RE NUDO - Anno VII - n. 46 - ottobre 1976

que fa uso di sostanze del grup– po C in luogo pubblico o aperto al pubblico. ART. 9 - In deroga agli articoli ~recedenti, e fuori dai cqsi pre– ì'isti negli artt. 7 e 8, chiunque, 1 enza autorizzazione, acquisti, yenda, ceda, esporti, importi, assi in transito, procuri ad altri comunque detenga sostanze el gruppo C, e punito con la eclusione da 1 a 8 anni e con a multa da L. 300.000 a L. .000.Q00. Commento eroina, morfinosimili), per la lo– ro alta tossicità, per la marcata capacità di indurre rapidamen– te uno stato di dipendenza, per la recente e crescente diffusio– ne del toro uso, per lo sviluppo di un mercato nero strettamen– te connesso con una criminalità particolarmente pericolosa. - derivati della cannabis (has– hish, marihuana), per la bassa tossicità e per l'assenza di di– pendenza. • Di conseguenza, le droghe ven– gono divise in tre gruppi: Gruppo A (tutte le sostanze in– cluse nell'elenco degli stupefa– centi, tranne oppiacei e canna- li progetto di legge del Partito bis; le più diffuse sono le anfe– radicale è basato su quattro tamine, i barbiturici, gli alluci- principi fondàmentali: nogeni, la cocaina); 1 Discriminazione fra diversi ti- Gruppo s (oppiacei); pi di droga. Gruppo C (cannabis). 2 Discriminazione fra consu- matori, spacciatori e trafficanti. · Per ciascuno di questi gruppi 3 Discriminazione fra tossico- esiste una diversa normativa. mani e non-tossicomani. La discriminazione dei diversi 4 Somministrazione controllata gruppi di droghe sul piano legis– di droga ai tossicomani. lativo è motivata principalmen- te da una esigenza elementare 4. 7.2. A) Discriminazione fra ti- di coerenza, per cui il potenzia– pi di droga - le deterrente deve essere pro– Fra tutte le sostanze incluse porzionato al danno potenziale nell'elenco degli stupefacenti, della sostanza usata. possono essere isolati due Infine, la grossa differenza di gruppi che presentano delle ca- pene detentive relative al traffi– ratteristiche peculiari: co (1-8 anni per il gruppo C, 7- - oppiacei (oppio, morfina, 25 anni per il gruppo B) deter- mina un grosso aumento di ri– schio per i trafficanti che voles– sero passare dal commercio della droga leggera (notoria– mente poco remunerativo) a quello della droga pesante (molto remunerativo, per il vo– lume limitato delle sostanze del gruppo B in rapporto all'alto co– sto, per la possibilità di crearsi un.a clientela "stabile" di tossi– comani in stato di dipendenza, per la necessità del tossicoma– ne di aumentare le dosi, per la possibilità di "tagli" e adultera– zioni). 11 progetto di legge del Partito radicale prevede una depena– lizzazione parziale della deten– zione di cannabis, con criteri analoghi a quelli proposti dalla Commissione USA (vedi par. 4.3.4.). Sui possibili effetti della depe– nalizzazione parziale l'unico dato finora disponibile è un'in– chiesta promossa dal Drug Abuse Council dell'Oregon (U– SA): in questo stato la deten– zione di cannabis è stata par– zialmente depenalizzata (multa fino a 100 dollari per possesso di non più di un'oncia) fin dal– l'ottobre del 1973. Dall'inchie– sta è risultato che: - dei soggetti che fanno attual– mente uso di marihuana, sol– tanto lo 0,5% ha iniziato ad usarla dopo il cambio della leg– ge; - dopo il cambio della legge, il 5% dei consumatori fa uso di quantità maggiori di marihuana rispetto alle quantità usate quando l'uso era penalizzato; - il 52% usa quantità uguali; - il 40% fa uso di quantità mi- nori. Per quanto riguarda le sostanze dei gruppi A e B, la proposta di legge del Partito radicale pre– vede la punibilità della deten– zione di piccoli quantitativi per uso personale, seppure limitata ad una multa. Questa normati– va è motivata dalle seguenti ra– gioni: - perché, data la particolare pericolosità delle sostanze ap– partenenti ai gruppi A e B, sem– bra necessario. mantenere una penalità anche esigua (come la multa) per il suo "valore simbo- ·lico"; · - perché, non essendo previsto il reato di "uso", il consumatore in difficoltà non correrà alcun rischio a cercare assistenza medica, se ne avrà la neces– sità; - perché i tossicomani in stato di dipendenza avranno la possi– bilità di rifornirsi ai centri di somministrazione controllata. 27 4. 7.2. B) Discriminazione fra consumatori. spacciatori e traf– ficanti In mancanza, di altri elementi probatori, la discriminazione fra detenzione per uso personale e detenzione per traffico è basata su criteri quantitativi: come unità di misura per le sostanze dei gruppi A e B viene adottata la DOSE MASSIMA SINEìQ-LA alla Farmacopea ufficiate (F U VI I del 1965), e cioè la massi– ma dose terapeutica sommini– strabile in una volta sola (a Ut.o– lo di esemplificazione, una do– se massima singola di morfina corrisponde a due fiale da 0,01 g.); per le sostanze che non so– no incluse nella Farmacopea ufficiale saranno studiati criteri di quantificazione basati sullo stesso principio. Per le sostanze del gruppo C, il limite di 30 g. corrisponde a quello proposto dalla Commis– sione USA (vedi par. 4.3.5.) e adottato da alcuni stati ameri– cani (vedi par. 1.3.11.). Anche il ministero della Sanità del go– verno olandese ha suggerito di fissare in 30 g. il limite entro il quale si presume che la deten– zione sia collegata all'uso per– sonale e non allo spaccio, evi– tando di lasciare questa valuta– zione alla discrezionalità del giudice (come è con l'attuale legge vigente in Olanda). Il criterio di valutare quantitati– vamente il reato di detenzione è stato adottato, fra l'altro, dalla legge neozelandese. La punibilità della detenzione di quantitativi "intermedi" (da 2 a 10 dosi per non-tossicomani, fabbisogno fino a una settimana per tossicomani) è giustificata dalla necessità di colpire il pic– colo traffico; lasciando al giudi– ce la discrezionalità di valutare caso per caso (non esiste infat– ti un minimo della pena). La punibilità della detenzione di quantitativi superiori a 1 O dosi (per non-tossicomani) o al fab– bisogno di una settimana (per tossicomani) è motivata dal fat– to che questi quantitativi far.no ragionevolmente escludere l'i– potesi di detenzione per uso personale. La discriminazione fra piccolo e grosso traffico si concreta con differenze molto consistenti di penalità. Essa è lasciata alla di– screzionalità del giudice, ma potrebberp anche essere stu– diati criteri quantitativi. 4. 7.2. C) Discriminazione fra tossicomani e non-tossicomani Questa distinzione si concreta nella valutazione del quantitati-

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