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Sulla nozione di diritto

Andrea Caffi, 1941

Una donnetta, dopo un movimentato litigio con la sua vicina, va da un avvocato e gli chiede di assisterla in un processo per diffamazione, ingiurie gravi e vie di fatto. Supporremo che la comare sia di una prolissità insopportabile e l'uomo di legge di una pazienza angelica. Nel racconto scucito e veemente della sua cliente, misto a divagazioni eteroclite sul defunto marito, dettagli infimi d'economia domestica, pettegolezzi di quartiere, considerazioni disilluse sulla perversità dei tempi eccetera, l'esperto giureconsulto si sforzerà di rintracciare gli elementi validi di un'azione legale. Vale a dire che, da un caos di ricordi cocenti conditi d'invenzioni o di audaci deformazioni della realtà, egli estrarrà i termini precisi di un seguito di "atti di volontà" attraverso i quali è venuta a crearsi una determinata situazione, ossia un rapporto fra persone suscettibile di definizione giuridica e il quale quindi offra materia di discussione dinanzi a un tribunale. Tutto il resto, vale a dire almeno i diciannove ventesimi dei fatti, impressioni, emozioni, giudizi riferiti (e vissuti con passione) dalla persona interessata sarà scartato come privo d'importanza agli effetti della causa.
Immaginiamo ora che la consultazione abbia luogo in presenza d'altre persone il cui interesse professionale sia diverso da quello del giurista. Un romanziere troverebbe in quel fiotto di confidenze disordinate una quantità di dati sostanziali per "impiantare un personaggio" e per mostrare "sul vivo" un carattere e non si curerebbe minimamente dell'importanza che potrebbe assumere un determinato particolare dal punto di vista del codice penale o della procedura. Un direttore di coscienza (prete, pastore o rabbino) concentrerebbe l'attenzione sulle rivelazioni involontarie di sentimenti virtuosi o perversi nella persona che racconta e dice male del suo prossimo, e quello che egli riterrebbe veramente importante sarebbe non già la soluzione del problema giuridico del torto o della ragione delle parti in causa, ma la constatazione di uno stato di peccato: menzogna, collera, avarizia e simili e i mezzi per condurre quell'anima fuorviata al pentimento. Un moralista sociologo, da parte sua, non si fermerebbe certamente alla pietà, alla riprovazione, o altra "valutazione" del genere ispiratagli dalla protagonista dell'avventura narrata, ma penserebbe invece agli effetti visibili e tangibili dell'ignoranza, della cattiva educazione, dei conflitti economici, dei pregiudizi di casta, delle superstizioni religiose, che si rivelano nelle vicissitudini della donnetta e nella "rappresentazione" che la sua coscienza ne ha conservato. Un artista — pittore o attore — sarebbe tentato di imprimersi nella memoria i gesti o le intonazioni che esprimono più spontaneamente lo stato passionale del soggetto, senza curarsi dei motivi particolari e aneddotici che possono aver causato un dato movimento caratteristico degli occhi, della bocca, delle mani, del corpo tutto intero. Un medico, infine, noterebbe sintomi di schizofrenia, di mania di persecuzione, di mitomania, ovvero gli effetti di un'anomalia irritante nel funzionamento dell'apparato digestivo, dei reni o della circolazione del sangue.
Un medesimo fenomeno — parte viva del destino unico e irreversibile di un essere umano dotato di coscienza — presenta dunque contenuti affatto diversi a seconda del punto di vista dal quale ci si ponga per "astrarre" un significato coerente dal magma dei "dati immediati". Ciascuno di questi contenuti, o "piani", diversi costituisce una realtà obbiettiva. Giacché, nel nostro esempio, non si tratta dell'"impressione" che la disputa della donnetta con la sua vicina può fare su spettatori più o meno capaci d'osservazione, bene o male disposti verso l'una o verso l'altra, intelligenti o sciocchi, indifferenti o prevenuti. Si tratta di analisi e giudizi sistematici sulla "vera essenza" di un insieme di fenomeni constatati.
Il fatto è là nella sua "materialità" naturale e storica: degli organismi in stato d'eccitazione hanno speso una certa quantità di energia, subendo una certa alterazione fisiologica; l'aria è stata smossa da vibrazioni sonore, uno o più rapporti fra persone nei quali un'esistenza sociale assumeva un aspetto "normale" hanno subito una trasformazione più o meno violenta e certe attività (per esempio una forma di collaborazione domestica) si sono fermate o modificate; un certo numero più o meno grande di persone è stato influenzato dal mutamento, le une per un momento, le altre forse per tutta la loro vita, dall'episodio in questione. Tutto questo finirà forse nel modo più banale con una breve seduta in pretura; ma forse ne nascerà una tragedia comica come la "Disputa di Ivan Ivanovitch con Ivan Nikiforovitch", oppure una lunga catena di vicissitudini, come quella del processo "Jarndyce e Jarndyce", in Bleak House di Dickens.
È in grovigli di questo tipo che si trovano sempre impegnate le forme (o "valori") del diritto, della morale, della verità religiosa, metafisica, estetica, sentimentale eccetera. Lo stato di fatto esso medesimo, in tutti i suoi aspetti, noi non possiamo mai abbracciarlo tutto col nostro giudizio, né penetrarlo con la nostra intuizione. Lo sforzo del pensiero è necessariamente una "messa in parentesi" della maggior parte di ciò che è "dato" alla nostra percezione e una costruzione ordinata a base di elementi estratti dall'insieme.
Beninteso, né la scelta degli elementi né l'ordine della costruzione sono degli atti arbitrari della nostra coscienza. Tali costruzioni sono date anch'esse, sia "in noi" che "fuori di noi". La bellezza e la giustizia, noi le scopriamo nelle cose, le quali esisterebbero anche se noi non ne sapessimo nulla; e le scopriamo secondo le predisposizioni del nostro spirito, le quali non dipendono in nessun modo dalla nostra volontà. La "natura intrinseca" del diritto deve potersi ritrovare nel gioco dei rapporti sociali, come una legge fisica viene constatata attraverso l'osservazione di una caduta di corpi o di una propagazione di raggi luminosi.
A questo proposito, tornando all'esempio banale da cui siamo partiti, notiamo due circostanze nelle quali sembra manifestarsi la distinzione fra il fatto giuridico e il sentimento "soggettivo" del diritto:
A) È molto probabile che la nostra querelante, nel chieder giustizia dinanzi al tribunale, aspiri fervorosamente a una vendetta folgorante, senza curarsi minimamente della proporzione fra il danno subito e la punizione esemplare che essa spera veder inflitta all'avversaria. In molti casi, le forme e le garanzie dell'apparato giudiziario la sorprenderanno e scandalizzeranno come un assurdo ritardo frapposto alla semplicità della soluzione che, secondo lei, sola conviene al caso; e, inoltre, la turberanno sgradevolmente per via dello sfrondamento spieiato che subiranno le sue molto imprecise e sommarie asserzioni. La brava donna ha certamente una sua nozione del diritto (soprattutto del suo diritto), ma essa equivale pressappoco alla nozione dell'Arte e del Bello che hanno i signori della giuria che ogni anno, a Parigi, decerne il Prix de Rome.
B) D'altra parte non sarà affatto un caso eccezionale se l'uomo di legge consultato — ove il desiderio di prendere in mano il caso e di spingerlo a fondo attraverso tutte le istanze possibili prevalga — cercherà di dare ai fatti constatati, alle parole pronunciate, agli antecedenti dell'evento il colpetto necessario a farlo rientrare più facilmente nella cornice delle leggi e dei regolamenti in vigore. La routine procedurale ha finito per fargli considerare le norme della giustizia come un apparato meccanico il cui funzionamento è interessante (in più di un senso) quale che sia la materia introdotta nell'ingranaggio, e quale che sia il risultato dell'azione. Il nostro giurista possiederà una vasta e sicura scienza del diritto, ma tale erudizione di tecnico non avrà più che un rapporto generico con la ricerca del giusto nella realtà della vita sociale.
Scrive Fielding in Amelia: "L'ufficiale giudiziario era considerato uomo a suo modo onesto e bravo, e non nutriva certo verso i corpi affidati alla sua custodia sentimenti più ostili che non ne nutra il macellaio verso quelli che ha tra le mani; e come quest'ultimo, nel manovrare il coltello, non ha altro in mente tranne le giunture dove conviene tagliare la carcassa, cosi il primo, nello stilare le sue scritture, non ha altro scopo tranne tagliare il Tizio in questione nel maggior numero possibile di depositi in cauzione. Quanto alla vita dell'animale, o alla libertà dell'uomo, son pensieri che non vengono mai a disturbare né l'uno né l'altro."
In tutti questi casi, si tratterebbe di quella che Georges Gurvitch chiama "la coscienza giuridica autonoma di ciascun interessato, coscienza essenzialmente indifferente e variabile", alla quale si opporrebbe il diritto positivo, formulazione più o meno razionalizzata di un insieme d'imperativi e di norme che dovrebbero essere egualmente riconosciute (e comprese allo stesso modo) da tutte le persone integrate in una comunità non passiva.
Non possono darsi che due tipi di esistenza: l'esistenza come "cosa del mondo" (la serie innumerevole delle realtà di cui l'universo racchiude l'ordine armonioso") e l'esistenza come coscienza.
Il solo modo d'esistere, per una coscienza, è di avere coscienza di esistere: il cogito ergo sum significa che esistere e aver coscienza d'esistere sono una sola e medesima cosa.
Esistere spontaneamente significa esistere per sé e mediante sé. Una sola realtà merita dunque il nome di spontanea, ed è la coscienza.
Da ciò consegue evidentemente che la coscienza può determinarsi essa stessa a esistere, ma non può agire su altra cosa tranne se stessa.
Ci si può formare una coscienza in occasione di un contenuto sensibile — una "cosa del mondo", ma non si può agire mediante la coscienza su tale contenuto, ossia trarlo dal nulla — dall'incosciente — e ricacciacelo.
Se si accettano questi princìpi molto chiari che J.-P. Sartre deriva dalla fenomenologia, e i quali ci allontanano il meno possibile dal rigore scientifico nella ricerca delle verità, si potrà forse arrivare a definire la "realtà" di un fenomeno come il diritto liberandola dagli equivoci nebulosi dello psicologismo e dalle armature artificiali dello spiritualismo dogmatico.
L'attribuzione degli effetti narcotici dell'oppio a una "virtù dormitiva" che esisterebbe nel papavero non è in genere ritenuta un modello di spiegazione soddisfacente. Non sembra che si sia in gran progresso su questo tipo di spiegazione quando uno studioso di grande reputazione (nella fattispecie il professor Le Fur) fa derivare l'economia politica dal "senso dell'utile", la legge morale dal "senso del bene" e il diritto dal "senso del giusto", tutti e tre questi sensi appartenendo al novero dei "sensi spirituali" che l'uomo "possiede", a quanto pare come "possiede" occhi, dita, colonna vertebrale eccetera. Viene in mente a questo proposito la "psicologia" degli Egiziani del secondo millennio avanti Cristo, secondo i quali, come sembra, gli dei e i re possedevano quattordici Ka: la forza magica, la forza fisica, la vista, l'udito, l'intelligenza acuta, la salute, la nobiltà, la stabilità, la ricchezza, l'equipaggiamento funebre, il nutrimento, lo splendore, la conoscenza e il gusto: il tutto evidentemente su un piano di realtà spirituale e materiale al tempo stesso.
Se, come alcuni pensano, non c'è diritto positivo là dove non c'è autorità prestabilita, si prova il bisogno di precisare l'asserzione aggiungendo che ciò che noi possiamo considerare "diritto", differenziandolo nettamente dai terrori sacri, dai tabù magici e anche dai drammi intimi della coscienza nei quali sorgono e si dibattono i problemi morali, non può costituirsi se non quando l'autorità prestabilita può essere messa in discussione dalla ragione ragionante, scossa dall'interferenza di autorità disparate, o anche violata con successo da forze di disordine le quali sono talvolta delle forze d'emancipazione umana e di giustizia.

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