I - 245 - b) di un impiego di pubblico insegnante con queJlo di addetto ad osservatori, musei, ·scavi, ecc.; · e) di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dioa,stero, dal quale dipendono; dJ di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appa· tenente al corpo sanitario; e) di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego, che non oltrepassi il compenso di L. 500 annue, nell'amministrazione di un istituto di beneficenza., che non sia alla diretta dipendenza dello Stato, e in società di mutuo soccorso; f) di un impiego di pubblico insegnante in una scuola d' ingegneri con altr.o _impiego, le cui funzioni abbiano attinenza con l' insegnamento dato in detta scuo!a.- Non si conside1·a nuovo impiego la qualità di membro del consiglio superiore di pubblic~ istruzione e di quello per gli istituti d'istruzione_ e di educazione militare. Rispetto ai membri del corpo ~nsegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego: a) la qualità di direttore o co'.laborn,- tore, sotto qualsiasi titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento, di cui sono incaricati; b) _la qualità di membro del consiglio superiore di sanità. Nei casi di cumulazione consentiti dalla. legge si farà luogo a riduzione, sernprechè i due stipendi riuniti eccedan& le L. 5000, e questa sarà di un terzo sull' eecedenza., quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a L. f-000, e presi insieme eccedano questa somma; quando poi uoo o entrambi gli stipe11di eccedano le L. 5000, la riduzione sarà di un terzo dell'.uno dei due, se eguali, del minore di essi, se disuguali. Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello su-,to può essere conceduto ad ,un impiegato i11 attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità od in riposo, oltre lo ~tipendio, assegno o pènsione di cui t1,9visi provveduto per uno di questi tit<-li. ad eccezione però degli assegnamenti e pensioni sopra gli ordini cavallereschi, per le medaglie al valor mHitare, ai membri degli stabilimenti sci·entifici e letterari; ed ai religiosi dipèndentemente dalla soppressione dei loro or- ·dini, E sono pure eccettuati dal di.vieto sopra indkat o: le medaglie di presenza, gli a·sseg-namenti per spese di ufficiò, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio, le prestazioni di viveri, fornggi, ecc.: ·gli as.,egni rnensili straordinari· al personale addetto ai gabinetti di un ministro e di un sottosegretario di Stato. 7. Aspettativa. - L' impiegatq può esc-ere collocato in aspettativa per prov&ta infermità; per giustificati motivi di famiglia; per servizio milit~ re. · L'aspettativa per provata infermità può essere data anche d'ufficio su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revorata per ragioni di serViz · o. In aspettativa per servizio miJitare sono co:lccati gli impiegati che devono adempire 81u1101ecc1 ~1110 cl1anco ai loro obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno. Gli impiegati èhiamati sotto le arm·i per servizio temporaneo sono considerati in congedo purchè la loro assenza dall'. ufficio non duri oltre i quattro mesi; pel' il. tempo eccedente questo periodo· sono colloca,ti in aspettativa. Agli impiegati in aspettativa per ragioni di famiglia e a qu_,elli per servizio militare non compete alcuna parte di stipendio. Per ottenere l'aspettativa per infermità occorre p1·ese11tare la domanJa in, carta da bollo da L.1,22 accompagnata dal certificato medico vidimato dal sindaco del comune ove. il certificato è stato rilasciato e debitamente legalizzato. ·· Per rientra.re in servizio devesi presentare altra domanda corredatn. dal certificato medico debitamente legalizzato, che certifichi che è cessata la malattia che diede luogo alla aspettativa. L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, in ogni caso non potrà essere superiore a due anni. · L'aspettativa per motivi di famigHa· non eccederà la durata di un anno. Agli impiegati in aspettativa per motivi di salute è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se hanr.o dieci o più anni di servizio; non maggiore di un tè1:zo nè mino:i-e di un quarto, se contano meno di dieci an~i di serYiziv .. Eguale· tratta-mento viene concesso agli impiegati in disponibilità Jei quali parleremo fra breve. . Agli impiegati in congedo per servizio militare è· conservato lo stipendio solo~per i primi due mesi. In casoAdi gnerra r impie• gato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo. 11 tempo passato in aspetta.tiva per infer.:. mità o per servizio militare è computato integralmente agli effetti della anzianità; quello traseorso .in aspettatiYa pet· motivi di famif,lia non è calcolato. 8. Disponibilità. - L'impieg~to non può es.sere collocato in disponibilità. <:'heper soppressione d1 uffici o per riduzione di ruoli organici. . ' La disponibilità non può durare più di due anni. Il richiamato dalla disponibilità riacquista l' arlzia11ità e lo stipendio che ayeva all'atto del suo collocamento in ta1e stato. Per gli assegni· vedi più sopra al paragrafo re :ati vo all' aspe_ttativa. 9. Co,ngedi. - Gli impiegati possono avere congedi, _che in complesso durante l'anno non eccedano un mese. , Per causa grave la dura_ta del congedo può essere estesa a due·mesi, mediante però un decreto minis·teriale. Durante il co,,gedo l'impiegato conse1·va la sua anzianità e il suo stipendio. I congedi, per ragioni di servizio, possono essere interrotti dalla autorità, che li ha concessi. L'impiegato in congedo per servizio militare non più tardi di cinque giorni dopo la cessazione di esso deve presentarsi all'ufficio
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