- 243 to (art. 4'71), ammessa la rltfesa del contumace, e data facoltà a quest'ultimo dt comparir sempre nel corso del dibattimento sia avanti la Oorte d'Appello che il Tribunale o il Pretore, come avanti la Oorte d'Assise (art. 474). Nel paragrafo contemplante le impugnazioni delle sentenze (e cioè l'appello, l'opposizione ecc.) troviamo degne di nota le norme apportate relativame11te al giudizio di cass·azione, nel quale in primo luogo fu abolito l'obbligo del deposito, coneedendosi così a tutti indistintamente la facoltà di ricorrere a quell' Autorrtà suprema contro le sent.enze peùali pet· violazione od erronea applicazione della legge, per difetto di legittima costituzione, incompetenza, eccesso di potere., violazione di forme nella sentenza, nel verdetto o negli atti che hanno preceduto, ecc. /art. 500). I motivi base del ricorso devono essere esposti specificatamen:e, e se siano presentati· in termine si stabilì che altri se ne possano aggiungere fino otto giorni prima dell' udienza in cui si discute il ricorso (art. 510). Riguardo alla revisione in favore del condannato, essa venne amméssa ogni qnalvolta sopravvenga110 fatti o circostanze nuove, o si scoprano nuovi elementi di prova tali da dimostrare l'errore del giudice (art. 538). La· revisione, oltrechè il condannato, possano chiederla un prossimo congiunto ovvero la persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria, e se il condannato sia morto l'erede o un prossimo congiunto, nonchè infine il Procuratore generale (art. 539), ed essa è esperibile ancorchè l'azione penale o la condanna sia• estinta, ovvero sia cessata l' esecuzione della condanna me tesima. Se il condannato sia morto, la Corte di Cassazione nomina un curatore che ne esercita tutti i diritti, e il giudice quando sia il caso - dichiarandone l'innocenza - ne riabilita la memoria (art. 5.46). Degna infine di encomio la disposizione per la quale alle vittim_e degli errori giudizic1,li deve essere concess;:t una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso qnando le loro condizioni ne giustifichino il bisogno (art. 551). L'ultimo lib1·0 del Codice di Procedura Penale contempla l'esecuzione ed alcuni procedimenti .~peciali. Fu anzitutto stabilita la. regola .generale che le sentenze di condanna si debbano eseguire entro cinque giorni.· da qu'ello in cui sono divenute· irrevocabili (articolo 555), e venne ripetuto il noto principio pel quale - nei casi di condanna a pene pecuniàrie - allorquando sia accertata la insolvibilità del condannato, l'autorità competente può disporre per la conversione della pena pecuniaria stessa (art. 569). Ancora a riguardo al pagamento di detta pena, in considerazione dello stato economico del condannato o della di lui famfglfa, ve:tme introdo.tta la .concé.'3sione in favo1·e del cond,annato stesso• per cui il pagamento si potrà faa·e ora in più rate (o.rt. 588) •. La facoltà poi di sospendere J~ e~ecuzione d~lle sentenze- penali rimase limitata a casi ta,.ssativamente indicati (quali si evineono chiara~ente dall'art. 583 anzidetto) e la rimessfone di metà di una pena (res~rittiva del1a libertà personal.e, non superiore ai cinque anni, e qualsiasi pena pecuniaria) venne accordata oltrechè agli ascendenti legittimi ed affini ·in line:1 retta, ed al coniuge, anche a,j fràtelli e sorelle, ali' adottante, ali' adottato, ed al genitore e figlio naturale (semprechè la filiazione sia sratà legalmente riconosciu t~ o dichiarata), ed ogni qualvolta, s'intende, trattisi di pena inflitta per reati commessi a danno dei medesimi parenti (art. 584). 11 nu0vo cod;ce ·presenta pure meglio disciplinati g1i istituti della liberazione conclizionale (art. ~87 e segg.), dell'.amnistia (articolo 589), defl' indulto (art. 59,)), della g1·azia (art. 592); e di molto rinvigorita deve dirsi la protezione che la legge offrirà ora per l'esecuzione delle condanne anche agli effetti civili (art. 699 e 603 e segg.). Riordinati ·furono pure tutti gli articoli contemplanti il Ca.~euariogiudiziale, che tanta importanza ha nel funzionamento dèlla giu- .stiz ia penale (art. 618 .e segg.), nonchè la riabilil azione d~i condannati, concessa entro determinati limiti èd in conveniente misura (art. 629). L'ultimo titolo ·del·libro 4, tratta infine . dei rapporti ,qiurisdizionali fra le autorità Italiane e le straniere, e con ciò hanno ter1nine le dispos-izioni tutte del codice di procedura del quale abbiamo parlato. Vedrà il lettore come bene furono 'regolati i rapporti sopradetti, e cioè le roqatorie (art. 63G), il procedimento dell'estradizione (art. 640 e segg.) nella quale ultima venne pure dato all'arrestato estrad,ando il diritto di domandare in determinati casi la· consegna immed,iata al governo richiedente, .non facendosi così luogo al relativo giudizio al1' estero (art. 644); e all'imputato o condannato nonchè al Procuratore generale fu concesso di ricorrere per Cassazione· anche per il merito contro la sentenza de!Ja Sezione diaccusa che delibera sun· offerta o sul consenso per l'estradizione. Tali, in breve riassunto e per sommi capi, le disposizioni prinl'ipali e le innovazioni apportate dal nuovo codice di procedura penale, ai singoli articoli, del qu·tle rimandiamo senz'altro il lettore per ulteriori cognizioni. Avv. ARRIGO FACHERIS. Jfilano, 30 giugno 1913. ~"'~ Biblioteca Gino Bianco •
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