Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

- 246 al quale appartiene, presentando un certificato. del comandante del corpo, cui er<t addetto, indicante 11 giorno ·del suo congedamento dalle armi. .10. Dispensa dal servizio. - L'impiegato ritenuto inabile al servizio può essere dispensato. Per gli impiegati aventi grado di direttore generale la dispensa dal servizio deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio dei Ministri; per gli altri di grado inferiore deve essere preceduta e dal parere del. consiglio di amministrazione e da deliberazione del Cor.siglio dei Ministri. 11 Jriotivo che ha determinato Ja dispensa deve essere espresso nel relativo del're·to. · Gli impiegati propostì per la dispensa dal servizio possono essere sentiti personalmente per le loro discolpe dal Consiglio dei Ministri, se aventi grado di direttore generale, e con esplicita domanda fatta 24 ore prima della riunione di detto consiglio, o dal Consiglio di amministrazione, quelli di grado inferiore a direttore generale, al quale pos- , son.o anche inviare in iscritto le loro deduzioni contro il provvedimento da prendersi a loro carico. . . 11. Dimissioni. - Le dimissioni dal- .l'ufficio devono essere presentate in iscritto·; non hanno effetto se non sono accettate. È dichiarato dimissionario d'ufficio l' impiegato: a) ché perde la cittadinanza italiana; b) che. accetta una missione o impiego da governo straniero sensa essere autorizzato dal nostro governo. · e) che senza giustificato motivo non assume servizio nella residenza assegnatagli, . entro il termine stabi1ito clall' ordinanza di destinazione o di trasferimento. Sono pure dichiarati dimissionari gl' impiegati, che volontariamente abbandoniùo l' ùfficio. 1~. Biammissione in servizio. 4 - L'impiegato la cui• dimissione fu accet- ·tata, quello dichiarato dimissionario d' u.thcio ; per motiv1 diversi dalla perdita de11a cit-ta- ~ dinanza o da quelli indicati nelle lettere b e e . del paragrafo precedente dimissioni, e l'impiegato c0llocato a riposo, possono essere riammessi in servizio previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per gli aventi grado .di direttore generale, del Consiglio di amministrazione per gli altri. Anche l'impiegato ·dispensato può essere riammesso in servìzip, qualora -ad avviso del Consiglio di amministrazione siano cessati· i motivi che ne avevano determinata la dispensa. L'impiegato riammesso è insc-rit to nel grado e nella classe cui apparteneva e va ad occupare l'ultimo posto. 13. Consiglio di amministrazione e di disciplina. - Per gli impiegati aventi -gradò di direttore generale il consiglio di disciplina è formato dal Consiglio dei Mi- !nistri; per gli impiegati di minor grado il .consiglio di amministrazione e di• disc-iplina è presieduto dal Ministro o dal ··sottosegre.- . tario di Stato ed è composto dei d'iretto1:i generali del rispettivo ministero e dal capo -della divisione del personale al quale l' impiegato appartiene. Urr impiegato designato ·dal 'Ministro esercita le funzioni di segJ'etario. Bibllptecal:i1nolj1anco Per la validità delle deliberazioni di questo Consiglio occorre la presenza di cinqu~ dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favoravole all'imputato. Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal Ministro, le deliberazioni de,ono essere munite del suo visto. 14. Punizioni. - Le punizioni degli impiega ti civili sono: Lo Ja censura; 2.0 la sospensione dallo stipendi 1; 3r0 la sospensione da,I g,.ado e dn.llo.stipendio; · 4.0 la revocazione; 5.0 la destituzione. . 1'e pene superiori alla sospensione da!Jo stipendio non possono applkarsi senza li preventivo giudizio del consiglio di discipllna, salvo il caso in cui' vi sia dcJiberazione del Consiglio-- dei Ministri. I pareri del cousiglio di disciplina e i decreti contenenti punizioni discipliuàri devono essere motivati. Di ciascun decreto è comunicata copia autentica a1l'interessato e di tutte le puniziçmi - si prende nota nello stato di servizio. · 1 ° La censura: è una- dichiarazione di biasimo per la mancanza commess~ e si può infliggere: a) per negligenza e per lievi mancanze in servizio; b) per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata; e) per violazione delle disposizioni rela~i ye alla incompatibilità; d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti; e) pér irregoJare condotta; f) per essersi procurato raccomandazioni da persone, che non siano i superiori dai quali l'impiegato dipende, allo scopo di ottenere ingiustificati favori. La censura è inflitta dal capo d'ufficio, udite le giustificazioni dell'impiegato, che può ricorrere al Ministro in via gerarchica entro quindici giorni. Il decreto del Ministro sul ricorso è definitivo. Ai capi degli uffici la cénsura è inflitta dal Ministro. 20 La sospensione dallo stipendio può durare da un giorno ad un mese, non esonera l'impiegato dal prestar servizio e non produce perdita di anzianità:. 30 La sospens:one dal g1·ado e dallo· s.'ipendio pnò durare 'da un mese e un giorno a sei mesi,· ed importa oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa fa pur perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata. La sospensione dallo stipendio può essere inflitta: a) per reeidi·\·a nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nell' artieo!o relativo alla censura; ù) per liffve insubordinazione; e) ·per qua 1siasi ma.neanza che dimostri ripro,·evole condotta, difetto di rettitudine, o tolleranza di gravi abusi. La sospensione dal grado e dallo stipendio è inflitta : ·

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