RE NUDO - Anno VI - n. 36 - novembre 1975

6 mento» che vuol dire tuttò e niente - tanto per dare la possibilità al giudice di condannare sempre senza sbagliare mai. Alla fine di questo strambo articolo si dice poi che tutto quello che si è detto sopra per le droghe pesanti - l'induzione, il proselitismo pub– blico o privato, il favorire l'uso - è validp anche per le leggere, solo che le pene sono diminuite da un terzo alla metà. Appare, quindi, chiaro che In cambio della non punibilità per la detenzione di stupefacenti In modiche quantità, ipotesi fre– quente ma che certo non risolve tutti i problemi giuridici della tos– sicomania, si assiste a un paz– zesco, terroristico aumento della pena per qualsiasi cosa abbia a che vedere con la droga. La lunga casistica prevista dall'art. 71 ancora una volta pone sullo stesso piano spacciatore e consu-· malore, ignora la realtà di tutti i processi di droga, punisce in maniera assurda un rapporto con la droga non strettamente indivi– duale ma collettivo. Infine, la famosa distinzione tra droghe leg-· gere e droghe pesanti si riduce a una diminuzione di pena che riporta la situazione sanzionatoria .più o meno a quella attuale per le droghe leggere. · In ogni caso·,dal punto di vista cri– minologico, questa legge toglie ogni speranza ai cosiddetti ccca– valli» a coloro, cioè, che sono· costretti al piccolo spaccio per pagarsi la droga pesante. Le pene· previste. per costoro sono talmente pesanti che non esiste alcuna spe– ranza di ottenere una loro collabo– razione per individuare i grossi spacciatori; essi saranno ancora di più legati al silenzio dal ricatto di 4 anni di galera come minimo. Ma anche a proposito della causa di giustificazione dell'uso perso– nale, cosa si intende ·per modica quantità? Una sigaretta o la scorta media che uno fa quando gli capita di poter comprare un po' d'erba? e che senso ha punire l'acquistare o il cedere e ricevere anche a titolo gratuito modiche quantità di stu– pefacenti? La coordinazione 'delle norme potrebbe portare all'as– surda conclusione che se non è punibile il momento statico della detenzione, è gravissimo quello dinamico dell'acquisto. In tal caso l'unica soluzione sarebbe quella di dichiarare sempre di aver trovato per strada la roba che si ha in tasca! In realtà l'unica interpretazione logica della legge è nel senso di una soluzione ulteriormente repressiva del problema della droga, con la definitiva garanzia per gli spacciatori di poter contare su rivenditori al minuto fedeli e ricattabili. E già le norme aull' ccalfevolazlone doloaa» - il lasciare che altri In caaa propria fumino o ai cllano genericamente alla droga - e sull– 'aaaociazlone a delinquere - l'aa– aociarai in due o più allo acor,o di detenere o acquiatare droya - fanno Intravvedere la poaslbllitt di graviaaime provocazioni nei co11frontldi chiunque. Tutto ciò in cambio della assoluzione per Pan– nellai· li recupero del t011lcomane Per tranqullllzzarsl la coscienza Il legislatore ha poi previsto una serie di strumenti per il recupero del tossicomane. L'art. 83 prevede l'istituzione di· speciali reparti carcerari per i detenuti tossicomani. Sono pre– visti corsi di studio per insegnanti e genitori. Perfino nell'esercito ai giovani verrà spiegato che è male drogarsi. Sono poi istituiti, a livello regio– nale, un comitato per la preven– zione delle tossico-dipendenze e centri medici e di assistenza sociale «improntati a criteri non autoritari nè costruttivi, ma di assistenza professionale specia– listica». Gli intossicati hanno poi diritto all;anonimato quando deci– dano di usufruire dei centri medici o dei presidi sanitari, ma se il «dro– gato», o l'esercente la patria potestà non decide automatica– mente, ci .pensa lo Stato a deci– dere per lui. Qualsiasi medico si accorga che il suo paziente fa uso personale nonterapeutico di sostanze stupe– facenti, deve segnalarlo, con la possibilità dell'anonimato, ai_ più vicino -centro medico. Se. il paziente non intende sottoporsi volontariamente alla cura, il medico ha l'obbligo di segnalare ii caso, con tanto di nome e .!. . rr:::a-1 /·" f-R.0. :r;. cognome naturalmente, al · Pre– tore. Lo stesso obbligo - o pote– re? - è posto anche a carico degli agenti di polizia giudiziaria quando «vengano a conoscenza» che qual– cuno fa uso di stupefacenti. La polizia inoltre, quando coglie qualcuno in stato di intossicazione acuta «derivante dai presumibile uso di sostanze stupefacenti» ha l'obbligo (o il potere?) di accom– pagnarlo ai presidio sanitario: è la legalizzazione del ricovero coatto in base alle presunzioni del poli– ziotto. Il Pretore, cui pervengono segna– lazioni da sanitari o da poliziotti circa l'esistenza di persona dedite all'uso di stupefacenti, ha ii potere di ordinare in via d'urgenza l'im– mediato ricovero od ospedaliero od ambulatoriale. Il provvedimento «deve essere comunicato immediatamente all– 'interessato» ma comunque è immediatamente esecutivo. Superata la· fase .dei «provvedi– menti d'urgenza» competente a decidere la sorte dei tossicomane è ii Tribunale. Qui è previsto una specie di pro– cesso a carico del «dedito all'uso di sostç1nzestupefacenti che rifiuti di assoggettarsi al . trattamento medi- ~?, " L~ ~ / ~~ -~~ , - \- 0-t: -::>-,.. . cc.... - ~-""' ------ ~~ ~· - -~ - .·_:--. --· -- o .; . -- ·. co». In sostanza a questo si pu6 arrivare per questi motivi: 1) per segnalazione al Pretore da <parte di un medico; 2) per segnalazione da parte della polizia giudiziaria; 3) per segnalazione da parte di un centro medico, qualora l'Individuo abbia rifiutato o interrotto il tratta– mento curativo; 4) per segnalazione da parte del coniuge, dei figli, o di' un prossimo congi1,rnto (padre, madre, ecc.). Il Tribunale, cosi investito del caso, «premessi gli opportuni'accer– tamenti e sentito l'interessato ed il centro medico sociale», pu6 disporre il ricovero ospedaliero o le cure ambulatoriali. • In ogni caso viene ordinato l'affi– damento ad un centro medico. Qualora l'interessato rifiuti il tratta– mento ambulatoriale, il Tribunale può disporre il ricovero coatto in ospedale. Contro il provvedimento di ricovero o di affidamento disposto dal Tribunale, . è ammessa l'impugnazione àlla Corte di Appello, ma il provvedi– mento viene eseguito in ogni caso immediatamente. Tutto ii processo è retto dai. rito civilistico, senza cioè le forme e le

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