Nuova Repubblica - anno IV - n. 20 - 13 maggio 1956

(UO)- nuova repubblica u: 'J'EOIHEJH~L Kt:LSKN DEMOCRAZIA ESCIENZA DELDIRITTO di AUGUSTO CECCHINI I .f~ J.(E!".SEN c9ncepisce la scienza giuridica come analisi delle strutture fom1ali ciel diritto positivo, che deve prescindere~ nella valutazione degli o,:dinamenti giuri– dici, da,, interpretazioni di carattere psicologistico, ecollo– mico, sociale, politico o da giudizi di valore, etici o politici. « Il pl'Oblema del cli1·i°tto, in quanto pl'oblema scientifico, è .il prnblema della t_ecnica. sociale, non un problema di mo– nde. L'affe1·nlaziono che "un dato ordinamento sociale ha il carnttei-e di cli1·itto, è u11 ordinamento giuridico" non frnplica il giudizio morale che quell'ol'dinamento sia buono e giusto». (Teoria, (J&nerale del diritto e dello Stato, Mila– no, 1052, p. 5). Oggetto della scienza del dirit(o non sono i comporta– menti _unrnni e Je loro cause, ma le nonne ohe-sono istituite a 1·egoladi. La noi-mativitii del diritto non va intesa come fondata su principi metafisici o metagiuridici, ma su una norma fondamentale che ogni Ol"clinamento giutidico posi– tivo postula quale principio della sua intrinseca validitii e .intelligibilittl. Il 1(. si pi-eoccupa di distinguere la validità o leoitti-lnità di un oi-dinarnento giuridico dalla sua effetti– vitù; la validità è -garnntita dalla coerenza intrinseca del sistema di norme che costituiscono quell'ordinamento, ma dipende dalla sua efficacia, ossia dalla poss.ibilità che le riorme siano rese esecutive. L'ef-lìcacia di un sistema giuri~ dico è condit·io ~ine qu.o non della sua legalità, ma non condit·io 1>e r qu.am. Conformernenle ai suddetti p1·incipi, il I(. identifica J'oi-din.amento gimidico c~n lo Stato, il diritto soggettivo con quello oggettivo, cond1rnnanclo le dottrine di quanti concepiscono lo Stato come entitl~ politica e fonte del di- 1·itto, e di colorn che intendono la legalità giuridica come iQndata su dii-ittì natu1·ali dell'uomo, ai quali il di1·itto po– sitivp dovrebbe confoi·marsi. Non è questa la sede per una esposizione esauriente della dottrina pura del di1·iito del K. iJ per ima discussione critica a pprnfondita dei suoi pi-esup– posti filosofie.i e metodologici. Non possiamo èsime,·ci tutta– via da alcuni rilievi critici che varranno a giustificare le considerazioniCfielaTettura dei saggi del J(. raccolti in De·mvcrGzia e cidtut·a (Bologna, Ed. de Il Mulino, 1955) ci ha sugge,·ito. L A .PRlflTESA kelseniana di distinguere una «forma» da un «contenuto» giuridico, di considerare scien.tifi- ' ca l'analisi delle forme del di1·itto e opinabile la discussione intoi-no ai valori etici, politici, sociali dei «contenuti» degli Ol'dinamenti giu1·idici ci pare non soltanto arbitral·Ìa. da un angolo visuale logico e metodologico, ma tale soprattùtto da comp_romettere il valore della appassionata e senza dub– bio si~ce~·a pl'Of~ssi~ne di fede ~emocratica, ?i St~i i ·saggi k_elsen1aru pubblicati da Il Mulino sono testunonrnnza. In sede Cl'itica, il fonnalismo del K. è l'eapressione della esige1w,a di garanti1·e vRlìclitù. giui-idica agli. istituti del di- 1·itto positivo e intelligibilità scientificà-ai suoi ordinamenti, fondando l'una e l'altra Su un principio universale e neces– sario, la normatività efficiente. Tale normativiti\- è intesa non come Categoria dello spirito o come imperativo giuri– dico operante trascendentalmente nel processo èl"Cativo delle nonne, ma come ipotesi gilll'idica, come generalizzazione di u_n pr·esunto elemento formale comune a h1tti gli ordina– menti del di,·itto positivo. li K. oscilla pertanto fra l'esi– genza di una fondazione trascendentale dèl diritto_ e Ja "tendenza a defini1·e i valo1·i giuridici ·mediante .fa. generaliz– :1,a,-,ione ernpi1·ica a partil'0 dall'analisi degli ordinamenti giul"iàici positivi. La tecnica oggettivistica dell'indagine empiristica. non si concilia con l'esigenza di una scienza del diritt~ come scienza ·delle norme o delle fo,·me; ernpi- 1-isticamente la norma è: o l'efficacia della coerciziohe sui co1npo1-tamenti umani () l'ipostatizza:i.:ione dell'efficacia de– gli imperativi legali. L'una e l'altl'a interpretazione della Jl0rmativìtii non l'isi:wndono alle intenzioni del K., teorico della scien:i-,a pura der diritto, ma sono i tel'mini di un'anti- 11omia cui lo conduce inevitabilmente la sua impostaz.ione critica e metodologica, inc_el"ta fra un'interpretazione del valoi·e giu1·idico come norma universale, immanente nei çontenuti particolar·i degli ordinamenti giuridici, e una 1netodologia empiristica dell'analisi giuridica intorno al significato ciel diritto. Se il E. fosse partito da pr·ernesse storicistiche im·ece che da un empirismo metodologico, che Jl0n ha rinuncia.to.intieramente alla p,·etesa di una fonda– ;,,ione trascendentale del diritto, avrebbe potuto conciliar~ -l'esigenr,a cl.i sf!•ggire ad una metafisica del .diritto e quella di garanti_re la'· comprensione scientifica degli istituti con– creti del dii-ilto. La considerazione delle forze politiche, ;;ociali, ecçmomiche e clell~. ideologie che condizionano (non de.termìn8no) in. un c~rto momento storico la formazione <li ordinan-19-nti giuridici, l,ur:,gi··c1~l e.onfondere. l'indagine economica, sooiolog_ica _o ideologica -Con quella intorno al )oro significato e a.Ila. loro validità giuridica, gli avrebbe for~ nito gli elen1enti per .la compre_ns~Q_lledegli istituti del di.-itto positivo·nella lo!'O concreta, e ·cioè storicamente ope– rante, normativitìl. li fo1·rnalismo del .T.(. è sta-etto pa-rente del convenziona– Jismo logico e metodologico, che, per evitai-e lo psicologismo e il dogmatisn~o, i-iduco la logica e, in generale, le tècniche (Di.~. di Dino Boschi) QUIZ PER L'ELETTORE: Scoprire i candidati della Con fìntesa dietro i simboli dei partiti tradizionali della indagine sci~ntifìca a escogìb.1,-,ioni ai-bili-arie, a arti~ fici linguistici, a nonnatività• autoponentesi. Come è possi– bile - crediarno - sfuggfre allo psicologismo e al dogma– tismo, interpretando la logica e le tecniche scientifiche Ì'R. genern.le come condizionate e non determinate dalla con– c1·eta problematica sto,·ica, scientifica, economica, politica, sociale; così è possibile riconoscere l'autonomia della scien– za giuridica senza negai-e il neS$O ùta.le fra la stoJ-ia• della società e gli istituti giul"idici, che ne stabiliscono e ne rego– lano eflìcacemente l'ordinamento. - Propt·io-- per·chè la teoria kelseni-una del dil'ìtto o dello Stato muove da pl'csupposti fo,·malistici e convenzionali– stici essa non è in grado di git1stificare il valore della demo-· crazia; in qM.Qto legale ed efficace· un ordinamento auto– ci-atico ,·ale 1'ili'fottl un oi-dinarnento democr:atico, che sia alt.-ett:1nto chiciente. N !COLA :Matteucci, die ha prem•~sso wHt intelligente p1·efazione ai saggi del l(el;;en, che lL Mulino ha pub– blicato sottò il titolo Democrazia e Cu_ltura, invoca il relati– vismo fllosofìco del I<. e il suo concetto di diri'tto come ol'ga– ni,-,za,-,ione della forza al fine della realizza:1.ione della pace sociale a giustificazione dcll,1 sua fede nella dernoci-a;r,ia. In realtà, il K. che esalta. la democrazia. co,.ue strurnento cli pacifica solu:,,ione dei conClitti di interesse, come condi– zione di un dìa'logo costruttivo fra uÒÌ'nini di <live1·sa fed-e e opinione, come comp1·omesso fra la normatività cleila legge e l'esigenza individualistica della libertù, non parla corne tco,·ico della clòt.trina pura del di1;itto, ma come uomo storicamente impegnato nella difesa di certi valo.-i sto1·ici e mo,·ali. Non direi che ~sista Contraddizione fra il neutra– lismo del teorico del dil'itto puro e l'impegno dell'uomo K.: rna cerlo intima frathHa., espTessione del non superato doa– lis;no tra forma. e contenuto del diÌ·itto, fra dirìtto e stoi·i~,, fra valori di dil·itto e valori di giusti,-,ia. Stol"icisticaniente la democrazia, in quanto o,·dinarnento giuridico, si giustifica come conquista storica, come valore etico, sociale, economico, politico, che il diritto sancisce come nonna giuridica, facen<lo d,i un ideale, di un'e8igenza o di una spet·anza un Yalore stol'ico, un'istituzione. Lo sto– ricista non ha bisogno cli invocare il dualismo fra valori giul'idici e valori di giustizia: per .fondare l'autonomia della scienza giul'idica o per non cadei-e nell'indiffei-entismo di fronte alle questioni di valore; i valori giuridici sono per lui la. concretezza (oggetto di interpret&zione e di giudizio sto1·ico) della normatività storicnrnente immanente dello spirito; e i così detti ideali morali sono le esigenze e i fer– menti che debbono trovare formulazione consapevole e il potei-e per diventare legge, efficace nonna giuridica. Non frattura o distinzione statica. quindi fra legalità e giustizia, fra legge e libei·tà, ma dialettica e cioè tensione che è pre– supposto della storicifa delle norme e degli istituti giuridici. La condanna kelseniana dell'autocrazia, per essel'e sen– t,imentale e non Criticamente fondata, non è n-ieno .valida e pedagog.icamente effì.cace; la sua apologia della libel't.'.i come insopp1·imibile esigenza dell'animo umano, che trova nel compl'Ornesso fra libertà e rispetto della legge, proprio della legalità democratica, la sua limita,-,ione e, al tempo stesso, la sua possibilitti di feconda affermazione, è nobi~ Jissima, anche se implìca. l'ipostatizza:t,ione del valore della Jiberth. io un mondo metastorico, cui la societtl umana. si avvicinerebbe in virtù del pe1·fezionarnento degli istituti democrntici. Il K. non nasconde le sue simpatie per la de– mocrazia diretta, ma 1·iconosce che il padamentacismo co- , stituisc"e un co1n,promesso necessario fra Fideale della. demo– crazia dil'ctta e l 'antocraz.ia . E poichò il K. ammette che ll supernmento dolla. crisi della democ1·azia., e cioè del parla– mentarismo,. <leve effettuarsi nel rispetto della legalità de- rnoci-atica, egli affronta il problema delle riforme degli stru– menti della demoCral!.ia parlamentare; rifìuta. decisamente le lusinghe del co1·porntivismo, che maschera la volontà di dominio di certi gruppi sociali a. -dannò d.i altri e senza vantaggi per il bene collettivo; e se manifesta una discu– tibile simpatia per l'istituto della delega dei parlamenti ai tecnici per la soluzione di problemi po.litici, economici ecc., 1·iconosce per altro che il vero e radicale rimedio ai mali del pada1nentarismo, e, soprattutto, a queJlo che è di tutti il pcggio,·e, l'incompetenza, consiste nella formazione di classi politiche cnltura.lmente prepara.te e moralmente degne delle responsabilità cr1e 101·0incombono, e cioè nella sentpre più consapevole e larga pa1:tecipa,-,ione popolare• alla vita politica. Molto importante è l'insistenza del .K. sulla nccesr~ità di un sempre maggiore controllo giurisdi– ,-,ionale dell'attività dei rapf?resentanti del popolo, vuoi per– fezio11r1ndo le tecnjche elettorali al fine di una sempre più i·eale possi-bilitA per il popolo cli espri1nel'e eff-icacernente Ja sua volonti1, vuoi facilitando Fattuazione della J'ichiest-a popo"iare di ple.bisciti, vuoi riformando l'istituto dell'immu• nità parlamentare e rivedendo il principio della irrespon~ sabi!itù dei deputati di fronte ai loro elettori. Concludendo, la lettura di questi. saggi del K. non solo vale a proporre il problema .attualissimo della pos8i– bilità e delle modalità di una scienza del di~Hto, ma giova Hlla rNedita:,,;ione dei piòblemi conc~menti le modifiche degli stn1menti dell'ordinamento democra-tico. QUADERNI DINUOVA REPUBBLICA Sono usciti: 4) PIERO CALAMANDREI, In difesa di Danilo Uolci 5) Una sola politica ( U P nelle elezioni ammi11is1ra1ive 1956) L'ECO DELLA STH1PA UFFICIO. DI RITAGLI DA GIORNALI. E RIVISTE Direttore: Umber.to Fr-ugiuel"e lltllano, Via-G. Compagnoni 28 Conisp. Casella Postale 3549 Telegr. Ecostampa

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