- 244 .Piccola Guida dell' l111pjègato di Stato.· .I ~ I. • Stato degli i:mpiegati civili. (Testo unico approvato con R: Decreto, 22 novembre 1908, N.0 693 e Regolamento relativo 24 novembre 1908, N.0 756). I. Am1nissione agli impieghi. - Gli impiegati civili dello Stato sono nominati per .concor.so secondo gli ordinamenti orgauici di ciascuna amministrazione. Si distinguono in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine. Per conconere alla. prima categor·a è necessaria una laure:,:i, dottorale conseguita in una R. Università del Regno o negli Istituti superiori universitari o nell'Istituto di scienze sociali di Firenze. Per concorrere ai posti di ragioneria, è necessario il diploma di ragipniere. Alla t.erza categoria, d'ordine, possono .concorrere i giovani provvisti di licenza licf'al.e o d'istituto tecnico, o di titoli equipollenti. I I documenti necessari da prodursi nei concorsi ad impieghi dello Stato sono: a) di cittadinanza italiana; b) di aver compiuto 18 anni e di non averne superati i 30; : e) di aver sempre tenuto buona condotta; d) di non aver riportato condanne penali; e) il titolo di studio richiesto per la categoria dell'impiego posto a concorso. I candidati dichiarati vincitori sono nominati al posto bandito nel concorso .per mezzo di R. Decreto, e prestano giurameilto avanti al ~inistro o al funzionario a ciò delegato. j!. Promozioni. - Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe, di regola, per anzianità, · salvo le ·disposizioni delle singole amministrazioni. Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzfanità, gl'impiegati promossi per titolo di merito acquistano la precedenza di fronte a qb.elli promossi per semplice anzianità: que~ta non dà luogo a promozione, se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona <:io~dotta. Le promozioni tutte, eccettuate quelle al g:raà.o effettivo o pareggiato di direttore genera1e e quelle da conferirsi iI1 seguito ad, esaqie, debbono essere precedute dal parere del :'Consiglio di amministrazione di ciascun minist.ero. Le promozioni a~ g~ado di primo segretario o di primo ragioniet·e o ai gradi corri- ;;pondenti sono conferite mediante esame d( idoneità o anche mediante esame di concor.:;o fra gl' impiegati della amministrazione, che abbiano almeno otto anni di servizio effettivo nella ammtnistrazione medesima. Allo esame BibliotecaGino Bianco dr'-idoneità sono so]o ammessi gli impiegati, che abbiano servito per ben dieci anni nel1' amministrazione. Nell'un caso e nell'altro è computato il servizio prestato in qualità "' di alunni o volontari. Le nomine al grado di direttore generale o gradi equivalenti sono deliberate in Consiglio dei Ministri, e possono essere conferite , anche a persone, che non abb:ano impiego nell'amministrazione dello Stato: Le promozioni banno sempre luogo fra gl' impiegati del grado e della, classe immediatamente inferiore. 3. Incompatibilità. - Gl' impiegati tutti dello Stato non possono esercitare alcuna professione o commercio od industria, nè avere impieghi privati, nè essere nominati consiglieri, amministratori, commissari di sorveglianza, ecc., siano o no retribuiti, in tutte le società costituite a :fine di lucro. Col consenso dell'amministrazione dalla quale di- · pendono, possono esercitar cariche nelle cooperative fra impiegati.. 4. Ol"ario. - L'impiegato deve giornalmente prestare sette ore di servizio. Quando ·1e esigenze del servizio lo richiedano tutti gli impiegati sono tenuti a prestar servizio anche in ore non comprese nell'orario nGi·male, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati. · 5. Residenza. -L'impiegato ha l' obbligo di risiedere nel luogo dove esercita il suo ufficio, salvo che le sue speciali attribuzioni non esjgano diversamente, Può essere autorizzato dal ministro dal quale dipende, sentito il parere del capo d'ufficio dello impiegato, a risjedere in località diversa vicina però a quella ove esercita l'ufficio. Questa autorizzazione può essere revocata per ragioni di servizio. Una speciale riduzione sugli abbuoname.nti ferrov·iari è con'cessa agli impiegati che banno la loro residenza in località differente a quella . del loro ufficio. 6. Cumulo degli impieghi. - Ogni concessione da parte del governo di nuovo impiego, di assegno, d'indennità fissa o di pensiqne a cbi già copra. uu impiego o fruisca di p~nsione a carico dello Stato, o delle am-. ministrazioni sussidiate dallo Stato, dalle pròvincie, dai comuni e dalle università li· bere, dovrà essere giustificata mediante l' articolo µe1la legge dello Stato degli impiegati civili ~he consente il cumulo. Sono ammesse le cumulazioni: a) dì due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;
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