Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

- 242 - .. deve ·ottenersi lndf.pendentemente da.11' interrogatorio e dalle risposte dell'imputato. L'istruzione forma 'e fu affidata al giudice istruttore o alla Sezione d' ao0usa in oasi particolari. Potrà il giudice istruttore però delegare il Pretore per gli atti da comp'el'e fuori del comune ove egli risiede (att. 188). Negli atti più importanti (esperimenti giu-, diziali, perizie, perquisizioni domiciliari, ricognizioni) venne giustamente eoncesso al difensori delle parti di potervi iutervenire (art. 198), e ben disciplinate riuscirono pure le norme per le perizie (art. 209 e segg.), e in gene1·e per l'opera .dei periti e degli interpre,i nei giudizi, uoncbè l'uso de.i testimoni, i quali - si noti - non potranno essere più interroga.ti che su fatti determinilti (art. 246), e non mai sulle voci correnti nel pubblico intorno ai faLti, nè sulla moral. tà delle parti, ecc. . Altra innovazione importante fu l' abolizione della Camera di Consiglio: mentre alla legittimazione dell'arresto si è provveduto col diritto di chiedere sempre l'esame del giudice sulla legalità e sul:a necessità o meno della detenzione. Abbiamo detto che l'istruzione formale è prescl"itta pei soli reati di competenza della Corte di Assise: dobbiamo però aggiungere al riguardo un'eccezione portata dal nuovo codice, e cioè dobbiam dire che nei easi di :flagranza e di confessio11e fu ammessa l' istn1zione sommaria anche nei reati che sono di esclusiva competenza delle Assise. L'istruzione sommaria, ad ogni modo, fu sempre stabilita come regola nei reati di competenza del Tribunale o del Pretore, (art. 267), pei quali si procederà per citazione diretta o direttissima a seconda dei casi. L'istruzione sommaria restò affidata al Pubblico Ministero, il quale nei provvedimenti per citazione diretta di competenza del Tribunale potrà direttamente ricercare le prove (a-rt. 278), ottenendosi così u1;a maggiore· celerità. Per la stessa ragione fu concessa al Procuratore del Re -la facoltà di poter far ci tare a comparire avanti il rl'ribunale in via direttissima e per l'udienza successiva al giorno· in cui gli sia pervenuta la. denuncia o q ue• rela, chiunque sia stato colto nell'atto di commettere un reato, ovvero immediatamente dopo averlo commesso (art. 290).. Innovazione importante è l'introduzione per le più lievi contravvenzioni (punibili con ammenda non superiore a L. 100) di competenza del Pretore, del procedimento pe1· de-• c1·eto. In tali casi cioè il Pretore, esaminati gli atti e fatte le debite inve·stigazioni, senza uopo di alcun dibattimento, pronuncia la condanna mediante decreto (art. 298). Il condannato però entro cinque giorni dalla notifì.cazione potrà impugna.re il decreto, chiedendo il dibattimento, diversamente il decreto medesimo diverrà definitivo (art. 800). Ai modi di comparizione dell' impntato il nuovo codice - seguendo in ciò. la legge f:ran~ese - aggiunse agli altri mandati anche quello di accompagnamento (art. 311) involgente la sola coercizione che assicuri la preSehtazioue dell'accusato avanti i-giudici. AlBiblioteca Gino Bianco lorquando infatti Pf.mputa,to non <>ttempe~t al mandato di oompartzione. nè vi sia ragione per ricorrere a quello di cattura, molto opportunamente si potrà far luogo a quest' altra forma ~i mandato che provvede alle esigenze della giustizia col maggior rispetto della libertà indi\'iduale. E pei minori di anni H al mandato di cattura fu giustamente sostituito il ricovero in un riformatorio o la consegna ad una società di piltronato (art. 315J. Davvero provvidenziale fu poi l' ammissione di termini cautamente misurati, .eh~ rendono impossibile il prolungamento indefinito della detenzione p1·ere'ntira, c,he tanto si prodiga oggi giorno: oltre i detti termini l'imputato dovrà essere scar0erato (art. 325 e segg.), posto che pel' nessuna ragione un indiv:duo può essere per un tempo illimitato privato delb propria libertà, se non inter-: venga 1:u:a seuteuza di condanna. . Il libro III parla del giudizio propriamente detto, e quindi del dibattimento, che è regolato sulla base della oralità, del contraddittol'io e della pubblicità (art. 373). Riguardo alla qual' ultima, è degna di menzione la norma per cui fu impedito l'ingresso nelle sale d'udienza a chi appal'isèa di età inferiore agli anni 18 (art. 375); quella pel' la , quale fu prescritto il giudizio in contradittorio col difensore in caso di giustificato im• pedimento dell'imputato (art. 376 e 377); le altre norme pert.infnti a ridurre le discussioni peritali, le ridondanze di prove testimoniali (art. 406), le repliche (art. 411) e la facoltà infine concessa al Pubblico Ministero di modificare il titolo di imputazione e di procedere tosto se dal dibattimento emergono a carico dell'imputato altri reati (articolo 415). . Ripetuto fu poi il principio (già in vigore in base ad una legge speciale) della condanna condizionale, da applic.11·si in determinati ca.si nel pronunciare· sentenze, la cui esecuzione può rimanere così sospesa per un termine di anni cinque se trattasi di condanna per delitto, e per un termine inferiore a quello stabilito per la presc·rizione dell:1 pena se trattisi di condanna per semplice contravvenzione (art. 4 23). Disposizioni speciali e nuove furono comminate per il giudizio avanti la Col'le di Assise, specie per i giurati il cui numero venne ridotto a dieci; del pari venne abolito il riassunto presidenziale, e sostituit0 con spiegazioni che il Presidente deYe dare ai giurati sulle questioni loro sottoposte (art. 458). Intorno al!e dette spiegaziQni- fu vietata quasiasi discussione, stabilendosi però come e quando porti a nullità l'errore di diritto in cui p'3r avventura fosse iucorso il Presidente nel dare le spiegazioni medesime (articolo 460), e sa•1cito l'obbligo pel quale la delibera'lione del verdetto deve avvenire al1' ud;enza in presenza del Presidenté, del P. M. e del difensore (art. 467). · Nel giudizio contumaciale ·venne concessa la giustificazione di un legittimo impcdimen• ~

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