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Statuto della Fondazione


ART. 1. Costituzione 
E’ costituita la "Fondazione "ALFRED LEWIN”, con sede in Forlì. All’atto della costituzione, la sede è ubicata in Piazza Dante, 21; ferma restando l’ubicazione inderogabile in Comune di Forlì, eventuali variazioni di sede potranno, in futuro, essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.  La Fondazione prende il nome da Alfred Lewin, ebreo, tedesco, nato nel 1911, già appartenente all’organizzazione giovanile ebraica "Bund” di Berlino, poi esule in Italia, con madre e sorella, dal 1936; infine, ucciso dai nazi-fascisti a Forlì, il 5 settembre 1944, nei pressi dell’aeroporto, assieme ad altri detenuti italiani ed ebrei. La Fondazione non ha scopo di lucro ed espleta la propria attività in ambito locale e regionale. Al fine di promuovere al meglio le proprie finalità, di cui al successivo art. 2,  la Fondazione può stabilire le opportune relazioni con altre istituzioni e organismi, privati o pubblici, operanti, su tematiche analoghe, al di fuori del territorio regionale, in Italia ed anche all’estero, e realizzare con gli stessi iniziative e progetti di comune interesse.

ART. 2. Finalità 

La Fondazione intende approfondire la ricerca, la riflessione e l’impegno culturale e civile, emblematicamente rappresentati dal percorso umano ed esperienziale di Alfred Lewin.  A tal fine e sulla base della Carta di intenti allegata all’atto costitutivo, la Fondazione si propone in particolare i seguenti scopi:
1) che restino saldi nella coscienza dei singoli e nel tessuto sociale locale: - il rifiuto di ogni forma di razzismo e di totalitarismo, di ogni discriminazione (di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione); - l’affermazione dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e negli altri standard internazionali sui diritti umani;
2) che gli ideali di libertarismo, cooperativismo, mutualismo e solidarietà, pluralismo, cosmopolitismo possano affermarsi sempre più nella nostra società democratica, italiana ed europea.  La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 3. Attività 

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 2, la Fondazione:
-ricorre, in coerenza con le proprie linee ispiratrici, al metodo della cooperazione con tutti i soggetti, privati e pubblici, interessati e disponibili alla realizzazione di iniziative comuni, al fine di perseguire le più ampie sinergie e l’ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio; - attua le proprie iniziative nei settori della promozione della cultura e della tutela dei diritti civili;
- in particolare, in proprio e/o mediante accordi di collaborazione con persone, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private:
a) organizza incontri, dibattiti, seminari, convegni, corsi di formazione, progetti, forme di cooperazione e di volontariato attivo;
b) svolge un’attività editoriale, finalizzata in particolare alla divulgazione di testi, documenti, atti di convegni e seminari;
c) svolge una funzione informativa, mediante l’utilizzazione di strumenti cartacei, video, multimediali e telematici;
d) raccoglie, ordina, consente la consultazione, mette a disposizione degli interessati, soprattutto dei giovani, gli scritti e i materiali prodotti e/o di cui sia in possesso e un centro di documentazione sui temi di cui all’art. 2;
e) mette le proprie conoscenze ed esperienze, nonché - secondo i limiti e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione -  le proprie dotazioni strumentali, a disposizione di gruppi informali, specie giovanili, ovvero di altre Associazioni, come contributo cooperativo ed operativo alla realizzazione concreta di progetti ed idee dagli stessi elaborati;
f) fornisce disponibilità e collaborazione a ricerche e tesi di laurea sui temi indicati al precedente art. 2;
g) promuove, insieme ad altri soggetti, reti orizzontali per mettere in relazione esperienze e conoscenze, secondo i principi di solidarietà e gratuità;
h) propone e cura la realizzazione di progetti educativi e formativi nell’ambito delle scuole ed offre la propria collaborazione a facoltà ed istituti universitari;
i) organizza corsi, seminari, attività di formazione ed aggiornamento specificamente rivolte agli insegnanti, chiedendone il riconoscimento alle competenti autorità scolastiche;
l) organizza qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Destinatari delle attività della Fondazione non sono i sottoscrittori ed i sostenitori della stessa (di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13), bensì la collettività diffusa, locale e regionale, con particolare riguardo alle persone, italiane e straniere, che versino in situazioni di disagio e svantaggio, economico e sociale, conseguente a tutte le forme di discriminazione, indicate al precedente art. 2, e il cui rifiuto costituisce finalità espressa della Fondazione.

ART. 4. Patrimonio 

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione raccolto dai sottoscrittori della Fondazione Alfred Lewin e depositato presso un Istituto bancario;
b) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant’altro perviene alla Fondazione, a titolo di donazione o di successione;
c) da contributi erogati da Enti e Istituzioni pubbliche o private o da persone fisiche, in quanto espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

ART. 5. Mezzi finanziari 

I mezzi finanziari della Fondazione sono costituiti da:
a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
b) ulteriori contributi versati dai Sottoscrittori della Fondazione e dai Sostenitori di cui al successivo art. 13;
c) fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;
d) sovvenzioni e contributi di singoli, Enti e Istituzioni pubbliche e private, vincolate a specifiche attività della Fondazione;
e) diritti derivanti da pubblicazioni e proventi di attività;
f) compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

ART. 6. Organi della Fondazione  

Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il/la Presidente, Vicepresidente, Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- l’Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione.  
Le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 7. Consiglio d’Amministrazione - composizione, durata e sostituzioni 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’assemblea dei sottoscrittori della Fondazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici.  Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere per il successivo triennio viene fissato dal C.d.A. in carica in base alle esigenze funzionali della Fondazione. Le modalità di elezione sono stabilite con regolamento da approvarsi dal C.d.A. a maggioranza assoluta. In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un membro, il C.d.A.  può sostituirlo entro 60 giorni, sino alla scadenza naturale del mandato, mediante cooptazione. Non possono far parte del C.d.A. eventuali dipendenti o collaboratori fissi, in qualsiasi modo retribuiti, della Fondazione.

ART. 8. Consiglio di Amministrazione -  compiti e funzionamento 

Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza generale per il funzionamento e l’amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.  A questo titolo, il C.d.A. ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili e opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti della Fondazione, nonché gli atti che sono necessari per l’amministrazione dei beni, I’organizzazione e il funzionamento dei servizi, ivi compresi i rapporti con l’eventuale personale dipendente e l’ubicazione della sede della Fondazione in Comune di Forlì. In particolare il C.d.A.:
a) elabora i programmi della Fondazione, al fine di perseguire le finalità statutarie;
b) elabora e approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e lo trasmette agli organi di controllo;
c) delibera sull’estinzione o la trasformazione della Fondazione, su parere conforme della Assemblea dei sottoscrittori della Fondazione;
d) elegge il/la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a, e può delegare a essi, congiuntamente o disgiuntamente, poteri determinati, esclusi quelli di cui alle lettere a), b), c) e d);
e) può nominare, al proprio interno, un Segretario, con compiti organizzativi rispetto all’attività del Consiglio e, più in generale, della Fondazione;
f) delibera sugli incarichi professionali o sull’eventuale assunzione di dipendenti, determinando i relativi compiti e compensi;
g) può delegare a uno o più consiglieri specifici compiti e  responsabilità;
h) discute e approva le eventuali collaborazioni e convenzioni con organismi scientifici, associazioni, persone fisiche o giuridiche,  pubbliche o private;
i) fissa, anche annualmente, le condizioni per l’iscrizione all’albo dei Sottoscrittori della Fondazione, nonché all’albo dei Sostenitori della Fondazione;
l) decide l’ammissione all’albo dei Sottoscrittori della Fondazione e a quello dei Sostenitori della Fondazione, tiene aggiornati gli albi, delibera con maggioranza assoluta sull’esclusione dagli albi nei casi di inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari e nei casi di grave indegnità, da parte dei Sottoscrittori o dei Sostenitori della Fondazione;
m) tiene informati regolarmente i Sottoscrittori e i Sostenitori sulle attività della Fondazione, convoca l’assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione;
n) delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto che dovessero rendersi necessarie od opportune in relazione al sopravvenire di nuove disposizioni legislative ed al significativo mutamento delle condizioni di svolgimento dell’attività della Fondazione. La Carta di intenti non può essere oggetto di modifica.
Il C.d.A. si riunisce almeno tre volte l’anno, e comunque tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno, previo avviso da comunicarsi cinque giorni prima, tramite posta, anche elettronica, ovvero a mezzo telefono; oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Se non diversamente stabilito dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi, di volta in volta od in via permanente, di esperti e consulenti scientifici, da interpellare singolarmente o in forma collegiale, a cui potranno essere richiesti pareri e proposte in ordine alle iniziative ed ai programmi della Fondazione.

ART. 9. Il/la Presidente. il/la Vicepresidente, il/la tesoriere/a  Il/la Presidente, il/la Vice Presidente e il/la tesoriere/a sono eletti a maggioranza assoluta dal C.d.A.. Per gravi e comprovati motivi, e con la maggioranza di almeno due terzi dei sui componenti, il C.d.A. può revocare il loro mandato. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il C.d.A., ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il C.d.A. gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salvo ratifica nel corso della sua successiva riunione. Il/la Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Esercita inoltre le funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal C.d.A. o dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento. Il/la tesoriere/a vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione e sulla regolarità delle operazioni contabili. Firma, assieme al/alla Presidente, il bilancio annuale.


ART. 10. Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il bilancio della Fondazione è sottoposto al controllo di un Collegio di tre revisori dei conti, nominati dal C.d.A., di cui almeno uno iscritto all’albo dei revisori. Il collegio dura in carica 3 anni e può essere rinnovato. Il suo incarico è, di norma, gratuito e può essere riconosciuto un compenso solo previa ed apposita deliberazione del C.d.A..

ART. 11. Sottoscrittori della Fondazione 
Sono Sottoscrittori della Fondazione i privati, i nuclei famigliari (anche di fatto), gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che hanno contribuito, con la propria donazione una tantum, alla raccolta del patrimonio iniziale della Fondazione. Sono, altresì, Sottoscrittori della Fondazione i privati, i nuclei famigliari (anche di fatto), gli enti e le associazioni, gli istituti pubblici e privati che contribuiscono, con le modalità e nella misura minima stabilite dal C.d.A., all’aumento del patrimonio della Fondazione, nel corso dell’esistenza di quest’ultima. Possono essere nominati dal C.d.A. Sottoscrittori della Fondazione anche coloro che, con collaborazioni di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, hanno contribuito allo sviluppo della Fondazione.

ART. 12. Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione 

L’assemblea dei Sottoscrittori, iniziali e successivi, del patrimonio della Fondazione, è convocata almeno una volta all’anno e, in caso di rinnovo del C.d.A., almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza. L’assemblea, è convocata dal/la Presidente del C.d.A., previo avviso da recapitarsi, almeno 10 giorni prima, ai Sottoscrittori, mediante qualunque mezzo idoneo (postale, telematico, telefonico). L’Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A.; in prima convocazione, essa è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Sottoscrittori; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita, a prescindere dal numero dei Sottoscrittori intervenuti. L’assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione elegge i membri del C.d.A. ed esprime, anche su iniziativa propria, pareri sull’attività della Fondazione. Le deliberazioni ed i pareri di competenza dell’Assemblea vengono assunti a maggioranza dei sottoscrittori presenti.

ART. 13. Sostenitori della Fondazione 

I Sostenitori della Fondazione sono coloro che si riconoscono nelle finalità della
 Fondazione e decidono di sostenerne temporaneamente l’attività ed i progetti, per un periodo massimo continuativo di un triennio, mediante il versamento di una quota annuale deliberata nel suo ammontare minimo dal C.d.A.; nel caso che i sostenitori decidano di divenire sottoscrittori della Fondazione, l’ammontare delle quote annuali versate a titolo di sostenitori sarà scomputata dalla relativa quota una tantum da sottoscrivere.  I sostenitori vengono, con le modalità stabilite dal C.d.A., informati sulle attività della Fondazione, sono coinvolti in esse, possono usufruire delle strutture e dei servizi della Fondazione e sono invitati, senza diritto di voto, all’Assemblea dei Sottoscrittori della Fondazione. La Fondazione incentiva con adeguate misure ed iniziative la partecipazione sia dei Sottoscrittori che dei Sostenitori della Fondazione, al fine di stimolare, nell’ambito delle finalità statutarie, il confronto sulle linee di sviluppo della Fondazione.

ART. 14. Esercizio finanziario  

La Fondazione redige annualmente il proprio bilancio. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15. Durata  

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.  Qualora lo scopo della Fondazione diventi impossibile o non possa essere mantenuto o il patrimonio diventi insufficiente, il C.d.A., su parere conforme dell’Assemblea dei Sottoscrittori, può proporre alle competenti autorità, l’estinzione o trasformazione della Fondazione medesima.

ART. 16. Controversie 

Tutte le eventuali controversie relative a diritti disponibili tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione sono sottoposte alla competenza di tre probiviri, di cui il Presidente nominato dal C.d.A. e gli altri due nominati dalle parti. Essi giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

ART. 17. Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di fondazioni e alle disposizioni normative, statali e regionali, vigenti ed applicabili nelle materie oggetto dell’attività della Fondazione.

ART. 18. Norma Transitoria 

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione entrerà in carica immediatamente dopo l’avvenuta costituzione della stessa per atto pubblico e la sua nomina sarà effettuata in sede di atto costitutivo. Lo stesso atto costitutivo potrà prevedere la designazione di un Presidente onorario a vita, nella persona di un famigliare di Alfred Lewin.  Il Consiglio di Amministrazione, così nominato, provvederà:
- entro dieci giorni dall’avvenuta costituzione della Fondazione, alle nomine di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto;
- entro sei mesi dalla medesima data, all’approvazione del Regolamento di cui all’art. 7, quarto comma

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