52 soggetto e quel la di un altro. Noi sappiamo che quei bisogni ci sono e la coscienza pubblica riconosce che devono essere soddisfatti. Questo è il problema del piano come noi lo poniamo. Non è un contrasto fra il piano e l'iniziativa, è una necessità per mettere ordine e giustizia in queste materie vitali. Questo bisogno è veramente diffuso dappertutto. Non so se l'emendamento sarà approvato, ma ho speranza che nel fondo delle preoc• cupazioni da me espresse vi sia qualcosa che può essere comune a tutti i partiti, sopratutto a quei grandi partiti maggiormente responsabili perché esponenti delle grandi masse popolari. Se questo fondo comune esiste, io mi auguro sinceramente che un punto d'accordo possa essere trovato in prosieguo: la Costituzione italiana deve portare traccia di questa esigenza, che è di tecnica moderna e di giustizia sociale. (Applausi a sinistra). BELOTTI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. BELOTTI. Sarò brevissimo, in quanto intendo limitarmi a completare quello che ha detto l'onorevole Pajetta nel suo intervento chiarificatore. Egli non è stato completo. Forse ha letto solo la relazione dell'onorevole Togliatti, ma non ha letto un'altra relazione apparsa negli Atti della Commissione per la Costituzione. A pagina 109 del volume secondo si legge, nella relazione presentata alla terza Sottocommissione dallo stesso suo compagno di partito, onorevole Antonio Pesenti: • Da un punto di vista di fatto è chiaro che soltanto un'organizzazione sociale basata sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e su di un piano economico dell'investimento e della produzione può assicurare la realizzazione del diritto al lavoro, inteso appunto non come affermazione morale, ma come obbligo giuridico dello Stato a procurare lavoro. Da questo deriva, forse, che tale principio non debba essere sancito in una Carta costituzionale moderna di uno Stato basato sulla proprietà privata? Mi pare di no. lo penso che tale principio debba essere sancito anche nel la Carta costituzionale nostra. Il principio del diritto al lavoro in una società in cui sia ammessa la libertà di investimento dei mezzi di produzione diventa un obbligo generico, una indicazione in favore di una politica di piena occupazione e di spesa pubblica, cioè di intervento dello Stato nella vita economica, con varie forme tendenti, nel loro complesso, al raggiungimento di tale meta, per quanto essa sia possibile nel sistema capitalistico di produzione e ciò in netto contrasto con i criteri informatori della politica economica della società capitalistica di concorrenza che hanno ovunque prevalso nel passato. Questo principio, qualora venisse sancito nel la Costituzione, oltre a costituire una precisa indicazione di politica economica e affermare una esigenza della coscienza popolare moderna, avrebbe inoltre conseguenze giuridiche importanti. Da esso, e non da altri, può derivare il principio del diritto al riposo retribuito ed alla protezione sociale, intesa non come organizzazione assicurativa mutualistica di carattere privato - sia pure con riconoscimento e controllo statale - ma come preciso obbligo della società di garantire un minimo di vita e di difesa sociale a chi, per colpa non sua o per inabilità, non ha il lavoro a cui avrebbe diritto. Ecco perché anche nella nostra società è bene affermare il diritto al lavoro. Se esso, nella sua forma principale, non è immediatamente attuabile, sta tuttavia alla base di diritti sussidiari, sostitutivi, che possono essere immediatamente realizzati •. Questa tesi, e non quella dell'onorevole Togliatti (evidentemente ispirata al paradigma sovietico). era prevalsa in seno alla Commissione plenaria. L'articolo 37 (secondo comma) del progetto di Costituzione detta appunto: • La legge determina le norme e i controlli necessari perché le atti· vità economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali •. Condivido le eccezioni che sono state mosse all'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Montagnana ed altri, sopratutto per quanto riguarda la sua conciliabilità col secondo comma (già approvato) dello stesso articolo 31, il quale sancisce il dovere per ogni cittadino di svolgere un'attività o una funzione • conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta •. Indubbiamente, il governo di uno Stato totalitario può garantire lavoro ai proletari disoccupati, imponendo ad essi l'esecuzione di opere utili alla collettlvltà, ma che, dal momento che esse Implicherebbero troppo gravi sacrifici per i singoli,
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