giovane critica - n. 34/35/36 - primavera 1973

Eguali agli altri, più eguali degli altri Sarebbe forse interessante (anzi sarebbe l'unica cosa veramente interessante e concreta e non del tutto banale). ma un po' troppo lungo, vedere come i detentori degli strumenti di produzione si sono creati, essi ed essi soltanto, un diritto singolare, in uno Stato che affermava l'eguaglianza di tutti e voleva conoscere solo il diritto comune, creandoselo principalmente attraverso due mezzi. Primo mezzo: la prevalenza del contratto sulla legge: cioè riempire i vecchi nomi e i vecchi schemi dei contratti tradizionali, passati dal diritto romano nei codici moderni, di un contenuto assolutamente nuovo e sostanzialmente diverso. Sotto un vocabolario antico, innocente, e in apparenza sotto veneranda garanzia di trattamento comune a tutti, di aequalitas delle prestazioni, si veniva a nascondere Il privilegio particolare che faceva corrispondere alla inaequalltas della forza tra chi è detentore dello strumento di produzione e chi non lo è una inaequalitas inversamente proporzionale delle prestazioni. Qui sarebbe il caso di soffermarsi - se mai si potrà fare dopo, in sede di discussione - per vedere come tutti I vecchi titoli, tutti i vecchi nomi, tutte le vecchie figure, sono state veramente svuotate e trasformate profondamente. Secondo mezzo di fondazione di un ius slngulare, e perciò di una prevalenza del potere della società economica sul potere giuridico, è il riconoscimento al privati - e praticamente senza limitazione - di un potere già ritenuto quasi sovrumano e tremendo, che prima non spettava se non al sovrano e in gravissimi casi, quello cioè di generare ad libltum nuovi soggetti di diritto (che non fossero persone fisiche, si capisce), e per giunta nell'ambito del solo diritto privato, per scopi privati. Nascono cosf le Imprese, le società, eccetera, nuove figure di soggetti di diritto e presto titolari della piii grande massa di diritti: concentrazioni enormi di ricchezza. Il diritto comune non le conosceva. Pothier ancora non ne faceva per nulla cenno. Mentre prima della rivoluzione, della grande rivoluzione, nascevano poche compagnie commerciali solo per atto sovrano e restavano nell'ambito e nel controllo del diritto pubblico, Il diritto nuovo riconosce questo 107 potere ai privati con poche norme frammentarie e solo permissive, e per decenni non tenta neppure di stabilire, per questi soggetti nuovi di diritto una disciplina organica completa, almeno in molti Stati. Cosi il mondo si popola di nuovi soggetti generati dalla volontà di privati, per lo piii inafferrabili e irresponsabili, che possono quasi sempre operare come esseri senza nazionalità perché per essi si applica in modo particolare questa non coincidenza fra la società e le frontiere politiche e la società e le frontiere economiche, e che perciò sono nell'ordinamento giuridico solo per servirsene, ma non per assoggettarvisi, solo per dominarlo, ma non per esserne dominate. [ ...]. La crisi, già aperta all'inizio del primo dopoguerra, non fu superata dai tentativi costituzionali allora fatti, perché tutte le nuove costituzioni - tipica, fra l'altro, quella di Weimar -, anche se cercarono di Introdurre qualche compromesso con le nuove funzioni statali, di fatto non uscirono sostanzialmente dall'ordinamento conseguente dello Stato moderno che fin qui abbiamo tratteggiato. Sarà interessante, per esempio, leggere oggi la critica che Max Weber, appena uscita la costituzione di Weimar, muoveva appunto in quel suo libretto Parlamento e Governo nel nuovo ordinamento dello Germania. Oggi, nel secondo dopoguerra, a trent'anni di distanza, la crisi si trova paurosamente aggravata in modo manifesto ed irrimediabile per un duplice ordine di ragioni: ragioni obiettive e di fatto, e ragioni invece legate a nuovi orientamenti dottrinali e di opinione e a conseguenti nuove esperienze politiche. Ragioni obiettive di aggravamento. Lo spostarsi delle dimensioni tecniche delle principali attività umane, il conseguente grave modificarsi di fatto, Intervenuto nella consistenza intrinseca, nella realtà intima, direi quasi, del tre tradizionali elementi dello Stato (territorio, popolo e ordinamento giuridico), ed infine ulteriori conseguenti variazioni Intervenute nei principali strumenti tecnico-giuridici delle grandi branche del diritto (dal diritto civile al costituzionale, al processuale). Diciamo poche, rapidissime parole su ciascuno di questi tre gruppi di motivi. Lo spostarsi di fatto delle dimensioni tecniche di tutte le principali attività: attività

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