Da quando son partito militare - Franco Travaglini - 1973

al congedo sarà molto meòo dura, sia dal fatto che la maggiore vicinanza alle vette del potere garantisce una comunicabilità con esso che altrimenti sarebbe aleatoria e quindi una maggiore possibilità di usufruire dei suoi benefici: non essere punito e soprattutto ottenere più facilmente licenze e permessi». Che la sostanza di queste divisioni stia nella volontà della gerarchia di indebolire la capacità di lotta e di reazione dei soldati lo si vede in modo assolutamente esemplare ne~li articol.i del Regolamento di disciplina che con idera le divisioni la "norma" e l'unità il "reato" ART. 41 FACOLTA' DI AVANZARE RECLAMI Il militare che si crede leso nei propri diritti può presentare reclamo anche nei confronti di un superiore. Se il reclamo si riferisce ad un ordine o ad una punizione, esso può essere presentato solo dopo avere eseguito l'ordine o scontata la punizione. ART. 42 DIVIETO DI RECLAMI O DOMANDE COLLETTIVE I reclami o le domende, scritte o verbali, devono essere esclusivamente individuali e presentati da un militare solo. Costituisce mancanza disciplinare: - La presentazione di reclami o domande scritte o verbali, da parte di due o più militari, anche separatamente, ma previo accordo; - la presentazione di reclami o domande, scritte o verbali, da parte · di un militare per conto di altri. · La mancanza disciplinare deve essere considerata di maggiore gravità quando i reclami o le domande di cui sopra riguardino questioni specificamente attinenti la disciplina. Le violazione che raggiungono gli estremi di reato sono punite dalla legge penale militare. In ogni caso, reclami o domande collettive non sono presi in considerazione. 75

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