Il Socialismo - Anno II - n. 19 - 25 novembre 1903

IL SOCIALISMO dentro la unica tendenza rivoluzionaria tipica della classe proletaria - sia stato proprio l'avere creduto che la legislazione per la protezione del lavoro, potesse agevolare lentamente il processo storico ciel proleta– riato fino a renderne possibile la dittatura. i\la questo della legislazione sociale è dunque un fatto nuovo nella storia delle forme economiche per cui si debba con– chiudere che la lotta di classe deve cedere socialmente il posto a quella? Ecco qui l'errorer l'obliterazione direi del materia– lismo storico. Perchè - e non c'è dubbio - ogni forma di pro– duzione, la servile come la feudale, la commerciale del M. E. come la capitalisca moderna, hanno avuto la loro legislazione, diciamola così, sociale. Afutatis mutandis quelle riformette economiche, che ogg( va escogitando la borghesia - in perfetto accordo col Socialismo riformista - in favore delle classi lavora– trici, le avevano già escogitate allre classi dominanti in assai diverse forme di produzione e in ben altri periodi storici. Chi conosce le fasi della produzione servile sa che ad un certo punto i proprietarii fondiarii danneggiati dal caro prezzo del lavoro schiavo, finirono col cedere agli stessi coltivatori i terreni contro un tenue censo o prestazione annua •dando cosi luogo alla formazione di quella classe di coloni - che costituisce il nerbo e la f0rza del basso impero, ma che sarà tosto riasser– vita dalla ferula dello sfruttamento feudale. Si ha subito una emancipazione del lavoro schiavo dalla primitiva base territoriale, si forma una classe numerosissima di piccoli produttori, indipendenti in apparenza, ma legati in sostanza mani e piedi alla classe terriera e capita– listica; e si allarga il numero dei possessori censuari tutti forniti dei mezzi neccssarii alla cultura e trovan– tisi in grado di vivere con agiatezza. Ma 'questo periodo dovrà maturare in sè i germi di una ricaduta del lavo– ratore in una condizione assai triste. La legislazione - che gli aveva per un momento ac– cordato dei vantaggi economici di non dubbia discus– sione - si trasforma tosto in legislazione contro il la– voro. Il M. E. feudale lo schiaccia, asservendolo con una legislazione terrorista e sanguinaria. I liberi pro- 'duttori indipendenti, formatisi sul tronco del colonato, sono via via assorbiti dalla grande proprietà fondiaria ccl ecclesiastica, e trasformati in servi della gleba, in ceti rustici che nella gerarchia feudale sì richiamano vi/es, ùiferiores, manimorte, recomandali, lagtiabili, ccc., gente senza. famiglia nè patrimonio, senza diritti civili e politici in una parola. A misura che con l'aumento della popolazione e con l'estendersi della coltura ai terreni via via inferiori, si accrescono le diffi.coltà della coltura stessa e cresce la ne– cessità dei materiali e strumenti cli produzione, si afferma la tirannia del capitale fondiario, il lavoro territoriale indipendente scompare e su tutta l'Europa con una legislazione fatta cli marchio e di ferro rovente predo– mina assoluta la forma servile di produzione. Incomincia l'opera cli dissoluzione del primitivo co– munismo agrario su cui ancora i lavoratori trovavano i mezzi di loro esistenza, proseguita con indifferenza olimpica fino ai nostri giorni; e si capisce come ve– nuta a mancare alle classi lavoratrici la terra, aumen– tasse la lorò depressione. Mentre si elevava la rendita i lavorantì ex-comunisti e liberi produttori indipen– denti si trasformavano in salariati, coloni e dipendenti. Ma tosto a misura che nei maggiori centri si fondano i Comuni borghesi e si determina una lotta senza con– fini tra il Comune e il feudatario, la legislazione a fa– vore ciel lavoro ripiglia la sua funzione diretta ad ac– crescere fondamentalmente il potere del capitale com– merciale ed industriale sullo stesso lavoro. I Comuni intraprendono la trasformazione del servaggio con una legislazione sapiente in favor~ dei servi della gleba. Disposizioni senza numero esistono, che autorizzano i servi a vendere le terre livellarie, che diminuiscono i diritli dei signori feudali sui loro, che accordano loro personalità giuridica battezzandoli col nome di homines, liberi di fronte al Comune, capaci cli possedere, com– parire in giudizio, ecc. l Comuni si circondano di viitefranche, borghifrancki, cast~l!i franchi dove i servi fu1:;gitivi dal feudo, i con– tadini e i coloni oppressi dal signore trovano sicurezza, libertà, e alti salari. Ma questa legislazione è prudente. Mentre volge la sua attenzione a migliorare le sorti del lavoro ne ribadisce per doppia via le catene. Da una parte crea nel lavoratore un maggiore stimolo al la– voro - che trasformandosi con una maggiore produ– zione in un più largo reddito capitalistico - accresce di questo il potere - e dall'altra - mentre rende li– beri i lavoratori dalle pastoie fet,clali - non li tratta a paro della borghesia, li tiene in una condizione infe– riore a quella dei cittadini (cives) e li ordina in sepa– rati Comuni rurali (wdversilas hominum) soggetti al Co– nnme cittadino. Si tratta cli una legislazione cosciente di classe non dettata da umanità, ma dalla cupidigia del guadagno, dall'amore cli signoreggiare in luogo dei signori ruràli, dal!' interesse politico di rallentare i legami tra feudatari e soggetti, col sottoporre questi al Comune. E chi guardi ancora agli statuti delle repub– bliche marinare trova pure tutta una organica legisla• zione che assicura il lavoro marinaro contro gli infor– tuni, stabilisce un limite minimo e un limite massimo cieli' età - in cui si poteva salire sulle navi nella qua– lità di mozzi -· e fa obbligo agli armatori di fornire vitto e medicine ai marinai in caso di malattia. • Sono epoche in cui è scarsa la mano cl' opera e si capisce come soltanto i miglioramenti e un più ele– vato reddito possono spingere i lavoratori ad abbando– nare la coltura della terra per darsi al lavoro tecnico nelle corporazioni, sulle navi, e via dicendo. Ma tosto che si allarga il numero di quelli che cedono la loro forza-lavoro incominciano gli statuti, che limitano il numero degli apprendisti nelle corporazioni, riducono i salari al disotto dell'antico livello, allargano la po– tenza dei proprietari del le terre e dei maestri del le arli coi monopoli, coi privilegi, con le limita,doni e•1e disci– pline severe poste all'esercizio del lavoro. L'Italia e la Spagna del secolo xiv, la Francia del secolo xv l'Inghilterra ciel secolo xvi sono piene di questa legi– slazione terrorista contro il lavoro. Carlo Marx, e oggi poderosamente il prof. Ricca-Salerno. ne hanno dato una dimostrazione commovente. Mentre prima la bor– ghesia con una legislazione sociale aveva cercato di attirare i lavoratori delle campagne nei centri indu– striali con la prospettiva di compensi elevati e di privi– legi, tosto che l'offerta del lavoro eccede la domanda li respinge vietando loro l'accesso, 'in ispecie al figli dei contadini; dei servi e dei coloni. E pili tardi a misura che cresce il numero dei nul– latenenti, dei contadini e degli operai manuali senza fuoco nè tetto - espu \si violentemente dalle loro terre

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