caina; c) anfetamina; d) tutti i prodotti simili; e) Lsd e allucinogeni; /) Thc (derivato chimico del l'hashish). Tabella Il: canapa indiana, hashish, marihuana. Tabella III (droghe pesanti): barbiturici con notevole capacità di indurre dipendenza. Tabella IV: psicofarmaci con capacità di indurre dipendenza fisica e psichica minore delle sostanze indicate nelle tabelle I e 111. Tabella V: farmaci; psicofarmaci (ne sono rimasti pochi). A decidere quali sostanze andavano messe nelle tabelle III e V è stato il Consiglio superiore di Sanità, un organo formato da una sessantina di baroni della medicina, molti con agganci con le case farmaceutiche. I risultati si sono v1st1. Vediamo altri articoli imInvecepure portanti. Per l'art. 79 non è punibile chi detenga per uso personale modiche quantità di sostanze stupefacenti, o chi detenga sostanze per uso terapeutico in quantità che non ecceda in modo apprezzabile la necessità della cura. Ma chi decide quali sono le quantità modiche o apprezzabili? Siamo da capo. L'emendamento socialista fissava questa quantità: 20 grammi per la marihuana e l'hashish (non è molto, in alcuni stati americani la quantità è stata fissata in 30 grammi), due dosi per la morfina e l'eroina. Non è stato approvato. Dunque, una depenalizzazione molto ambigua. Ma c'è di più: « chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, fuori dalle ipotesi previVECCHIA NUOVA (1954) (1976) PENE MINIME per il consumatore sin- 3 anni 2 anni golo di droghe leggere PENE MASSIME 10 anni per il consumatore sin- 8 anni (possibili aggravanti fino golo di droghe leggere 20 anni) PENE MINIME E MAS- 5 anni SIME 3 anni 15 anni per il consumatore di 8 anni (possibili aggravanti, fidroghe pesanti no a 30 anni) FERMO DI DROGA NO SI (giudiziario e di polizia) REATO DI OPINIONE NO SI (da I anno a 15 anni) TERAPIA COATTA NO SI il giudice la può ordinare Il ste dagli articoli 72 e 79, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e 111, è punito con la reclusione dai quattro ai quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni ( ...). Se taluno dei fatti preveduti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle Il e IV, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni ». Questo è l'artico/o-chiave. Infatti è evidente che per « detenere » modiche o non apprezzabili quantità di qualsiasi sostanza, sia pure rosmarino, bisogna averla prima « acquistata » o « ricevuta » in regalo o in prestito, o « prodotta ». I senatori del Pci Petrella e Argiroffi avevano proposto un emendamento che depenalizzava questi atti indispensabili all'uso. Nell'art. 71 si sarebbe letto « non è punibile ... » ecc. Ciò tra l'altro sarebbe stato una jattura per la mafia che monopolizza il mercato nero della droga. L'emendamento comunista è stato respinto. li magistrato Michele Coiro, presidente di collegio alla I sezione del I tribunale penale di Roma, che ha giudicato decine di processi per droga, è stato molto duro nel giudicare questo articolo. A questo punto, stabilito che la tanto sbandierata « depenalizzazione » non c'è affatto, gli altri pur gravi articoli sono uno zuccherino. La « cura » (fonti scientifiche molto serie affermano che è un assurdo parlare di cura per i consumatori di sostanze stupefacenti, si può al massimo parlare di cure mediche in caso di deterioramento fisico) avviene in centri medici che dovrebbero essere istituiti dalle regioni; per ora non ci sono. L'articolo 73 è il famoso « fermo di droga » n. 2 di cui abbiamo parlato più sopra. L'art. 76 manda in galera chiunque non parli male della droga o « favorisca» l'uso. Si può favorire l'uso di qualche cosa anche dicendo che essa non fa male, o scrivendolo su un giornale. In questo caso c'è un'aggravante, perché leggono il giornale anche minori di 14 anni. E' super penalizzata la «fumata in gruppo» (chi fuma da solo?) bollata come «associazione a delinquere». E' obbligatorio deporre come testimoni, anche nei confronti di parenti stretti. Altrimenti si va in galera, da sei mesi a tre anni. Infine, c'è l'ebbi igatorietà del mandato di cattura (tutti in galera subito, poi al processo, fra due, sei o dieci mesi, se si stabilirà che eravate innocenti, fuori con tante scuse) e una serie di facili aggravanti che permettono un abuso praticamente illimitato. G. F.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==