Critica Sociale - anno XXXIX - n. 4 - 16 febbraio 1947

· CR:ll'lCASOCIALE L'autonomia dell'Alto Adige Nel mio precedente articolo (Cr<itica Socia/.e, 1946, pag. ·301).mi proponevo di esaqiinare il Progetto ài statutc,, del– l'Alto Adige del Consigliere di Stato Innocenti, che - a quel che pare - dovrebbe ~ostituire la base per la e-laborazio- . ne, da parte dell'Assemblea Costituente, dello statuto defi– nitivo. Sono novantanove l'intelligenza· di chi articoli, che ritengo nece~sario - per legge riassu!Jlere brevemente. I. Soppresse 1-eprovincie di Bolzano e Trento, è costituita la « R1egione, tridentina>. La sua competenza si estende dall'ordinamento degli uffici. al regime degli enti locali, al-. le acque pubbliche; dalla istruzione elemen,tare e profes– sionale ai regolamenti edilizi, agli impianti industriali e commerciali;, dai consorzi di bonifiche e dà·lle sistemazioni 'idriGhe agli usi civici e all'ordinamento delle prÒprietà mi– nime 'colturali in relazione, alle funzioni p.reviste dall'art. 847 Cod. Civ.; dalla tutela f.orestale alla caccia e pesca •e al ereditò agrario e fondiario; dalle coope~ative di produ– zione, consumo e lavoro alle casse ·rurali, istituti di pre– vid•enza, comunicazioni regionali, case popolari; dàlle ipl– _poste e tasse .ai servizi pubblici industriali e commerciali, '·alla polizia locale e amministrativa; dallo sp,ort ai libri– fondiari, àlle Camere d'i- Commercio 'etc. Olr'gaJni, deUa regione: l'Ass•emblea, il Comitato delle mi– noranze, la Giunta, il Presidente. Lo Stato ha nella rl!– gione urt suo ·rappresentante. E' prevista una Corte Costi- tuzionale che siede a Roma. · \ di sei' supplenti, eletti dall'assemblea a giusta metà fra ' i deputati delle due soppresse provincie ·e nella stessa pro– . porzione etnica .della ass·emblea. La Giunta emana i .re– golamenti P.er l'eseçuzione delle !eini:i regionali e regola l'attività ammin istrativa della regiòne. Per vigilare le am– ministrazioni locali, la Giunta si costituisce in due sezioni giuntali, ~on sede a Trep.to e a Bolzano. U'assemb'.ea non può delegare al governo regionale l'emanazione di provve– dimenti legislativi. Leggi e regolamenti regionali entrano in vigore nei 15, giorni dal!.a loro pubblicazione, salvo diverse disposiz.iorii. Fa fede il testo italiano. Il rappresentante dello Stato può impugnarli alla ~rte Costituzionale . L'impugnativ a è.conces– sa anche ai deputati regionali che rappresenti.no almeno un quinto dell'intera Assemblea. Le leggi $Ono pr omulgate e pubblicate 6o giorni dopo, se la Corte Costituzionale non ha adottato alcm;ia decisione, salvi sempre però gli effetti di una succèssiva impugnazione. Lo Stato può infatti ·invalida– re, nei due mesi dalla loro pubblicazione, quelle leggi che. non impugnate dal rappresentante dello Stato, urtassero - a suo avviso - la Costituzione o le altre leggi fondamen– tali dello- S'tato italiano. La Gazzetta Ufficiale della Regiqne pubblica in te·desco le leggi e i provvedimenti dello· Stato interessanti la re– gione. L'assemblea può deliberare che il governo della ré– gione impugni dinanzi alla Corte Costituzionale o .al Con– siglio di Stato ~ secondo i casi - quelli- che, a suo ·pa– rere, vio!iJJo lo statuto regionale. Il rappresentante de!.lo Stato esercita le funzioni del _Pre– fetto e coordina lo svolgimento· <lei servizi statali· nella Nell'emanare norme giuridiche la Regione deve "l'ispet- regione. L'amministrazione del/o Stato si vale a. preferen- tare la Costituzione, le leggi fondarpentali dello Stato, lo za, per i suoi seFvizi, di funzionari e impiegati scelti, a✓pa• statuto regionale e i Codi:i.- . . . rità di merito, fra le per 1 sone che abbiano o abbiano avuto .Composta d, 45, deputati eleJb a suffr~g10_ universale, . stabile residenza. neJla regione. •, · · d!retto e segreto, I Assemblea :-"i1& che esercrta 11potere le- La Corte Costituzionale è com1,>0stadel primo presidente ;"ISlativo - dura quattro anm. Per l'elezione, la regione .. deila Cassazione e di sei membri nominati, fra persone di è ripartita iJJ coUegi di lingua ita)iana e tedesca ;_,gli eletto- speciale ·competenza, metà dal governo dello Stato. e metà ri- sono raggruppati etnicamente, anche se- risiedòno in co- muni non· contigui. Ai Ladini è riservato un coliegio. · dall'Assemblea ,regionale. Essa· giudica delle impugnazio- 1 ni pr'ò_Roste dal rappresentante dello Stato nella regione, . Presidente e vice-presidente dell'Assemblea durano in dà! governo dello Stato e dà quello regionale avverso· le carica due anni. 'Nel primo bieJJnio ,I Presidente è eletto fra leggi che violino,-rispettivamente, la competenza dello Stato i àeputati del gruppo .magg,ioritario, il vice-presidente fra quelli del gruppo minoritario; nel. secondo biennio avviene e lo -statuto regionale: decide sulle divergenze insorte, nel- l'inverso. : ·. , · l'assemblea della reg;pne, cirea la appartenenza di un prov– vedimento alle materie attinenti ai diritti delle minorano:e. · Lo sciogiimento dell'Assemblea che violi lo statuto e le L. 1 decisione d~e essere adottata nei 45 giorni dalla i·m- leggi costituzionali dello Stato è pronunciato su proposta pugnazione. del ra1wres•entante dello Stato nell<1, regione; previa delibe-. · razione delle Assemb1ee Legislative dello Stato. In, casi Un TribuMle amministrati,z,o 11egionale giudica1 dei ricor- d'urgenza vi provvede il governo. dello Stato, ·sentito il si per' incomveteiiza, eccesso di potere e violazione di legge, Consiglio di Stato, safvo ratif.icà delle Assemblee Legisla- contro i provvedimenti ora devoluti alle Giunte Provincia- tive. li Ammini~trative e contro quelli del .Presidente regionale, della Giunta, delle sezioni di Giunt-a e delle amministra- In caso di scioglimento, le attribuzioni dell'Assembl-ea zioni locali èhe ledano interessi di- individui O enti e sein- _regionale sono affidate ad mia cqmmissione straordina.ria, 'nominata dal governo •-0ello Stato e composta di 'cinque prechè. non si tratti di materia di competenza dell'aùtorità membri, dei qùali almeno' quattro residenti JJella regione giudiziaria. Contro le' decisioni di tale tribunale è :ammesso· , :e almeno due di .Jing'ua tedesca. Entro due mesi dal suo il ricorso al Consiglio di Stato (sede giurisdizionale) o alla insediamento la Commissione indièe nuove elezioni. Corte dei Cbqti. (in ·materia di contenzioso contabile). ,.t 'Il çomitato, d'ielk miinorimce decide sulle. materie attinen~ L'italiano è la lingua ufficiale. Alla lingua, tedesca è ·as- ti ai diritti delle minoranz,e, allorchè l'assen).blea non abbia siourato il liber.o uso nei rapporti pubblici. Avviata d'.uf- potuto p,ronunciarsi al.l'unanimità su tali questioni. Com- ficio in italiano, la corrispondènza viene prosegilita in te- posto di due terzi del gruppo minoritari.o e di altrettanti ·deséo, se questa è la lingua d'uso del)'interessato. Le due deputati del gruppo maggioritario; il Comitato delle mi- lingue hanno, nei co~uni della sÒppressa provincia di Bol- noranze è presieduto dà! presidente dell'Assemblea· reg-io- zano, nei comuni· del çircon9ario di Egna e ~n altri della nale. Non ,raggiungendosi la maggioranza, indi'pendente- valle di Non,. identico trattàmento. negli uffici e aziende :mente dal voto· del Presidep.te, la discussione del provve- pubblici. ilimento è riportata al Comitato nella prima seduta _della E' conservata la toponomastica italiana, ma nei comuni tSU.C,cessiva sessione ..de!l'Assemblea regionale. La delibera- di lingua tedesca una legge dell'Assemblea può appròvare zia,ne del Comitato dell,e minoranze a vviene allora l\ mag-, anche la adozione della top0nomastica tedesca. L'uso del 0 :ioranza ·assoluta di voti, compre.so quello del 'Presidente. ladiJJo è garantito "nelle scuole delle località ove ta1e lingua Costituiscorio il gorper m della ,.egion,e il P,11esidente re è parlata. E' prevista !'.annotazione sul registrq di popola- :-ionale, la Giunta, le ..sezidni giuntali. Il Presidente rappre-' zione della .appartenenza del eittadino ad uno dei diversi iei:ita la r,egione, _parteçipa al Consiglio dei ministri con gruppi ,etnici, desumendola dalla dichiarazione dell'interes- 1~otò consultivo guando vi si discutono materie -interessà'.n- sato. In. manéanza· di questa, si presume 1/appartenenza al li la regi°one, adotta i· provvediménti di ur.genza·.e dis12one gruppo etnico italiano. Il sindaco, effettuata l'annotazioJJe, 'lèlla polizia locale· e statale. La Giunta region.aie è com- avverte !'.interessato, cui, spetta il diritto di ricorrere. ai posta del PJsidentc ..rcgio1:1alc,di dic,ci ass~ssori effettivi. e pretqre -entro. 15 e-iorni. , .., . BibliotecaGino Bianco

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