Almanacco italiano: piccola enciclopedia popolare della vita pratica - 1914

- 241 - mente premesso nella propria 'relazione (pubblicata negli atti parlamentari) come un codice di procedura penale sia una grande opera non solamente di filosofia ma anche. di pratica, e dopo avere eziandio ricordato come occorresse conseguire " un'unità armonica per rafforzare le energie del potere dello Stato, senza diminuirne la tutela della libertà; assicurare viva e forte la attività dei poteri di accusa e di giud·zio per realizzare il diritto, senza pregiudicare ·1a difesa del1'innocenza; garantire là pronta, alacre, im• mediata ricerL'a, che è vita e salute sociale, senza nucere alla bontà di essa, ,, concluse dicendo che il nuovo codice sopra. ricordato sarebbe indubbiamente riuscito 14 salda difesa della libertà, giusta protezione del!' innocenza, rigida custodia dell'ordine sociale; veramente degno del nostro Paese, a nessuno secondo per la gloria della tradizione giuridica e per l'aspirazione della giu.:;tizia. ,, I Il Codice, del quale trattiamo, è diviso in quattro libri. Contiene il primo le norme per la co~tituzione del 1·appol'lo p ocessitale, ne indica i soggetti, stabilisce le regole delle forme generali degli atti. Il secondo tratta dell'istruzione in generale; il terzo del giudizio propriamente detto; il qu~rto della esecuzione è disciplina inoltre le noi·me per l' appl:cazione di ulcun'i speciali istituti. Nel p•rimo libro, degni di nota, per le riforme che contemplano, sono anzitutto gli articoli (14-23) sulla i:ompetenza7 per materia, per territo.rio, p~r connessione. La competenza del giudice fu in genere disciplinata non solo in-base al criterio della gravità della pena, ma anche su quello dell~. natura del reato in corrispondenza an··attitudine dei diver.si organi giuridisdizionali. E venne at1mentata la competenza ordinaria del Pretore, in quanto che a tale magistrato venne deferita la cognizione oltrechè di tutte le contravvenzioni prevedute nel cod~ce penale e di ogni ·altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai due anni, od una pecuniaria non superiore nel massimo a L. 2000, anche quella dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o detenzione non superiore nel massimo ai sei mesi ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno, ed infine dei delitti commessi per imprudertza, negligenza od inosservanza di regolamenti, eccetto quelli per la cognizione dei quali competente è il Tribunale. Pure modificato fu poi il metodo di risoluzione dei conftitti di competenza, in q-qantochè coll' artico'Jo 27 molto opportunamente si è stabilito che la Corte di Cassazione debba decidere sul conflitto fra due o più giudici i quali contemporaneamente abbiano preso o ritenuto di npn poter prendere cognizione dello stesso re .1. to. BibliotecaGino Bianco AU' imputato, ottrechè al l?ubblico Ministero, fu conc·essa la facoltà di chiedere la rimessione (art. 32 e 33), e la ricusazione .venne · estesa eziandio ai funzionari del Pubblico Ministero (articoli 4.4. e segg.), commiuandosi da ultimo e molto saggiamente una multa alla parte che abbia presentato un'istanza temeraria di ricusazione di giudici (art. 50). Per quanto riguarda la pa,·te civile (al qua1e istituto venne riconosciuta natura e destinazione unica di azione civile sia se esercitata sepl\,,ratamente, sia se congiunta al• l'azione penale), è da notarsi la nuova dispo• sizione per la quale non si dà alcun gravame contro le ~ecisioni che ~mmettono o respingono la cosiituzione di parte civile (art. 61), mentre d'altro canto e in generale alla reintegrazione del diritto offeso fu largamente provveduto, concedendo anche ai delitti che offendono la persona, la libertà; l'onore della famiglia, o v10lano il domicilio, la riparazione pecuniaria, quale è quella sancita dall'art. 38 del codice penale. Solò ad istanza della parte civile potrà essere citata a comparire in giudizio penale la persona civilmente responsabile (art. 66); ma essa, ogni qualvolta vi sia già costituzione di parte civile, potrà anche intervenire volontariamente (art. 68) nei termini e nei modi stabiliti negli art. 54 e 66. Meglio disciplinato nel nuovo codice .riuscì poi l'istituto della difesa e l'ufficio del di,fen• sore, stabilendosi fra l'altro che quest' ultim~ non possa abbandonare il proprio ufficio, nè allontanarsi dall'udienza, neppure adducendo la violazione dei diritti d~lla difesa, gettand·o cioè la toga, come si suol d-ire in linguaggio forense (art. 77), e stabilendosi che i trasgressori vengano puniti colla sospensione ,del1' esercizio della professione da uno a sei mesi (art. 79). Per quanto concerne i termini venne in• trodotto l'istituto- della 1·estituzione in termini per assicurare la verità contro il pericolo che il P. M. o l'imputato non possano svolge1·e per for7a ma 6 giore la propria attività; e fu equiparato a caso di forza maggiore quello in cui l'imputato 1,r0vi di non aver avuto notizia, per un fatto avvenuto senza sua colpa o negligenza, della notificazione da~cui il termine cominciò a deèorret·e (art. 126), ecc. Nella impugnazione dei provvedimenti è degna di nota la nuovaRisposizione contemp1ata nell'art. 129 per la quale l'imputato e la parte civile potranno interporre il loro grnvame nella Cancelleria della Pretura, del '.rribunale o nella Corte del luogo ovunque si trovino alloequa:1do è lOTo notificato il provvedimento. Dell'ist1•itzio11.e in generale tratta il libro II cominciando colle denunzie, le querele, e venendo quindi alla polizia giudizial"ia ecc., distinguendo anzitutto l'istruzione in formale e b011tmaria. La p1·inia pei reati di competenza della Corte d'Assise (art. 187), fu regolata in base a criteri completamente diversi da que·lli della leglsbzione vigente, in quantoohè venn~ proc:a_na.to il principio per cui la prova 16 .

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