplina. . I provvedimenti presi. in seguito a deliberazione d'el Consiglio dei Ministri sono de- .fi.nttivi. • Quando la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordin ire la sospensione dal grado e dallo sti_t>éndio a tempo indet-erminato, anehe prima di udire le deduzioni del1' impiegato, salvo il régolare procedi~ento disctplinare. Deve essere immediatamente sospeso dal grado e dallo stipendio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandàto di cattura. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia comunque sottoposto a giudizio per delitto, può·essere sospeso ed esonerato dal servi7.io. Se il procedimento ha termiµe con ordinanz;i. o sentenza d'inesistenza di reato, l' impiegato cessa di essere sospeso, riacquista il diritto agli stipendi -in tutto o in parte non percepiti e -riacquista a tutti gli effetti l' anzianità perduta. . In tutti gli altri casi di a.ssoluzione per non provata reità, o di non luogo a procedere, anche pe1· difetto o desistenza di istanza pri',ata, l'impiegato può essere sottoposto a provvediment~ disciplinari, e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione -dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perdnti. L'impiegato éondannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della lib.ertà per.:;o:iale, quando non sia il caso di applicare la revocazione. o la destituzione, è sospeso dal gradò e dallo stirendio, finchè non abbia sco11t_ato la pena; alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare. non su peri ore in ogni easo al terzo de'.lo stipe ..dio,· di cu! era fornito. Salvo il caso sopra indi~·:1to, la revoca della sospensione dal grado e da~lo stipenrlio fa riacquist.:ire all'impiegato l'anzianità perduta. Se dur::rn te !a sospensione siano avvenute promoz:o:ii di funzionari, che lo seguivano nel r~o!o, i promossi rimangano al loro posto,' ma il primo posto v1tcante -nel grado e riella classe dev'essere conferito alBiu11uteLa Gtr IU d1artc.;u I l'impiegato già sospeso, il quale riprende a tutti gli effetti, il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione. 40 Re.vaca dall' i.inpie,qo. Ill(lipendent.emente da ogni azione -penale l'impiegato viene revoC;tto dall'impiegato: a) per reeidiva nelle mancanze, che det• t(!l'O motivo a prt:cedente sospensione dal grndo e dallo stipendio, o per una màggiore grnvità di fatti passibili delle punizioni precedenti; b) per grave aùuso di autorità; e) per grave abuso di fiducia; d) per ino.jservanza del segreto d'ufficio che possa portar preiiudizio allo Stato o ai privati; · e) per mancanza contro l'omore o per q 11alsiasi mancanza, che dimostri defi<\enza di senso morale . 5° La destituzione viene applicata, udito il consiglio di disciplina e indipeudentemeute da ogni azione penale: . a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedeu ti articoli; . b) per illecito -uso o distrazione di somme ammini~trate o te~ute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti; · · e) per l'accettazione di qualsiasi ·compenso o pe,r qualsiasi partecipazione a beneficii ottenuti o sperati dipendenti da affari trattati dalr impiegato stesso per ragioni d'ufficio. d) per violazione dolo.sa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione per la pubblica sicurezza; · e) per grav'i atti d'insubordinazione contro l'amministrazione o i superiori commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di autorità e di disciplina: f) per incitamento alla insubordina.- zior:e;. g) per offese alla pèrsona del Re, della Famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni. , S'incorre iiioltre di diritto nella desti_tuzione: a) per qualsiasi condanna passata il~ 1 giudicato per delitti contro la patria, o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume ovYeiFo per delitto di peculato, concussione, corru:?ione, faìsità, furt.o, truffa, e appropriazione indebita; . b) per qualsiasi condanna, ché porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vig_ilanza speciale dell'autorità di pubblica sicarezza. L·impieg.1to revocato o rlestituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, su parere del consiglio di disciplina, siano riconosciuti iwmssistenti o errati gli addebiti, eh~ avevano determin:1to la revocazione o la destituzione: in tal caso egli rfprende nel rnolo, il posto, che -gli sarebbe spettato, se non· fosse stato punito. 15. Proceclianento disciplinare. - S' inteilde sottoposto a pròcedimento disciplinare l'impiegato deferito dal Ministro al consigliò di disciplina, in quanto egli, per la mancanza ascrittagli, si presuma pasi,ibile

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