P. Werner - La Repubblica bavarese dei consigli

•••••••••••••••••••• ••••••••••••• .. •• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,..•1-'•"V-'I' 'N"•"•••••v••••••••• .. •••.. •••• 160 4. Ogni Consigliere d'azienda, il quale possegga valido attestato della sua qualità, munito di fotografia e di timbro, ha il diritto di esigere che gli sieno fatti esaminare i eonti bancari anche all'insaputa del proprietario o della direzione dell'Istituto. 5. D'ora in poi non possono farsi trasferimenti di depositi che da una banca ali' altra di una data località. In nessun caso possono inviarsi valori a Banche estere senza preventiva autorizzazione della Casa del popolo per le finanze e del Commissario politico. 6. Da oggi in poi è abolito il segreto bancario nei riguardi della Casa del popolo per le finanze e degli uffici ed organi di essa. In ogni tempo i funzionari di controllo della Casa del popolo per le finanze, muniti di certificato con fotografia, possono procedere alla verifica dei depositi e conti ecc. Le precedenti disposizioni entrano in vigore al momento della loro pubblicazione. 26 aprile 1919. IL COMMISSARIODEL POPOLO PER LE FINANZE: C. K. Maemzer 53. Norme circa i sequestri. La sezione economica del Consiglio esecutivo dei Consigli di operai e dei soldati di Monaco fa noto, che essa SOLA è autorizzata a eseguir sequestri. I suoi controllori hanno certificati con fotografia e timbro del Consiglio esecutivo dei Consigli di operai e soldati. Non è autorizzato ad operar sequestri chi possegga altri B1bloteca 1.:,inoB1arco

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