F.S. Merlino - Questa è l'Italia

F. S. MERLINO La prima coalizione si forma nel Comune ed è rappresentata dal suo Consiglio. Il Consiglio provinciale è la coalizione delle coalizioni comunali, cioè una coalizione alla seconda potenza. Il Governo è la coalizione delle coalizioni provinciali, ovverosia la risultante di tutte le coalizioni formatesi dentro lo Stato. La camorra comunale comunica -con la provinciale e questa con la governativa, prima mediante le elezioni (operando ovunque i. medesimi grandi elettori) poi mediante una vera gerarchia che ha a suo fondamento, come abbiamo veduto, le imposte, l'igiene, l'insegnamento, l'assistenza ecc. ecc. La camorra comunale è protetta in seno al Consiglio provinciale dai suoi emissari, i consiglieri rurali, di cui abbiamo fatto conoscenza quando visitammo la provincia di Napoli 42 ; e le due camorre sono protette dai deputati in parlamento e presso il Ministro 43 • La deputazione provinciale, a cui la nuova legge 44 ha in gran parte sostituito una giunta provinciale composta del Prefetto, di due consiglieri di Prefettura nominati annualmente dal Ministro dell'Interno e di quattro membri salariati no~inati dal Consiglio provinciale, ha il potere di sindacare ogni atto dei corpi locali, comuni, opere pie, ecc. e ha funzioni di giustizia amministrativa, costituendo cosi una vera oligarcliia che ha nelle sue mani tutte le libertà e i principali interessi della provincia. Inutile insistere sull'uso che di un tal potere fanno le differenti coalizioni, o camarille amministrative. Abbiamo visto di che cosa esse fossero capaci nelle grandi città 45 • Nei comuni rurali il potere reale, confessato o nascosto, è ancora pi_u esorbitante ed oppressivo: poiché ciascuno lo sente e lo subisce nei minimi particolari della sua esistenza. Li le camarille sono piu strettamente legate; i consigli municipali sono consigli di famiglia, il Comune è un'opera pia a profitto di un piccolo numero di persone. In un grosso Comune della provincia di Benevento, il Sindaco era fratello del deputato politico, del deputato provinciale e del giudice conciliatore del Comune; un fratello prete 42. V. il nostro Capitolo II. 43. Un Consiglio comunale che calpesta ogni libertà e ogni diritto individuali, quando sia del -partito del deputato, vede questo sempre pronto a difenderlo presso il Prefetto e il Ministro. FORTUNATO, Discorso alla Camera dei Deputati, 25 marzo 1881. 44. Articolo 64, Legge 30 dicembre 1888, n. 5865, Serie III. 45. Cap. Il, pp. 111-u2. Biblioteca Gino Bianco

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